Cassazione Penale, Sentenza n. 12767/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava la conferma, da parte della Corte di appello, della persistenza dell'attualità della pericolosità sociale di Angelo Pezzullo dopo una detenzione di lunga durata. Si deduceva: 1) violazione dell'art. 14, comma 2-ter d.lgs. 159/2011 e principi costituzionali e convenzionali (artt. 3, 13, 27 Cost., art. 6 CEDU) per mancata effettiva rivalutazione della pericolosità; 2) motivazione apparente e contraddittoria per non aver valutato adeguatamente gli elementi positivi emersi in carcere (titoli di studio, condotta, lavoro); 3) errata interpretazione del concetto di "attualità" della pericolosità, ridotta a mera appartenenza al "clan Moccia" e alla carriera criminale; 4) omissione di motivazione sulla possibilità di modulare o ridurre la misura in ragione della proporzionalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avevano svolto una rinnovata e adeguata verifica dell'attualità della pericolosità, valorizzando la lunga militanza mafiosa, il ruolo di promotore/"capozona", l'operatività attuale del clan nel territorio e l'assenza di elementi che attestassero la dissociazione. Ha inoltre precisato che la deduzione di censure motivazionali costituiva in larga parte richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la modifica della durata della misura compete al procedimento di cui all'art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011, non al procedimento di verifica ex art. 14. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 14, comma 2-ter; art. 15; art. 11, comma 2; art. 10, comma 3; art. 27, comma 2
L'art. 14, comma 2-ter impone la verifica giudiziale dell'attualità della pericolosità dopo la detenzione; l'art. 15 disciplina il rapporto tra stato di detenzione ed esecuzione della misura; l'art. 11, comma 2 regolamenta la procedura per la modifica o revoca della misura in corso di esecuzione (in particolare della durata); l'art. 10 limit il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge. La Corte ha interpretato che la verifica ex art. 14 serve a confermare o revocare l'esecuzione della misura, mentre la modulazione della durata compete al procedimento ex art. 11.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 3; art. 13; art. 27; art. 117 (richiamato in relazione alla CEDU)
I principi costituzionali invocati (uguaglianza, limiti alle restrizioni della libertà personale, funzione rieducativa della pena) richiedono che l'applicazione di misure limitative sia fondata su presupposti attuali e proporzionata. La Corte ha ritenuto compatibile la verifica svolta dai giudici di merito con tali principi, in presenza di elementi indicativi di persistenza del rischio.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Art. 6 (diritto a un giusto processo) ed art. 5 (libertà personale) impongono garanzie procedurali e il controllo dell'attualità della restrizione della libertà. La Corte ha affermato che la verifica giudiziale dell'attualità è necessaria e compatibile con la CEDU; il sindacato della Cassazione in materia motivazionale è tuttavia limitato.
Sentenza Corte Costituzionale
n. 291 del 2013; n. 162 del 2024
La Consulta ha indicato che lo stato di sospensione della misura durante la detenzione non può cessare automaticamente e che è necessaria una verifica dell'attualità della pericolosità; n.162/2024 ha esteso l'obbligo di verifica indipendentemente dalla durata della detenzione, eliminando la soglia dei due anni.
Massime di principio
- Dopo una detenzione di lunga durata il giudice deve effettuare una verifica effettiva e motivata dell'attualità della pericolosità sociale: non basta richiamare la storia delinquenziale se non si spiegano le ragioni per cui gli elementi favorevoli (studio, lavoro, buona condotta) non incidono sulla valutazione.
- L'appartenenza a organizzazioni di tipo mafioso e il ruolo ricoperto possono giustificare la persistenza della pericolosità, salvo prova convincente di dissociazione o di rottura dei legami; la semplice permanenza nel territorio d'origine è un elemento valutabile nel complesso probatorio.
- Il sindacato della Corte di cassazione sul secondo grado è limitato: in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge; le contestazioni meramente critiche sulla valutazione del merito o sulla valutazione degli elementi probatori sono in larga parte inammissibili.
- Se la verifica ex art. 14 conferma la persistenza della misura, la possibilità di ridurne la durata o di modificarne prescrizioni si realizza mediante il procedimento previsto dall'art. 11, comma 2; non è obbligo del giudice che verifica (ex art. 14) procedere alla modulazione della misura in quel rito.
- Cè spazio per reclamare in cassazione soltanto quando la motivazione del decreto sia inesistente, meramente apparente o presenti travisamenti macroscopici degli elementi decisivi; l'assenza totale di confronto con un elemento potenzialmente decisivo può costituire violazione di legge.
- Nelle valutazioni future, occorre documentare in modo concreto e temporaneamente significativo il percorso di reinserimento (durata e stabilità del lavoro, prove di dissociazione, comportamento prolungato e premiato in detenzione) per incidere sull'accertamento dell'attualità della pericolosità.
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