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Ordinanza

Ordinanza n. 12/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6376/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202509841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare proposta nell'ambito della procedura di gara relativa alla fornitura di letti destinati alla terapia intensiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Azienda sanitaria locale ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare dell'impresa ricorrente in primo grado. La controversia concerneva l'equivalenza, ai fini della procedura di gara, tra un sistema di allungamento meccanico della rete del letto e un sistema di allungamento elettrico. L'appellante sosteneva, in sostanza, l'assenza di fumus boni iuris del ricorso di primo grado. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 ha proposto appello incidentale, privo tuttavia di domanda cautelare, diretto esclusivamente a ottenere la propria estromissione dal giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello principale e, riformando l'ordinanza cautelare del TAR, ha respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris perché il sistema di allungamento meccanico della rete non può essere considerato equivalente a quello elettrico, avuto riguardo alla destinazione dei letti alla terapia intensiva e alla necessità di ridurre al massimo il rischio di movimenti imprevisti dei pazienti derivanti dall'allungamento manuale della rete. È stata mantenuta ferma l'udienza di merito già fissata dal TAR. Quanto all'appello incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere, rilevando che, nella fase di appello cautelare, il giudice può pronunciarsi soltanto su questioni proprie della tutela cautelare e non su questioni di rito o di merito riservate alla sentenza definitiva; inoltre, l'impugnazione incidentale non conteneva alcuna domanda cautelare. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari; in tale fase il giudice d'appello esamina le questioni proprie della tutela cautelare.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di una controversia relativa a una fornitura destinata alla terapia intensiva, la verifica dell'equivalenza tra soluzioni tecniche deve considerare non solo la funzionalità astratta dei prodotti, ma anche la destinazione d'uso e l'esigenza di minimizzare i rischi per i pazienti; un sistema di allungamento meccanico della rete non è equivalente a un sistema elettrico quando l'azionamento manuale può determinare movimenti imprevisti dei pazienti.
  • Nell'appello cautelare il giudice d'appello può decidere soltanto questioni attinenti alla fase cautelare e non può definire questioni di rito o di merito riservate alla sentenza che conclude il giudizio.
  • Un appello incidentale proposto nella fase cautelare e privo di una specifica domanda cautelare è privo di funzione processuale attuale e non dà luogo a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOfferta e valutazioneTutela cautelare
RamiSanitàContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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