Sentenza n. 649/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento a) - del permesso di costruire in sanatoria n. 19/2015 (conosciuto solo in data 20.5.2016 a seguito di istanza di accesso ex art. 22 della legge n. 241/90), con il quale è stata definita positivamente la domanda di condono edilizio prot. n. 3000/95 inoltrata al Comune di Procida in data 01 marzo 1995; b) - del parere di compatibilità paesaggistica prot. n. 1911 del 28 gennaio 2015, richiamato nel provvedimento impugnato sub a); c) - del provvedimento n. 47 del 5 maggio 2016 (conosciuto solo in data 5 maggio 2016 a seguito di istanza di accesso ex art. 22 della legge n. 241/90), con il quale il Responsabile Unico del Procedimento Paesaggistico presso il Comune di Procida ha rilasciato in favore della sig.ra Elena Lubrano Lobianco l’autorizzazione paesaggistica per l’apertura di un varco carrabile lungo il viale, erroneamente definito “prolungamento di via Garibaldi”, sul falso presupposto che tale titolo avesse natura endoprocedimentale e non necessitasse di una ricognizione di tutti gli atti e della verifica della legittimazione della medesima sig.ra Lubrano Lobianco a richiedere l’apertura del varco sul detto viale, in effetti di proprietà dei ricorrenti; d) - della nota prot. n. 5259 del 14 maggio 2015, richiamata nel provvedimento impugnato sub c), con la quale la Soprintendenza B.A. E P. del Comune e della Provincia di Napoli ha espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/04 all’apertura del varco carrabile oggetto dell’autorizzazione n. 47/2016; e) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione soggettiva dei ricorrenti, ivi compresi - se e per quanto occorra – sia la nota prot. n. 6700 del 5 maggio 2016, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Paesaggistico del Comune di Procida ha ritenuto rilasciare l’autorizzazione paesaggistica n. 47/2016, sul rilievo che “l’autorizzazione paesaggistica, quale atto endoprocedimentale, non costituisce di per sé titolo edilizio idoneo all’esecuzione delle opere, bensì il presupposto per il rilascio del permesso di costruire” e considerato che “eventuali diritti reclamati devono essere valutati nel più ampio procedimento urbanistico”, sia il rapporto della P.M. di Procida prot. 7702 del 19 maggio 2016, con cui si attesta erroneamente la conformità dei lavori in corso ai titoli rilasciati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire in sanatoria per una sopraelevazione, parere di compatibilità paesaggistica e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di immobili contigui, hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai vicini per una sopraelevazione, nonché il parere paesaggistico presupposto. Dopo che il Consiglio di Stato ha ritenuto tempestiva l’impugnazione e rinviato la causa al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a., sono state esaminate le censure residue relative alla sanatoria. Con il primo motivo è stata dedotta la mancanza del requisito dell’ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1993, previsto dall’art. 39, comma 1, l. 724/1994. I ricorrenti hanno sostenuto che i rilievi comunali del 1989, l’accatastamento del 1994 e la domanda di condono del 1995 dimostrassero un incremento della superficie dopo il 1993. Con il secondo motivo è stata contestata l’assenza di un autonomo provvedimento definitivo di chiusura del procedimento paesaggistico, con richiamo all’art. 146 d.lgs. 42/2004. Con il terzo motivo è stata denunciata la mancata acquisizione del certificato di idoneità statica. Con il quarto motivo è stato lamentato l’omesso riscontro a una richiesta di integrazione documentale asseritamente notificata nel 2003, che avrebbe dovuto comportare l’improcedibilità della domanda di condono ai sensi dell’art. 39, comma 4, l. 724/1994.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbibile l’esame delle eccezioni preliminari per l’evidente infondatezza delle censure. Quanto al requisito temporale, ha rilevato che non era stata provata l’esatta corrispondenza tra la superficie risultante dal rilievo comunale del 1989 e quella dell’accatastamento del 1994; pertanto non era dimostrato che l’incremento da circa 65,28 mq a 70 mq fosse avvenuto dopo il 31 dicembre 1993. Quanto alla compatibilità paesaggistica, il Collegio ha affermato che, nel procedimento di condono edilizio relativo a opere vincolate, trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 32, comma 1, l. 47/1985, richiamata dall’art. 39, comma 1, l. 724/1994, e non l’art. 146 d.lgs. 42/2004 in materia di autorizzazione paesaggistica ordinaria. Poiché erano stati acquisiti il parere positivo della Commissione per il paesaggio e quello positivo, con prescrizioni, della Soprintendenza, il vizio non sussisteva. È stata poi esclusa la necessità del certificato di idoneità statica, poiché la volumetria dell’opera era pari a 280 mc, inferiore alla soglia di 450 mc prevista dall’art. 35 l. 47/1985. Infine, è stata respinta la censura relativa alla richiesta di integrazione istruttoria del 2003, non essendone stata prodotta copia né essendo stata provata la notificazione; inoltre, la richiesta sarebbe stata indirizzata al dante causa e non alla titolare della domanda di condono. Spese compensate tra le parti costituite e nulla sulle spese per quelle non costituite.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, l. 724/1994
La condonabilità delle opere richiede che siano ultimate entro il 31 dicembre 1993; nel caso concreto i ricorrenti non hanno fornito prova dell’ultimazione successiva a tale data.
art. 32, comma 1, l. 47/1985
Nel condono edilizio relativo a opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo, il titolo in sanatoria è subordinato al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo; la disciplina speciale prevale sull’autorizzazione paesaggistica ordinaria.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Non trova applicazione, secondo il TAR, nel procedimento di condono edilizio esaminato, poiché opera la disciplina speciale dell’art. 32 l. 47/1985.
art. 35 l. 47/1985
Il certificato di idoneità statica non era richiesto per l’opera, avente volumetria inferiore a 450 mc.
art. 39, comma 4, l. 724/1994
La censura fondata sull’omesso riscontro a una richiesta di integrazione è infondata se il ricorrente non prova l’esistenza, il contenuto e la notificazione della richiesta.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Il Consiglio di Stato ha rinviato la causa al TAR per la decisione nel merito dopo aver riformato la precedente declaratoria di irricevibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il titolo edilizio in sanatoria è subordinato al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo secondo la disciplina speciale dell’art. 32 l. 47/1985, richiamata dall’art. 39 l. 724/1994; non trova applicazione l’ordinario procedimento di autorizzazione paesaggistica disciplinato dall’art. 146 d.lgs. 42/2004.
- La contestazione del requisito temporale per il condono richiede la prova concreta che le opere, o l’incremento della loro consistenza, siano state realizzate dopo la data ultima prevista dalla legge; mere difformità o mancata dimostrazione della corrispondenza tra rilievi, dati catastali e consistenza condonata non sono sufficienti.
- Il certificato di idoneità statica non è richiesto, ai fini del condono edilizio, per opere aventi volumetria non superiore alla soglia prevista dall’art. 35 l. 47/1985.
- La censura relativa all’omessa integrazione documentale del procedimento di condono deve essere provata mediante produzione della richiesta istruttoria, del suo contenuto e della relativa notificazione; in mancanza, non può essere desunta dalla sola allegazione del ricorrente.
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