Cassazione Penale, Sentenza n. 26280/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un episodio avvenuto in un fondo agricolo, dove alcune persone erano state sorprese a sottrarre patate e si erano allontanate dopo l'arrivo dei proprietari e di dipendenti, tra cui la persona poi offesa. Poco dopo, sul posto giungeva un'autovettura con a bordo il ricorrente, armato di pistola, insieme ad altre persone. Secondo la ricostruzione richiamata nell'ordinanza cautelare, la persona offesa veniva indicata come uno di coloro che si era opposto al furto e aveva chiamato i carabinieri; nel momento in cui si accorgeva dell'arma, tentava di fuggire, ma veniva raggiunta da un colpo d'arma da fuoco che le causava gravi lesioni. Era quindi applicata la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato in concorso e per illegale detenzione e porto di pistola in luogo pubblico. Il ricorso deduceva, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta integrasse al più lesioni aggravate e non tentato omicidio, perché mancava il dolo omicidiario e l'intento sarebbe stato soltanto lesivo o al più riconducibile a dolo eventuale; veniva valorizzato anche il fatto che fosse stato esploso un solo colpo. Dall'altro lato, il ricorso censurava la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, contestando il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, anche in ragione del tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondata la censura sulla qualificazione giuridica, osservando che in sede cautelare il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione dei fatti o degli indizi, ma solo la verifica di violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. Nel merito, ha condiviso la lettura del tribunale del riesame secondo cui le modalità della condotta, l'uso di un'arma di elevata potenzialità, l'avvicinamento alla vittima, la retromarcia per raggiungerla mentre fuggiva e la sede corporea attinta consentivano di inferire un dolo diretto di tipo alternativo, compatibile con il tentativo di omicidio e non riducibile a mero dolo eventuale. Ha inoltre ritenuto logica e adeguata la motivazione sulle esigenze cautelari, fondata sulla violenza dell'azione, sulla rapidità dell'organizzazione della spedizione punitiva, sul movente ritorsivo collegato alla chiamata dei carabinieri e su precedenti contravvenzionali, reputando non decisivo il tempo trascorso tra fatto e misura.
Norme richiamate
artt. 56 e 575 c.p.
richiamati per il tentato omicidio; la Corte conferma che il tentativo è configurabile quando la condotta, pur non avendo prodotto la morte, sia sorretta da dolo diretto anche in forma alternativa
artt. 61, n. 1, 582 e 585 c.p.
richiamati solo come diversa qualificazione prospettata dalla difesa, ritenuta non accoglibile
art. 606 c.p.p.
delimita i motivi deducibili in cassazione, consentendo il controllo solo su violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione
artt. 273, 274 e 275 c.p.p.
richiamati come parametri per la valutazione dei presupposti applicativi della misura cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze cautelari, non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione degli indizi; il controllo della Cassazione resta limitato alla verifica di violazioni di legge e della manifesta illogicità della motivazione.
- Nel tentato omicidio l'elemento soggettivo può essere desunto in via indiziaria da dati esteriori quali il tipo di arma, la distanza, la sede corporea attinta, la gravità delle lesioni e le modalità complessive dell'azione.
- Il dolo eventuale è incompatibile con il tentativo di omicidio, ma il dolo diretto di tipo alternativo è compatibile con tale fattispecie quando l'agente preveda e voglia, in via equipollente, la morte o una gravissima lesione come esiti della propria condotta.
- Per qualificare il dolo omicidiario non è necessario che la morte sia l'unica conseguenza prevista; è sufficiente che essa sia altamente probabile e inserita nella dinamica volitiva dell'azione.
- In sede cautelare, la sussistenza delle esigenze cautelari può essere sorretta da elementi quali la violenza della condotta, la rapidità dell'organizzazione dell'azione, la finalità ritorsiva e la presenza di precedenti specificamente significativi del rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio.
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