Cassazione Civile, Ordinanza n. 03387/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e dell'adesione del controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione senza pronunciare sulle spese. La decisione è stata adottata con ordinanza. Non è stato quindi esaminato il merito dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La lite nasce da quattro atti di vendita relativi a immobili siti in Comune di Canosa di Puglia: due tra una società poi fallita e un’altra società, uno tra quest’ultima e una persona fisica, e l’ultimo tra la persona fisica e il ricorrente. Il fallimento della società originariamente alienante ha chiesto la declaratoria di nullità e inefficacia degli atti; il Tribunale ha dichiarato la nullità per simulazione assoluta e ha ordinato la restituzione degli immobili al fallimento. In appello il solo ultimo acquirente ha contestato la decisione, ma la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c. e nullità del giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio, assumendo che la causa fosse inscindibile perché in appello erano rimasti solo lui e il fallimento, mentre le altre parti del primo grado non erano state coinvolte; 2) violazione degli artt. 1414, 1415, 1417, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 345 e 346 c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il vantaggio economico conseguito dall'acquirente fosse elemento costitutivo della simulazione azionata dal fallimento e che spettasse a quest'ultimo provarlo, nonché che la Corte d'appello avesse trascurato la contestazione della mala fede sin dal primo grado; 3) violazione degli artt. 1414, 1415, 1417, 2697 e 2729 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avesse ignorato elementi idonei a escludere un accordo simulatorio tra le parti e a dimostrare la consapevolezza del ricorrente rispetto allo scopo pratico perseguito con la simulazione. Prima della decisione sul merito del ricorso, il ricorrente ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c. con richiesta di compensazione integrale delle spese; il fallimento ha aderito alla rinuncia alle medesime condizioni.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità dell'integrazione del contraddittorio in caso di causa inscindibile in appello.
art. 332 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa mancata partecipazione di tutte le parti del primo grado nel giudizio di appello.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per la dedotta violazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per denunciare la nullità del procedimento di appello.
art. 1414 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di simulazione del contratto.
art. 1415 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la distribuzione dell'onere probatorio sulla simulazione e sul vantaggio economico conseguente.
art. 1417 c.c.
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla prova della simulazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che incombeva al fallimento la prova dei fatti costitutivi della domanda.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la pretesa novità del tema di indagine in appello.
art. 346 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta gestione delle eccezioni e difese in appello.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Usato dal ricorrente per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è stata depositata ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e il controricorrente aderisce alla rinuncia, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione senza affrontare il merito delle censure.
- In presenza di estinzione per rinuncia, non segue di regola una statuizione sulle spese se le parti hanno concordato la compensazione o comunque la Corte non provvede sul punto.
- La rinuncia al ricorso preclude ogni scrutinio dei motivi articolati, anche quando siano dedotte questioni processuali o sostanziali di potenziale rilievo.
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