Cassazione Penale, Sentenza n. 25985/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il diniego della revoca della residua misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata per il reato di tentato furto pluriaggravato (tre quintali di legna). Il motivo unico denunciava errata applicazione e carenze di motivazione in relazione agli artt. 274 lett. c), 275 co. 1 e 2 e 22 c.p.p., sostenendo che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente l'incidenza del decorso del tempo (oltre un anno) e l'osservanza delle prescrizioni come elementi idonei a ritenere venute meno le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha motivato che il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari è prognostico e deve fondarsi su elementi concreti e non su mere affermazioni astratte; il tempo trascorso dopo l'applicazione della misura e il comportamento conforme dell'indagato non sono di per sé idonei a giustificare la revoca: il ricorrente aveva l'onere, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., di allegare elementi di novità concreti che avessero inciso sul quadro cautelare. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui il rilievo del tempo è diverso se valutato in fase di prima applicazione (dove occorre motivare maggiormente all'aumentare della distanza temporale dal fatto) o in fase di revisione (dove rileva il tempo decorso dall'applicazione della misura e solo se accompagnato da altri elementi che dimostrino il venir meno o l'affievolirsi delle esigenze cautelari). Inoltre è stato rilevato che la contestazione di recidiva specifica a carico dell'indagato rafforza la valutazione prognostica sfavorevole alla revoca.
Norme richiamate
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Il requisito dell'attualità del pericolo
La Corte interpreta l'art. 274 c) come esigente una valutazione prognostica concreta sulla persistenza del periculum; il "pericolo di reiterazione" deve risultare da elementi non ipotetici ma reali e valutabili al momento dell'applicazione o della revisione della misura
art. 275 co. 1 e 2 cod. proc. pen.
Richiamato come parte del quadro normativo sulle misure cautelari e proporzionalità; la Corte ne trae la necessità di motivazione individualizzata sulla scelta e sulla persistenza della misura
art. 22 cod. proc. pen.
Citato nel motivo di ricorso originario; dalla sentenza emerge che nessuna violazione di tale norma è ravvisata ove manchino elementi nuovi posti a fondamento della richiesta di revoca
art. 299 cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere dell'istante nella richiesta di revoca/modifica della misura: il ricorrente deve specificare le ragioni e indicare i fatti nuovi o le circostanze di diritto che giustifichino la revoca
art. 292 cod. proc. pen.
Nel momento di prima applicazione della misura il giudice deve tener conto del tempo trascorso dalla commissione del reato nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari
art. 99 co. 2 cod. proc. pen.
La contestazione di recidiva specifica costituisce elemento sfavorevole nella valutazione prognostica della pericolosità e rafforza l'esigenza cautelare
Massime di principio
- Il giudizio cautelare è prognostico e deve fondarsi su elementi concreti (modalità del fatto, personalità dell'imputato, contesto), non su mere supposizioni.
- Il decorso del tempo ha rilievo diverso a seconda della fase: nella prima applicazione della misura impone rigore motivazionale; nella fase di revisione rileva solo il tempo dall'applicazione e solo se accompagnato da altri elementi concreti che ne dimostrino l'effetto favorevole.
- La mera osservanza delle prescrizioni e il solo passare del tempo non sono, di per sé, sufficienti a ottenere la revoca o l'allentamento della misura cautelare.
- Chi chiede la revoca/modifica (art. 299 c.p.p.) ha l'onere di allegare e provare elementi nuovi e concreti che incidano sul quadro cautelare originario.
- La sussistenza di recidiva specifica o altri indicatori negativi della personalità criminale rendono più gravoso l'onere difensivo e giustificano la permanenza della misura.
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