Cassazione Penale, Sentenza n. 1878/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di cassazione ritenuta affetta da molteplici errori materiali e percettivi: 1) confisca di due immobili (quota di Granata e immobile intestato a Noventi) nonostante provenienze ereditarie o donative; 2) errata individuazione del momento genetico della costituzione del patrimonio di Granata (attribuito al 1991 con l'apertura del bar 'Champs Elysees' invece di periodi precedenti come 1984 o addirittura origine familiare); 3) omissione o travisamento dell'esistenza di redditi e beni di familiari che avrebbero potuto giustificare l'origine della ricchezza; 4) pretermissione di intercettazioni rilevanti su ventuno utenze senza contatti con il clan; 5) mancata considerazione di una sentenza di merito anteriore (Corte d'appello di Napoli 4/5/2011) che avrebbe contraddetto la ricostruzione patrimoniale; 6) per Noventi ed Elisa, richiesta che l'assoluzione fosse qualificata 'perché il fatto non sussiste' invece che 'perché il fatto non costituisce reato' per ottenere la revoca delle confische. È stata altresì sollevata questione di applicabilità dell'art. 625-bis cod. proc. pen. ai soggetti non condannati e richiesta, in via incidentale, la sospensione degli effetti della confisca.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che: a) il rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è riservato al 'condannato' e non può essere esteso per analogia agli assolti; b) le doglianze dedotte avevano natura valutativa e non costituivano un errore percettivo di fatto tale da giustificare il rimedio straordinario (mancava la prova che l'eventuale svista avesse condizionato in modo decisivo il giudizio); c) le statuizioni di confisca non rientrano nel novero delle pronunce suscettibili del rimedio quando non attengono direttamente alla dichiarazione di responsabilità penale; d) le censure relative a omissioni o pretermissioni non sono state dimostrate come decisive rispetto al complesso probatorio. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti e ciascun ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario per errore di fatto è riservato al 'condannato'; richiede un errore percettivo (svista/quivoco nella lettura degli atti della Cassazione) che abbia inciso in modo decisivo sulla decisione. Non è suscettibile di applicazione analogica e non copre errori valutativi o questioni tipicamente di merito.
art. 12-sexies, d.l. 306/1992 e art. 416-bis cod. pen.
Norme utilizzate per la statuizione della confisca per reati di tipo mafioso: la confisca dei beni riferiti a intestazioni fittizie è prevista nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata; la sentenza ricorda però che il rimedio straordinario non è idoneo a sindacare tali statuizioni quando si tratta di misure patrimoniali non direttamente rientranti nella pronuncia di condanna sul piano della libertà personale.
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese del procedimento e per il pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi, così come quantificato dalla Corte.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile) e Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016 (Nunziata)
Precedenti delle Sezioni Unite richiamati per affermare la natura eccezionale del ricorso straordinario per errore di fatto, il divieto di applicazione analogica dell'istituto e il necessario confine tra errori percettivi ammissibili e valutazioni di merito non sindacabili con questo rimedio.
Giurisprudenza di merito citata (es. Falzetta, Mastropietro, Seidita, Pelle, D'Ausilio)
Giudicati richiamati a conferma del principio secondo cui misure patrimoniali o di prevenzione e statuizioni accessorie non sono normalmente sindacabili con il rimedio straordinario, e che l'eccezione prevista dall'art. 625-bis non estende la propria tutela ai non condannati.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale riservato al soggetto condannato; non può essere esteso agli assolti che contestino misure patrimoniali a loro intestate.
- Per essere ammissibile il ricorso deve dimostrare un vero errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti della Corte di cassazione, non una diversa valutazione delle prove o un contrasto di merito.
- L'errore invocato deve essere decisivo: bisogna provare che, senza quella svista, la decisione sarebbe stata diversa.
- Le statuizioni di confisca o altre misure patrimoniali non rientrano automaticamente nella tutela prevista dal rimedio se non sono strettamente connesse con la dichiarazione di responsabilità penale intesa a incidere sulla libertà personale.
- Chi contesta omissioni di documenti o captazioni deve dimostrarne la totale pretermissione e la rilevanza decisiva rispetto al complesso probatorio; mere osservazioni sulla valutazione probatoria non sono sufficienti.
- In situazioni simili, se si è assolti ma si subisce una confisca, è preferibile valutare strumenti alternativi (ricorsi amministrativi, azioni civili, istanze di revoca o rimedi costituzionali ben motivati) piuttosto che il ricorso straordinario per errore di fatto.
- Le questioni di costituzionalità sull'irragionevolezza della limitazione del rimedio ai soli condannati sono difficili da accogliere, salvo chiara e specifica violazione di principi costituzionali dimostrabile con argomentazione rigorosa.
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