Cassazione Penale, Sentenza n. 36930/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati dichiarati colpevoli di mancata osservanza delle prescrizioni dell'AIA (d.lgs. n. 152/2006) per aver scaricato nel fiume Basento reflui con presunto superamento della concentrazione massima ammissibile di Nichel. Hanno impugnato denunciando violazione di legge e travisamento probatorio, sostenendo che le analisi e le dichiarazioni tecniche (CTU e rapporti ARPA) dimostravano concentrazioni di Nichel ben al di sotto dei limiti, e che inoltre esistevano altri scarichi non censiti che potevano spiegare il superamento rilevato a valle.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso (riqualificato come ricorso per cassazione), accertando un travisamento probatorio decisivo: i documenti tecnici prodotti (relazione dell'ing. Chiaia, verbali delle audizioni, rapporto di prova ARPAB e verbale di accertamento urgente) dimostravano che le concentrazioni di Nichel erano inferiori ai limiti di legge e che era documentata la presenza di un ulteriore scarico non censito. La sentenza di merito risultava quindi basata su errore di fatto e omissione nella valutazione delle prove. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste".
Norme richiamate
art. 29-quaterdecies, d.lgs. n. 152/2006
l'art. 29-quaterdecies, comma 4, lett. b), d. lgs. n. 152 del 2006 prevede la pena congiunta dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e quella dell'arresto fino a due anni, ove l’inosservanza sia relativa "allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza"
La norma incrimina lo scarico di sostanze pericolose indicate nelle tabelle dell'Allegato 5 e prevede pena detentiva e pecuniaria congiunte quando ricorrono i presupposti; nella fattispecie la contestazione riguardava il Nichel ricompreso nelle tabelle richiamate.
art. 593 c.p.p.
il comma 3 è stato integrato dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 11/2018 inserendo fra le parole "sono inappellabili" l'espressione "in ogni caso"
La Corte interpreta che, dopo la modifica normativa, le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria sono inappellabili "in ogni caso", anche se la condanna pecuniaria è stata inflitta per errore in reati puniti con pena congiunta detentiva e pecuniaria; pertanto l'impugnazione non prosegue davanti alla Corte d'Appello ma è ricorribile in Cassazione.
Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006
limite per il Nichel nello scarico in acque superficiali: 2 mg/l (parametro numero 19)
La determinazione del superamento dei limiti richiede corretta lettura dei valori e delle unità di misura (mg/l vs microg/l); nel caso concreto la valutazione tecnica ha mostrato valori inferiori al limite tabellare.
d.lgs. n. 11/2018 (art. 2, comma 1, lett. a)
modifica dell'art. 593 c.p.p. con inserimento dell'espressione "in ogni caso" fra le parole "sono inappellabili"
La modifica ha reso tassativa l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, incidendo sulla determinazione del giudice competente all'impugnazione; da ciò deriva la possibilità di riqualificazione dell'atto in ricorso per Cassazione.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado infligge solo una pena pecuniaria, la norma (art. 593 c.p.p., dopo d.lgs. n. 11/2018) rende la condanna inappellabile "in ogni caso": l'impugnazione ordinaria contro quella sentenza è preclusa e il rimedio è il ricorso per Cassazione.
- La Corte può riqualificare un atto d'impugnazione in ricorso per Cassazione quando l'impugnante dimostri interesse e sussistano questioni di legittimità, e procede all'esame del merito se la censura riguarda violazione di legge sostanziale.
- In casi di reati ambientali la corretta valutazione delle analisi chimiche richiede attenzione alle unità di misura (mg/l vs microg/l) e al punto di rilevazione (allo scarico vs a valle dopo mescolamento); errori di conversione o di interpretazione dei dati possono determinare travisamento probatorio rilevante.
- L'omissione o la non considerazione di riscontri documentali rilevanti (es. rapporti ARPA, verbali di accertamento urgente che attestano altri scarichi) può costituire travisamento probatorio decisivo e portare all'annullamento della condanna con la formula "perché il fatto non sussiste".
- Per difendere efficacemente in Cassazione occorre il principio di autosufficienza del ricorso: allegare fin dall'inizio documenti tecnici e verbali essenziali che supportano la doglianza (relazioni tecniche, rapporti di prova, verbali di sopralluogo).
- Se esistono elementi che indicano l'esistenza di altre fonti di inquinamento non censite, ciò può fondare un'ipotesi alternativa ragionevole e impedire l'attribuzione esclusiva della responsabilità agli imputati, purché tale circostanza sia documentata e non solo congetturale.
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