Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06884/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia origina da una domanda giudiziale con cui un soggetto privato aveva chiesto di accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di una corte di pertinenza del proprio immobile. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Catanzaro aveva rigettato il gravame proposto dal Comune. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello. Nel giudizio di legittimità il controricorrente ha eccepito e comunque il Collegio ha rilevato d'ufficio che il ricorso era improcedibile, perché il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata il 23 maggio 2023, ma non aveva depositato, insieme al ricorso, la relazione di notificazione della sentenza, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre anche agli atti del giudizio non risultava tale documentazione. Poiché il ricorso era stato notificato il 21 luglio 2023, oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, non operava il principio che esonera dal deposito della copia notificata solo quando la notifica del ricorso intervenga prima della scadenza del termine breve. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul carattere processualmente vincolante della dichiarazione di avvenuta notificazione e sull'onere conseguente di deposito della relativa documentazione.

La decisione

La Corte ha escluso l'inammissibilità prospettata nella proposta del consigliere delegato, ma ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata pur a fronte della dichiarazione del ricorrente di aver ricevuto la notifica della decisione. Non essendo il giudizio stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., non si sono applicate le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 2.700,00, oltre accessori e spese generali, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, se la notificazione è avvenuta.

  • art. 325 c.p.c.

    la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso è fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; ultimo comma

    regola la definizione camerale del ricorso e la richiesta di decisione collegiale; la mancata conformità alla proposta esclude l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    non trovano applicazione quando il Collegio non definisce il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale dichiarazione lo vincola processualmente e fa sorgere l'onere di depositare, nei termini, la copia autentica della sentenza con la relativa relazione di notificazione.
  • La mancata produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso quando la parte abbia dichiarato l'avvenuta notifica e non risulti che la documentazione sia stata depositata da alcuna delle parti.
  • L'esonero dal deposito della sentenza notificata opera solo nel caso in cui tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso intercorra un tempo inferiore al termine breve di impugnazione; se il ricorso è proposto oltre tale termine, l'onere di deposito resta integro.
  • La verifica di procedibilità del ricorso per cassazione richiede il controllo diretto degli atti processuali da parte della Corte, anche quando la mancanza documentale non sia eccepita dalla controparte.
  • L'improcedibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese di giudizio e può determinare, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.