Sentenza n. 1084/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono agli erogatori privati accreditati di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni sanitarie oltre la disponibilità programmata
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare che, per il contenimento dei tempi di attesa, imponevano alla struttura privata accreditata, quando non fosse possibile fissare la prestazione entro i tempi della priorità prescritta, di erogarla in regime di libera professione con oneri a proprio carico, chiedendo all’utente soltanto il ticket eventualmente dovuto. Sono stati dedotti sei motivi: contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, per l’incidenza dell’obbligo sulla programmazione annuale e sul rispetto del budget; violazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 5 della legge regionale n. 33/2009, poiché l’obbligo avrebbe imposto prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; violazione dell’art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale o comunque imposta in assenza di base legislativa; violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il carattere sostanzialmente espropriativo dell’imposizione di prestazioni gratuite; violazione dell’Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e del Piano nazionale di governo delle liste di attesa, ritenuti applicabili ai soli erogatori pubblici; carenza dei presupposti e sviamento, in quanto il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avrebbe esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Dopo la fissazione della causa ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a., la ricorrente ha dichiarato in udienza di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, in applicazione del principio dispositivo, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’andamento del processo e della mancata attività difensiva della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
"ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"
Consente la definizione semplificata del giudizio quando, verificata la permanenza dell’interesse, risulta sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
È stato utilizzato per fissare la causa ai fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Invocato dalla ricorrente con riferimento ai volumi di prestazioni e al tetto massimo di remunerazione contrattualmente assegnato; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 23 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una base legislativa per l’imposizione della prestazione; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Invocato dalla ricorrente per sostenere la lesione del diritto al credito derivante dall’imposizione di prestazioni gratuite; il motivo non è stato esaminato.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024
Richiamato nel contesto della sopravvenuta disciplina che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire, salvo verificare processualmente la sussistenza dei presupposti della dichiarazione resa.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporta una definizione in rito e preclude l’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto amministrativo.
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