Sentenza del 12/12/2016 n. 6574 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Lista Falciani - Ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava che le informazioni provenienti dalla Lista Falciani potessero essere utilizzate come elemento probatorio, ritenendo che costituissero al più un mero spunto per ulteriori indagini e non una prova autonoma della violazione fiscale. La questione riguardava, in particolare, l’attendibilità e l’utilizzabilità di dati acquisiti al di fuori del procedimento tributario ordinario.
La decisione
La sentenza ha ritenuto ammissibile l’utilizzo dei dati della Lista Falciani anche come unico elemento attestante la violazione tributaria, e non soltanto come spunto investigativo. Tuttavia, il giudice di merito deve verificarne concretamente l’attendibilità nel contraddittorio con il contribuente, esaminando e motivando sulle contestazioni specificamente sollevate. L’utilizzabilità dei dati, quindi, non è automatica né sottrae l’Amministrazione all’onere di dimostrare la fondatezza della pretesa.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio nel processo tributario
Il contribuente deve poter contestare l’attendibilità, la provenienza e il contenuto dei dati utilizzati dall’Amministrazione. Il giudice deve esaminare tali contestazioni e fornire una motivazione adeguata.
Regole sull’utilizzabilità degli elementi probatori nel processo tributario
Gli elementi acquisiti dall’Amministrazione possono essere valutati dal giudice anche se non costituiscono una prova tipica o formalmente acquisita secondo le regole del processo penale, purché siano sottoposti a un concreto controllo di attendibilità e siano valutati nel contraddittorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un documento di provenienza non ordinaria può essere utilizzato anche come prova principale o unica, se il giudice ne verifica concretamente attendibilità, coerenza e riferibilità al contribuente.
- L’Amministrazione non è necessariamente tenuta a svolgere ulteriori indagini quando l’elemento acquisito è già sufficientemente attendibile; tuttavia, la pretesa non può fondarsi su un dato recepito automaticamente o privo di riscontri valutativi.
- Il contribuente deve contestare in modo specifico autenticità, provenienza, completezza e riferibilità dei dati: contestazioni generiche possono non essere sufficienti a escluderne il valore probatorio.
- Il giudice deve confrontarsi espressamente con le contestazioni della parte e motivare perché ritiene il documento attendibile; in mancanza di tale verifica, la decisione può risultare viziata.
- La provenienza irregolare o extracontestuale di un’informazione non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità nel processo tributario, salvo specifiche disposizioni che ne vietino l’impiego o concrete violazioni delle garanzie difensive.
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