Cassazione Penale, Ordinanza n. 14871/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e l'inammissibilità delle censure che tendevano a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona sottoposta a giudizio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/05/2024, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di truffa. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché formulato in modo generico e indeterminato, non realmente correlato alla motivazione della decisione impugnata. Inoltre, le doglianze mirano sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità, senza indicare un travisamento della prova decisivo e idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio. La Corte evidenzia anche che, in presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità resta ulteriormente delimitato.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La norma è richiamata come oggetto delle censure difensive; la Corte non ne affronta il merito, limitandosi a rilevare che i motivi di ricorso sul punto sono generici e non consentiti in sede di legittimità.
art. 581 c.p.p.
È richiamato quale parametro dei requisiti di specificità dei motivi di ricorso, la cui mancanza comporta inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico, ossia quando è generico, indeterminato o non si confronta concretamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle fonti di prova o in una diversa lettura del fatto, perché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
- Il vizio di travisamento della prova è rilevante solo se l'errore è decisivo, cioè idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; non è sufficiente prospettare una diversa interpretazione degli elementi processuali.
- In caso di doppia conforme, il sindacato di legittimità è ulteriormente circoscritto e non consente di rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria svolta dai giudici di primo e secondo grado.
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