Cassazione Civile, Ordinanza n. 24246/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato il diniego della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. In cassazione ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, sostenendo che nella regione di provenienza (Edo State) fosse presente una situazione di violenza indiscriminata tale da imporre il riconoscimento della protezione sussidiaria; dall'altro, la violazione dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 19, comma 1, nn. 1 e 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, assumendo che la lesione al ginocchio riportata in seguito a un colpo d'arma da fuoco esploso da un rivale, unitamente alla condizione interna della regione di origine, integrasse una condizione di vulnerabilità idonea a giustificare la protezione umanitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità. Ha osservato che, nel giudizio di legittimità, il motivo deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; invece, il ricorso si limitava a riproporre le medesime ragioni di contestazione già sottoposte al giudice d'appello e da questi disattese, risolvendosi in una mera contrapposizione di valutazioni e quindi in un "non motivo". Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Ministero; dichiarata altresì la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
norma invocata dal ricorrente per sostenere la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria in presenza di violenza indiscriminata nella regione di origine; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
norma invocata in relazione alla protezione umanitaria; la Corte non affronta il merito della vulnerabilità dedotta per difetto di specificità del motivo.
art. 19, comma 1, nn. 1 e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di espulsione e della protezione umanitaria; il relativo motivo è ritenuto inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
il motivo di ricorso per cassazione deve esporre con specificità le ragioni del dissenso rispetto alla decisione impugnata e confrontarsi con la sua ratio decidendi; la semplice reiterazione delle doglianze già respinte integra un motivo inidoneo.
art. 370 cod. proc. civ.
il Ministero non si è costituito con controricorso, ma solo con atto di costituzione ai fini dell'udienza, ritenuto inidoneo allo scopo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è ammissibile solo se contiene una critica specifica e puntuale alla ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta riproporre le stesse allegazioni già disattese nei gradi di merito.
- La reiterazione delle medesime ragioni di contestazione già esaminate dal giudice di appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione, integra un "non motivo" e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
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