Cassazione Penale, Sentenza n. 43324/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione del procedimento avente ad oggetto una istanza di revisione pendente presso la Corte di appello di Brescia relativa alla sentenza di condanna per il reato di calunnia (Corte d'appello di Milano n. 4014/2022). L'istante denunciava pregiudizio e mancanza di imparzialità della Corte di appello di Brescia, lamentando che una precedente istanza di revisione era stata dichiarata inammissibile per mancanza della sentenza in copia conforme; prospettava un 'serio dubbio' sulla imparzialità e 'reali intenzioni' della Corte, proponeva ricusazione dei magistrati del Collegio e documentava atti e comunicazioni inviate agli uffici giudiziari. Ha inoltre revocato il mandato al difensore di fiducia e chiesto la nomina di nuovo difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione. Sul piano preliminare ha ritenuto infondata la ricusazione: non sussiste incompatibilità dei magistrati della Cassazione per aver partecipato a precedenti decisioni su ricorsi dell'istante, posto che il giudizio di legittimità non comporta una valutazione di merito della vicenda. Ha poi precisato che la revoca del difensore non impedisce la regolare trattazione della procedura camerale ex art. 127 c.p.p. e che non è obbligatoria la nomina di difensore d'ufficio salvo i casi tassativi previsti. Sul merito, la rimessione è inammissibile perché presuppone la pendenza di un processo di merito ancora in corso: l'istituto è eccezionale e va interpretato restrittivamente; occorre una "grave situazione locale" esterna alla normale dialettica processuale e idonea a compromettere concretamente l'imparzialità o la libertà di determinazione dei partecipanti. Le deduzioni dell'istante sono state valutate come mere sospetti soggettivi e non come elementi idonei a configurare la situazione eccezionale richiesta. Sulle spese, non è stata pronunciata condanna alle spese processuali ma è stata disposta la liquidazione della somma dovuta ai sensi dell'art. 48, comma 6, c.p.p., in misura media.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
procedura a trattazione camerale
La procedura camerale ex art. 127 c.p.p. non richiede necessariamente la presenza del difensore di fiducia e la mera revoca del mandato, se tempestiva, non impedisce la regolare celebrazione dell'udienza; il difensore rinunciante resta onerato fino alla sua sostituzione per atti non differibili.
art. 48 cod. proc. pen.
norme sulla rimessione del processo e sui relativi oneri
Disciplina l'istituto della rimessione; il comma 6 prevede il pagamento di una somma in caso di inammissibilità dell'istanza, somma che la Corte ha liquidato in misura media tenuto conto della causa di inammissibilità.
art. 45 cod. proc. pen.
riferimento ai casi di rimessione in relazione "allo stato e grado del processo di merito"
La rimessione può essere disposta solo in presenza di uno stato e grado del processo di merito tali da rendere operativa la translatio iudicii: l'istituto presuppone la pendenza attuale di un processo volto all'accertamento della responsabilità dell'imputato.
art. 613, comma 5, cod. proc. pen.
limite alla nomina obbligatoria del difensore d'ufficio quando il ricorso concerne gli interessi civili
Il comma limita i casi in cui è obbligatoria la nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha richiamato il principio che la nomina obbligatoria opera solo in presenza delle condizioni previste dalla norma.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
disciplinazione della richiesta di trattazione orale limitata alle impugnazioni
La richiesta di trattazione orale è riservata alle impugnazioni e non si applica ad altre procedure in sede di legittimità, come la rimessione del processo; pertanto la presenza del difensore non è necessaria per chiedere trattazione orale in questo contesto.
Corte cost. ordinanza n. 168 del 5 aprile 2006
riferimento giurisprudenziale sul significato di "grave situazione locale"
Per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, con abnormità e consistenza tali da integrare un pericolo concreto per l'imparzialità o per la libertà di determinazione dei partecipanti; la rimessione richiede quindi condizioni eccezionali.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 8350 del 16/12/2010; Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016; Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023)
massime riportate in motivazione
Principi consolidati: la rinuncia del difensore non impedisce l'udienza se l'avviso è stato notificato; l'assenza del difensore non obbliga alla nomina d'ufficio salvo casi tassativi; in caso di istanza infondata la somma prevista dall'art. 48 c.p.p. può essere liquidata in misura media.
Massime di principio
- La rimessione del processo è un rimedio eccezionale che può essere chiesto solo se esiste una "grave situazione locale" esterna alla normale dialettica processuale e idonea a compromettere concretamente l'imparzialità o la libertà decisionale dei partecipanti; mere sospetti soggettivi o errori di valutazione non sono sufficienti.
- L'istanza di rimessione richiede la pendenza effettiva di un processo di merito: non è utilizzabile con efficacia in fasi preliminari o in procedure incidentali finalizzate ad accertare i presupposti di altri mezzi straordinari (es. la fase di delibazione di una richiesta di revisione), quando il processo di merito non è più in corso.
- Per contestare l'imparzialità di singoli giudici occorre utilizzare gli strumenti specifici previsti dall'ordinamento (astensione, ricusazione); tali rimedi sono gli idonei a verificare comportamenti di singoli magistrati, mentre la rimessione richiede circostanze di carattere generale e territoriale.
- La revoca del mandato al difensore non sospende automaticamente il procedimento in Cassazione: il difensore rimane onerato per gli atti non sostituibili fino alla nomina del difensore d'ufficio e l'assenza del difensore non impedisce la regolare celebrazione dell'udienza camerale salvo i casi tassativi che giustificano la nomina d'ufficio.
- Le richieste di riunione di procedure possono essere respinte se i procedimenti di merito sono diversi; la riunione è applicabile solo quando esistono ragioni processuali di identità o connessione tra le cause.
- In caso di istanze infondate di rimessione, la Corte può limitarsi a liquidare la somma prevista dall'art. 48, comma 6, c.p.p., senza pronunciare la condanna alle spese processuali ordinarie.
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