Sentenza n. 6174/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 15966/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria e gli atti del concorso interno per titoli per 2.662 posti di vice ispettore della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la mancata attribuzione, nella graduatoria del concorso interno per vice ispettori, del punteggio corrispondente alla maggiore anzianità giuridica che assumeva spettargli in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020. Egli era stato promosso vice sovrintendente per meriti straordinari, con decorrenza dalla data dei fatti, mentre altri dipendenti, successivamente nominati mediante concorso, avevano beneficiato della retrodatazione della decorrenza giuridica e lo avevano sopravanzato nel ruolo. Deduceva la violazione degli effetti retroattivi della declaratoria di illegittimità costituzionale, sostenendo che il rapporto di impiego non fosse esaurito e che la mancata impugnazione del ruolo di anzianità, dei provvedimenti di nomina e del bando non potesse impedire l’allineamento della decorrenza. Deduceva inoltre l’omesso esercizio del potere di disapplicazione degli atti amministrativi contrastanti con la sentenza della Corte costituzionale, invocando un parallelismo con la disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto dell’Unione europea e richiamando l’art. 16, comma 8, d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011. In appello formulava anche conclusioni riferite direttamente all’allineamento della decorrenza giuridica, anziché limitate alla legittimità della graduatoria concorsuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha dichiarato inammissibili le nuove conclusioni dell’appellante, poiché dirette a ottenere l’allineamento della decorrenza giuridica, mentre in primo grado erano stati impugnati la graduatoria concorsuale e gli atti presupposti, senza impugnare gli atti di attribuzione della decorrenza, il ruolo dei sovrintendenti o chiedere l’accertamento del diritto alla retrodatazione. La modifica del petitum e della causa petendi avrebbe violato l’art. 104 c.p.a. e il principio del doppio grado di giudizio. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che il mancato tempestivo impugnare il ruolo di anzianità e i provvedimenti di nomina dei colleghi che avevano scavalcato l’appellante avesse consolidato definitivamente le rispettive posizioni. La retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale incontra infatti il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano i rapporti non più contestabili per decorso del termine di impugnazione degli atti amministrativi. Il ruolo di anzianità e gli atti di inquadramento del personale costituiscono provvedimenti amministrativi autoritativi; la posizione del dipendente è un interesse legittimo e deve essere fatta valere nel termine decadenziale. La successiva sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 non può quindi riaprire posizioni ormai consolidate né consentire di contestare, attraverso l’impugnazione della graduatoria concorsuale, vizi originati da precedenti atti non impugnati. È stato respinto anche il motivo sulla disapplicazione: la pronuncia della Corte costituzionale non si fondava sul diritto dell’Unione europea e non determina un obbligo di disapplicazione analogo a quello previsto per il contrasto con il diritto eurounitario. Anche la violazione del diritto UE, secondo il richiamato orientamento, determina ordinariamente un vizio di illegittimità dell’atto, soggetto a impugnazione entro il termine di decadenza. L’art. 16, comma 8, d.l. 98/2011 riguarda gli atti adottati sulla base di norme già dichiarate incostituzionali e non quelli conformi alla disciplina vigente al momento dell’adozione, divenuti eventualmente incompatibili solo per una successiva pronuncia di incostituzionalità; inoltre, il ritiro d’ufficio presuppone che l’atto sia ancora rimuovibile. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.P.R. 335/1982
«le promozioni [per merito straordinario] decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie»
La disciplina è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 224/2020 nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica del vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta ai dipendenti promossi mediante successive procedure selettive o concorsuali.
art. 24-quater, comma 7, d.P.R. 335/1982
«vengono nominati con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze»
La retrodatazione prevista per i vincitori delle procedure selettive aveva determinato lo scavalcamento dei dipendenti promossi per merito straordinario; il combinato disposto con l’art. 75, comma 1, è stato oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 224/2020.
art. 29 c.p.a.
Prevede il termine decadenziale per l’impugnazione degli atti amministrativi; il mancato ricorso contro il ruolo di anzianità e gli atti di nomina ha determinato il consolidamento delle posizioni.
art. 41, comma 2, c.p.a.
«dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione»
Individua la decorrenza del termine per impugnare gli atti amministrativi, rilevante per la stabilizzazione del ruolo di anzianità e degli atti di nomina.
art. 104 c.p.a.
Vieta in appello domande nuove e impedisce la modifica della causa petendi, a tutela del doppio grado di giudizio; per tale ragione sono state dichiarate inammissibili le conclusioni dirette a ottenere l’allineamento della decorrenza giuridica, non formulate nel giudizio di primo grado.
art. 16, comma 8, d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
«senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli»
La disposizione riguarda assunzioni, inquadramenti e promozioni adottati in applicazione di norme già dichiarate incostituzionali; non si applica ai provvedimenti conformi alla disciplina vigente al momento dell’adozione e divenuti eventualmente incompatibili solo per una successiva pronuncia di incostituzionalità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale non travolge i rapporti amministrativi esauriti, compresi quelli divenuti non più contestabili per il decorso del termine di impugnazione dell’atto amministrativo; le posizioni consolidate per mancata impugnazione restano insensibili alla successiva declaratoria di illegittimità costituzionale.
- Il ruolo di anzianità e gli atti di nomina o inquadramento del personale di una pubblica amministrazione hanno natura provvedimentale e autoritativa; la posizione del dipendente rispetto alla collocazione nel ruolo e alla decorrenza giuridica è un interesse legittimo, da tutelare nel termine decadenziale previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi.
- La mancata tempestiva impugnazione degli atti che hanno determinato lo scavalcamento nell’anzianità impedisce di contestare gli effetti di tale scavalcamento mediante la successiva impugnazione di una graduatoria concorsuale, quando quest’ultima si limiti a riflettere una posizione di ruolo ormai consolidata.
- In appello sono inammissibili le conclusioni che introducano una domanda diversa da quella proposta in primo grado: l’impugnazione della graduatoria non può essere trasformata in una domanda di accertamento e attribuzione della retrodatazione della decorrenza giuridica, se tale pretesa non è stata fatta valere davanti al primo giudice.
- L’efficacia di una sentenza della Corte costituzionale non comporta, di per sé, un generale potere di disapplicazione degli atti amministrativi divenuti inoppugnabili. L’art. 16, comma 8, d.l. 98/2011 non impone il ritiro di atti conformi alla normativa vigente al momento della loro adozione e successivamente interessati da una declaratoria di incostituzionalità, quando tali atti si siano ormai consolidati per mancata impugnazione.
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