Cassazione Civile, Ordinanza n. 03957/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia riguarda l’occupazione d’urgenza, finalizzata all’espropriazione, di tre appezzamenti di terreno siti in Palermo, appartenenti pro indiviso a due danti causa. Dopo una lunga sequenza processuale, il giudizio di rinvio davanti alla Corte d’appello di Palermo ha liquidato, in favore dei soli eredi di uno dei comproprietari, l’indennità di occupazione legittima e il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima/appropriativa di due dei terreni, dimezzando gli importi perché i beni risultavano anche di proprietà dell’altro comproprietario. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e adesione acritica alla CTU, per non avere la Corte considerato la convenzione urbanistica del 28.11.1985 tra Comune e IACP, da cui sarebbe derivato un diverso indice edificatorio e quindi una diversa valutazione del bene; 2) violazione del giudicato interno, perché la CTU avrebbe assunto come data di trasformazione irreversibile del terreno il 1985 anziché il 1987, in contrasto con l’accertamento definitivo; 3) violazione delle norme sulle spese processuali, per avere la Corte compensato le spese invece di porle a carico dell’IACP. In via preliminare, la Corte di cassazione ha rilevato che uno dei ricorrenti, nella qualità di avente causa dell’altro comproprietario, non aveva legittimazione a impugnare la sentenza perché quella decisione non aveva statuito sulla sua posizione processuale, ormai separata in altro giudizio. Sul merito, però, la Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo limitatamente alle censure rivolte alla motivazione sulla CTU: il giudice di merito si era limitato a recepire l’elaborato peritale senza rispondere in modo puntuale alle critiche specifiche mosse dai ricorrenti, soprattutto sul contrasto tra data di trasformazione del bene, convenzione urbanistica e criteri di valutazione adottati. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha dichiarato la carenza di legittimazione ad impugnare di uno dei ricorrenti in qualità di avente causa di altro comproprietario, compensando le spese tra quella parte e il controricorrente. Ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbito il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra le altre parti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di motivazione e le violazioni processuali sono stati scrutinati nei limiti tipici del ricorso per cassazione; per il vizio ex n. 5 la parte deve indicare specificamente i fatti decisivi e le critiche alla CTU, mentre la doglianza sulla violazione del giudicato interno richiede la puntuale deduzione del contrasto con l’accertamento definitivo.
art. 91 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, salvo diversa regolazione giustificata dal giudice di merito; nel caso concreto la censura sulle spese è rimasta assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi.
artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione in Cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la critica alla sentenza che abbia aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve trascrivere i passaggi rilevanti della relazione peritale e indicare in modo circostanziato le contestazioni mosse, così da consentire il controllo sulla decisività del vizio denunciato.
- Se il giudice di merito recepisce la CTU, la motivazione può essere anche sintetica, ma diventa insufficiente quando risultino critiche tecniche specifiche e puntuali: in tal caso il giudice deve spiegare in modo analitico le ragioni della propria adesione alle conclusioni peritali.
- La determinazione del danno o dell’indennità fondata su accertamenti tecnici deve essere coerente con i fatti storici già definitivamente accertati; una diversa premessa temporale o fattuale rispetto al giudicato può integrare vizio di legittimità.
- La legittimazione ad impugnare va verificata con riferimento alla concreta posizione processuale definita dalla sentenza gravata: chi non sia più parte di quel segmento del giudizio, perché la sua posizione è stata separata o definita in diverso procedimento, non può proporre ricorso avverso una decisione che non lo riguarda.
Come è indicizzato
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