Sentenza n. 851/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di permesso di costruire e sulla richiesta di attestazione del silenzio-assenso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Comune di Neviano rispetto all'istanza di permesso di costruire presentata il 9 dicembre 2024 e successivamente sollecitata con diffida del 21 maggio 2025, nonché per ottenere l'adozione del provvedimento conclusivo. Ha inoltre sostenuto che si fosse formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 e ha chiesto il rilascio della relativa attestazione. Nel corso del giudizio, con memoria ex art. 73 c.p.a. non notificata all'amministrazione, ha introdotto anche una domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora. L'istanza edilizia era stata presentata ai sensi dell'art. 22, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001; dalla documentazione risultava tuttavia che l'area fosse sottoposta a vincolo paesaggistico e che fosse necessaria l'autorizzazione paesaggistica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte accolto. È stata ritenuta inammissibile la pretesa relativa alla formazione del silenzio-assenso e al rilascio della relativa attestazione, perché l'art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 esclude il silenzio-assenso per le domande di permesso di costruire riguardanti aree sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, culturali o idrogeologici; in tali casi è necessario un provvedimento espresso e non sussiste l'obbligo dell'amministrazione di attestare l'avvenuto perfezionamento tacito del titolo. È stata invece accolta la domanda diretta a ottenere la definizione espressa dell'istanza edilizia, poiché il Comune aveva l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche in ragione delle esigenze di certezza e stabilità connesse al rapporto edilizio. Il Comune è stato pertanto ordinato a provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato un Commissario ad acta, con facoltà di delega, destinato a provvedere in luogo e a spese del Comune entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inadempimento. È stata dichiarata inammissibile la domanda di penalità di mora perché proposta per la prima volta con la memoria ex art. 73 c.p.a., non notificata alla controparte. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, tenuto conto della parziale soccombenza.
Norme richiamate
art. 22, comma 7, d.P.R. n. 380/2001
è comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44 ed è soggetta all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37
La disposizione individua la base normativa dell'istanza di permesso di costruire presentata dal ricorrente, senza incidere sull'esclusione del silenzio-assenso derivante dalla presenza del vincolo paesaggistico.
art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001
decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
Il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire non opera quando l'intervento ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico; in tali ipotesi è necessario un provvedimento espresso.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso. Essa non è esperibile per ottenere l'attestazione di un silenzio-assenso che, per effetto del vincolo paesaggistico, non può formarsi.
art. 73 c.p.a.
Una domanda nuova, quale quella relativa alla penalità di mora, non può essere introdotta per la prima volta con la memoria conclusionale ex art. 73 c.p.a., tanto più se la memoria non è stata notificata alla controparte.
artt. 34, comma 1, lettere c) ed e), e 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Le disposizioni richiamate disciplinano la penalità di mora, ma la relativa domanda deve essere ritualmente proposta e non può essere introdotta tardivamente con una memoria non notificata.
art. 26 c.p.a.
La condanna alle spese è stata posta a carico del Comune, tenendo conto della parziale soccombenza.
art. 2, comma 8, l. n. 241/1990
La sentenza, una volta passata in giudicato, deve essere comunicata alla Procura regionale della Corte dei conti.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire non si forma quando l'intervento riguarda un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, culturale o idrogeologico; in tali ipotesi occorre un provvedimento espresso secondo il regime previsto dalla legge n. 241/1990.
- La presenza di un vincolo paesaggistico esclude l'esperibilità dell'azione avverso il silenzio nella parte diretta a ottenere l'attestazione dell'avvenuto perfezionamento tacito del permesso di costruire, perché manca il presupposto oggettivo della formazione del silenzio-assenso.
- Anche quando il silenzio-assenso non può formarsi, il Comune resta obbligato a concludere espressamente il procedimento relativo alla domanda di permesso di costruire entro il termine previsto, sicché l'inerzia può essere contestata con l'azione avverso il silenzio.
- La domanda di penalità di mora non può essere introdotta per la prima volta con la memoria ex art. 73 c.p.a., soprattutto quando tale memoria non sia stata notificata alla controparte, perché si tratta di una domanda nuova lesiva del contraddittorio.
- In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare contestualmente un Commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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