Sentenza n. 1322/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero coattivo di un immobile abusivo già acquisito al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di sgombero coattivo sostenendo che il ricorso fosse tempestivo, poiché l’atto le sarebbe stato consegnato soltanto il 12 febbraio 2026 in occasione dell’accesso agli atti. Ha dedotto la nullità della notificazione eseguita nel 2023 mediante consegna dell’atto al fratello, indicato nella relata come incaricato al ritiro per la sorella impossibilitata, assumendo che l’art. 139 c.p.c. consentisse la consegna a terzi soltanto se conviventi o addetti alla casa. Ha inoltre chiesto la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a., valorizzando l’omessa indicazione, nel provvedimento, del termine e dell’autorità cui ricorrere. Nel merito ha dedotto la violazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, il difetto di motivazione e la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990, sostenendo che lo sgombero fosse stato disposto non per finalità demolitorie, ma per acquisire il possesso dell’immobile in funzione di tutela del patrimonio comunale. Secondo la ricorrente, tale autotutela possessoria sarebbe stata ammissibile soltanto per beni demaniali o del patrimonio indisponibile, mentre l’immobile non sarebbe stato destinato a pubblico servizio. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare le censure di merito. Ha accertato che l’ordinanza era stata notificata il 12 dicembre 2023 mediante consegna al fratello della ricorrente, qualificato come persona di famiglia e incaricato al ritiro per la destinataria. Secondo il Collegio, la consegna dell’atto a una persona di famiglia è valida anche senza la specifica indicazione della convivenza o dell’appartenenza al medesimo nucleo familiare nella relata, operando una presunzione derivante dal rapporto familiare; spetta al destinatario provare l’occasionalità della presenza o altra circostanza impeditiva della consegna. La raccomandata informativa prevista dall’art. 139, comma 4, c.p.c. è necessaria per la diversa ipotesi di consegna al portiere o al vicino, non per quella effettuata a una persona di famiglia. Nel caso concreto, il Comune aveva inoltre documentato che il fratello conviveva con la ricorrente o era addetto alla casa, anche considerando una precedente notificazione eseguita presso il medesimo immobile e tempestivamente impugnata. Il TAR ha escluso anche l’errore scusabile: la rimessione in termini costituisce rimedio eccezionale e presuppone un impedimento oggettivo o una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela, derivante, ad esempio, da oscurità normativa, contrasti giurisprudenziali o comportamenti ambigui dell’amministrazione. L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere integra una mera irregolarità e non determina automaticamente la rimessione in termini; nel caso concreto, inoltre, la ricorrente aveva già impugnato precedenti atti della procedura repressiva dell’abuso, dimostrando di conoscere le modalità e i termini della tutela giurisdizionale. Il ricorso, notificato il 4 aprile 2026, è stato quindi dichiarato irricevibile. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata.
Consente la definizione immediata del giudizio quando il contraddittorio è integro, i fatti sono esaurientemente esposti e la documentazione è sufficiente.
art. 139 c.p.c.
La notifica può essere eseguita consegnando l’atto a persona di famiglia.
La consegna a una persona di famiglia è valida anche senza l’indicazione espressa della convivenza nella relata, salva la prova contraria del destinatario. La raccomandata informativa del comma 4 è richiesta per la consegna al portiere o al vicino, non per quella a una persona di famiglia.
art. 37 c.p.a.
Rimessione in termini per errore scusabile.
La rimessione in termini è un istituto eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile in presenza di un impedimento oggettivo o di una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela.
art. 3, comma 4, l. 241/1990
Indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere.
L’omessa indicazione nel provvedimento del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce una mera irregolarità e non giustifica automaticamente la rimessione in termini; occorre verificare in concreto l’esistenza di una reale incertezza sugli strumenti di tutela.
art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR non ne ha esaminato il merito a causa dell’irricevibilità del ricorso.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità dell’ordinanza è stata dedotta dalla ricorrente, ma la relativa censura non è stata esaminata per la tardività dell’impugnazione.
Massime di principio
- La notificazione di un provvedimento amministrativo eseguita mediante consegna a una persona di famiglia del destinatario è valida anche se la relata non indica espressamente la convivenza o l’appartenenza al medesimo nucleo familiare; grava sul destinatario l’onere di provare l’occasionalità della presenza del familiare o altra circostanza impeditiva della consegna.
- La raccomandata informativa prevista dall’art. 139, comma 4, c.p.c. per la consegna dell’atto al portiere o al vicino non è necessaria quando la consegna sia effettuata a una persona di famiglia del destinatario.
- La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. è un rimedio eccezionale, di stretta interpretazione, applicabile soltanto in presenza di un impedimento oggettivo o di una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela derivante da oscurità normativa, contrasti giurisprudenziali, comportamenti ambigui dell’amministrazione o analoghe circostanze oggettive.
- La mancata indicazione, nel provvedimento amministrativo, del termine e dell’autorità cui ricorrere non comporta automaticamente la rimessione in termini: occorre dimostrare in concreto che tale omissione abbia determinato una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili.
- La conoscenza successiva del provvedimento mediante accesso agli atti non riapre il termine per impugnare quando l’atto sia stato già validamente notificato al destinatario o a una persona di famiglia, con conseguente decorrenza del termine dalla notificazione originaria.
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