Cassazione Civile, Ordinanza n. 38517/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni comproprietari di una corte comune per far dichiarare l'acquisto esclusivo, per usucapione, di due particelle della corte stessa. Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i soccombenti hanno dedotto, con due motivi fra loro sovrapposti, la violazione dell'art. 1158 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente escluso il possesso utile ad usucapionem, nonostante il dedotto uso esclusivo delle aree per deposito di materiali edili e il loro temporaneo spostamento durante lavori, nonché una lettura non corretta della prova testimoniale e delle altre risultanze istruttorie. Hanno inoltre sostenuto che la motivazione d'appello si discostasse dai principi di legittimità sul possesso 'ad excludendum' del comproprietario e che il giudice avesse mal valutato le prove, in modo non razionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché, in sostanza, miravano a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e della prova, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che il comproprietario che invochi l'usucapione deve provare non solo il godimento esclusivo del bene, ma anche atti univoci di esclusione degli altri contitolari, tali da rivelare una volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. Ha inoltre osservato che, essendovi 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile senza la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
Per il comproprietario l'usucapione richiede la prova di un possesso esclusivo accompagnato da atti inequivoci di esclusione degli altri contitolari, idonei a trasformare il possesso da uti condominus a uti dominus.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Non è configurabile violazione della norma quando la censura, in realtà, investe l'apprezzamento delle prove riservato al merito.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non consente di ottenere un riesame del fatto o delle prove, ma richiede che l'accertamento fattuale renda effettivamente possibile la sussunzione invocata.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Nel regime novellato consente il ricorso solo per omesso esame di un fatto decisivo; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per superare la preclusione sul vizio motivazionale.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta utilmente con un orientamento di legittimità consolidato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il comproprietario che invochi l'usucapione di un bene comune deve provare, oltre al godimento esclusivo, anche un comportamento inequivoco di esclusione degli altri contitolari, incompatibile con la mera fruizione consentita dalla comunione.
- La mera mancata utilizzazione del bene da parte degli altri comproprietari, o atti di gestione tollerati, non bastano a trasformare il possesso del contitolare in possesso utile ad usucapionem.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove; la censura deve colpire errori di diritto o veri omessi esami, non l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è uno strumento per censurare l'esito del giudizio di fatto, salvo l'ipotesi di attribuzione o negazione di efficacia probatoria in contrasto con le regole legali.
- In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38454/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38456/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38457/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38460/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38462/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38463/2021 del 06/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →