Cassazione Penale, Ordinanza n. 07127/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per ricettazione resta dunque ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di ricettazione. Il primo motivo contestava la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto non deducibile perché consisteva nella mera riproposizione di censure già formulate in appello e già puntualmente disattese, quindi prive della necessaria specificità. Il secondo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche; la Corte lo ha ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, rilevando che la motivazione di merito non presentava evidenti illogicità e che, nel diniego, il giudice non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi allegati, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Il richiamo al delitto di ricettazione individua il titolo di reato oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in appello e non scalfita in cassazione.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica purché ancorata a elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso deve avere carattere specifico: la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello e già esaminate dalla sentenza impugnata non integra una critica argomentata e rende il motivo inammissibile o comunque non deducibile.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità o dell'assenza di motivazione; non è richiesto che il giudice di merito esamini uno per uno tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende discende automaticamente dalla disciplina processuale.
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