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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36360/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva condannato per il reato di evasione (art. 385 c.p.), deducendo la nullità della decisione ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., per l'omessa notificazione al difensore di fiducia da lui successivamente nominato del decreto introduttivo del giudizio d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'atto di nomina del difensore prodotto dal ricorrente, contenente la data dell'udienza d'appello (22/01/2025), dimostra che la nomina è intervenuta dopo l'emissione e la regolare notificazione del decreto introduttivo al ricorrente e al difensore precedentemente costituito; quindi non sussisteva l'obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore e l'omissione non determina nullità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato per il quale il ricorrente era stato condannato (evasione); la Corte ne conferma l'applicazione nella sentenza di merito impugnata.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    La previsione processuale sulla nullità per omessa notifica è stata interpretata nel senso che l'omissione di notifica al difensore successivamente nominato non integra la nullità se il decreto introduttivo era stato regolarmente notificato all'imputato e al difensore dell'epoca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte lo ha applicato obbligatoriamente, fissando la somma in euro 3.000.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di valutazione della colpa del proponente: la Corte ha ritenuto che non risultasse assenza di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, giustificando l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • L'omessa notificazione di un atto processuale al difensore nominato successivamente non determina automaticamente la nullità se il decreto era stato regolarmente notificato all'imputato e al difensore precedente al momento dell'emissione.
  • Per contestare la regolarità della notifica è necessario provare che il decreto introduttivo non sia stato notificato all'imputato o al difensore dell'epoca; la semplice nomina successiva del difensore non crea un obbligo di nuova notifica a carico dell'ufficio procedente.
  • Chi impugna per nullità per omissione di notifica ha l'onere di dimostrare temporalmente che la nomina del nuovo difensore è antecedente all'atto che si lamenta come non notificato.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare la-condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; va valutata la presenza o meno di colpa del ricorrente.

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