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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29002/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2003-2007, deducendo l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione. La lite ha riguardato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso. Dopo precedenti giudizi di merito e due interventi rescindenti della Cassazione, la CTR in sede di rinvio ha riconosciuto il rimborso solo in parte: ha escluso l'IRAP per i compensi percepiti per prestazioni rese presso strutture organizzate da terzi, ma ha ritenuto imponibili quelli derivanti dall'attività privata, valorizzando beni strumentali ulteriori rispetto al minimo indispensabile e l'ausilio continuativo di collaboratori. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la CTR avrebbe usato in modo incoerente il criterio della ritenuta alla fonte per distinguere i compensi imponibili da quelli esclusi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che anche i compensi fatturati direttamente ai pazienti sarebbero stati riferiti a prestazioni rese in strutture di terzi; 3) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 per avere la CTR attribuito rilievo solo all'ammontare delle spese per beni strumentali e non alla natura dei beni risultante dal registro dei beni ammortizzabili; 4) nuova nullità della sentenza per motivazione insufficiente sul perché tali beni sarebbero eccedenti il minimo indispensabile; 5) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 per avere la CTR omesso di indagare natura e contenuto delle prestazioni dei collaboratori, che il ricorrente assumeva estranee alla professione e meramente amministrative o materiali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR non aveva affatto posto la ritenuta alla fonte come criterio dirimente, ma aveva correttamente distinto tra compensi percepiti in strutture organizzate da terzi e compensi derivanti da attività privata, con una valutazione in fatto non censurabile in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la doglianza di omesso esame si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, senza indicazione del fatto storico decisivo nei termini richiesti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha infine ritenuto infondati il terzo, il quarto e il quinto motivo: la CTR aveva motivato in modo congruo sia sull'utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, sia sull'impiego non occasionale di collaboratori e personale medico-amministrativo, valorizzando lo studio privato strutturato, le postazioni di lavoro, il numero di pazienti e la continuatività delle prestazioni di terzi. La Corte ha richiamato il principio per cui l'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi, in alternativa, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancanza di attività difensiva dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Individua il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP per i lavoratori autonomi e i professionisti; la soggezione a imposta richiede che il professionista sia responsabile dell'organizzazione e che questa presenti i requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma applicabile alla disciplina IRAP; la Corte la considera nel quadro del presupposto impositivo e della valutazione dell'organizzazione professionale.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È invocato per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ritiene la motivazione della CTR congrua e rispettosa del minimo costituzionale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte esclude il vizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione; la Corte ritiene che la sentenza impugnata sia adeguatamente motivata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per i motivi di nullità della sentenza per vizi della motivazione, ma le censure sono respinte.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte applica la formulazione novellata, limitando il sindacato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiamato nel definire gli oneri di specificazione del ricorrente che deduce omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato con l'art. 366, n. 6, c.p.c., per l'onere di deposito e specificazione degli atti e documenti su cui si fonda il motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per il profilo del contributo unificato, senza ulteriori sviluppi nel testo riportato.

Massime di principio

  • In tema di IRAP del professionista, il presupposto dell'autonoma organizzazione sussiste solo se il contribuente sia responsabile dell'apparato organizzativo e utilizzi, in alternativa, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale; i due requisiti di cui all'ultimo profilo sono alternativi.
  • Non è decisivo, ai fini dell'esclusione o dell'inclusione nell'IRAP, il solo dato formale della ritenuta alla fonte sui compensi: occorre accertare in concreto se le prestazioni siano rese nell'ambito di strutture organizzate da terzi oppure nell'ambito di una struttura riferibile al professionista.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o nella contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerti, con motivazione congrua, l'esistenza di una struttura professionale articolata, di beni strumentali non minimi e di collaborazioni non occasionali, tale valutazione di fatto è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale specifico oggi vigente.
  • Ai fini dell'autonoma organizzazione non rileva soltanto l'ammontare complessivo delle spese o dei compensi a terzi, ma anche la natura concreta dei beni e delle prestazioni impiegati nell'attività professionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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