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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27821/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Due proprietari di un'area attraversata da una galleria ferroviaria sotterranea hanno introdotto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., un giudizio per la determinazione della giusta indennità di asservimento conseguente a decreto di asservimento emesso dalla società ferroviaria. La Corte d'appello ha liquidato un'indennità superiore a quella provvisoriamente offerta, ritenendo che l'asservimento avesse determinato la perdita totale di valore della porzione residua non asservita per effetto delle distanze imposte dal d.P.R. 753/1980 e valorizzando, nella stima, la realizzabilità di un parcheggio interrato. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha dedotto litispendenza ex art. 39 c.p.c., sostenendo che i proprietari avessero già promosso un precedente giudizio, concluso con ordinanza di inammissibilità, e che il nuovo giudizio fosse stato introdotto mentre era ancora pendente il termine di impugnazione; 2) ha censurato la qualificazione dei vincoli incidenti sull'area come non conformativi e la conseguente incidenza sul valore della porzione residua, sostenendo che tali vincoli fossero in realtà urbanistici e preesistenti, richiamando norme urbanistiche e il d.P.R. 327/2001; 3) ha denunciato violazione degli artt. 81, 100 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che i proprietari non avessero provato il titolo e l'estensione dell'effettiva superficie di loro esclusiva proprietà, anche perché il mappale risultava composto da subalterni appartenenti in parte a terzi; 4) ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che il CTU avesse considerato indispensabile la demolizione di fabbricati appartenenti anche a terzi per la realizzazione del parcheggio interrato e che la Corte d'appello avesse ignorato tale circostanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per asserita inesistenza o tardività delle notifiche del ricorso, rilevando che la notifica al precedente indirizzo del domiciliatario era nulla e non inesistente e che la costituzione dei controricorrenti aveva sanato il vizio ex art. 156, comma 3, c.p.c. Con riferimento al primo motivo, ha escluso la litispendenza perché mancava la persistenza delle condizioni per applicare l'art. 39 c.p.c., essendosi il precedente giudizio concluso con pronuncia in rito non impugnata e quindi dotata solo di giudicato formale, non ostativa alla riproposizione della domanda una volta sopravvenuto il decreto di asservimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché mirava a una nuova ricostruzione dei fatti e non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la doglianza sull'onere della prova in realtà contestava la valutazione delle prove, e la Corte ha chiarito che il giudice di merito non aveva affermato che l'intera particella fosse dei proprietari, ma aveva solo considerato la loro area ai fini della stima. Il quarto motivo è stato parimenti inammissibile, perché il fatto asseritamente omesso era stato invece espressamente escluso dalla Corte d'appello; la censura si risolveva in una richiesta di riesame del merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    consente l'introduzione del giudizio per la determinazione dell'indennità in rito sommario, come fatto valere dai proprietari nel caso concreto.

  • art. 39 c.p.c.

    la litispendenza presuppone la contemporanea persistenza dei due giudizi; se il primo si è definito con pronuncia in rito non impugnata, viene meno il presupposto per dichiararla.

  • art. 54 d.P.R. 327/2001

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell'opposizione alla stima, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del motivo.

  • artt. 49 e 60 d.P.R. 753/1980

    sono norme sulle distanze delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria; la Corte le ha considerate rilevanti per valutare la perdita di valore della porzione residua asservita.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    la costituzione della parte resistente sana ex tunc la nullità della notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull'effettiva titolarità delle aree, ma la Corte ha ritenuto la censura inconferente.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla legittimazione e sull'interesse ad agire, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione di questa norma è configurabile solo quando l'onere probatorio sia posto a carico di soggetto diverso da quello obbligato; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame è escluso se il fatto storico è stato espressamente esaminato o comunque negato dalla sentenza impugnata; non può essere usato per ottenere un riesame del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La litispendenza richiede la contemporanea pendenza di due giudizi identici; se il primo giudizio si è definito con una pronuncia in rito non impugnata, non sussiste il presupposto per dichiararla, anche se la nuova domanda sia stata proposta dopo la sopravvenienza del titolo richiesto.
  • Una pronuncia di inammissibilità resa in rito produce solo giudicato formale e non impedisce la riproposizione della domanda quando sopravvenga la condizione di procedibilità o il presupposto sostanziale mancanti nel primo processo.
  • In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione delle prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato la prova già acquisita.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico sia stato preso in considerazione e sia stato espressamente escluso dal giudice di merito; in tal caso la doglianza si risolve in una critica al merito non consentita in cassazione.
  • Quando un provvedimento processuale è validamente conosciuto dalla parte destinataria per effetto della sua costituzione in giudizio, eventuali vizi della notificazione restano sanati con efficacia retroattiva per raggiungimento dello scopo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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