Cassazione Penale, Sentenza n. 30606/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fuina impugnava la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva condannato per invasione arbitraria di fondi (art. 633 c.p.), denunciando in particolare l'erronea esclusione della lista testi depositata dalla difesa come tardiva e l'omessa assunzione di prova decisiva. I motivi specifici denunciati erano: 1) inosservanza di legge e mancata assunzione di prova decisiva per avere il giudice ritenuto tardiva la lista testimoniale (art. 606 lett. b e d c.p.p.), nonostante il deposito effettuato dopo ripetuti rinvii; 2) violazione e errata applicazione dell'art. 495 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione con esclusione dei testi sulla base che le loro dichiarazioni non sarebbero attinenti al capo di imputazione, pur riguardando l'origine e la titolarita della occupazione contestata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo punto ha affermato che il giudice di primo grado ha adottato una lettura troppo formale del termine previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgv. 274/2000 e che, alla luce dei rinvii del dibattimento (per COVID-19 e tentativi di conciliazione), il deposito della lista testimoniale l'11 settembre 2020 e la sua effettiva apposizione del timbro il 14 settembre 2020 era tempestivo rispetto all'udienza del 23 settembre 2020. Sul secondo punto ha ritenuto manifestamente illogica la motivazione che escludeva i testi ritenendoli non attinenti, dato che le loro dichiarazioni attinsero all'origine dell'occupazione contestata e quindi potevano incidere sulla configurazione del reato. Per tali ragioni la sentenza del Giudice di Pace è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Pisticci, con diversa persona fisica incaricata del giudizio.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di invasione arbitraria di terreni o edifici, che era il capo di imputazione contestato all'imputato.
art. 29, comma 2, d.lgv. 274/2000
La Corte interpreta il termine previsto da questa norma in senso sostanzialista: in caso di rinvio del dibattimento ad udienza fissata successiva per cause sopravvenute (equiparato a rinvio a nuovo ruolo), il termine per il deposito della lista testimoniale deve essere calcolato rispetto all'udienza di rinvio, consentendo il deposito successivo alla prima fissazione quando i diritti delle parti sono stati 'ricomprati' dal rinvio.
art. 606 lett. b e d cod. proc. pen.
Criteri di cassazione usati per enunciare i vizi dedotti: la doglianza ha riguardato inosservanza di legge e mancata assunzione di prova decisiva; la Corte ha ritenuto fondati tali profili in relazione all'esclusione della prova testimoniale.
art. 606 lett. e cod. proc. pen.
Richiamato nel testo come quadro di deduzione dei motivi di nullità in cassazione, in particolare riguardo a motivazione manifestamente illogica sull'attinenza delle prove.
art. 495 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla disciplina della ammissione delle prove; la Corte ha ritenuto che l'applicazione da parte del giudice di pace sia stata errata e che l'esclusione dei testi non fosse logicamente motivata.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata solo per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di detta disposizione, ossia in regime emergenziale legato al COVID-19.
Massime di principio
- Quando un dibattimento viene rinviato per cause sopravvenute e viene fissata una nuova udienza a data certa, i termini per il deposito di atti processuali, comprese le liste testimoniali, vanno interpretati in modo da rispettare il principio del contraddittorio: il deposito può essere computato rispetto all'udienza di rinvio se il rinvio è assimilabile al nuovo ruolo o alla rinnovazione della citazione.
- L'esclusione di mezzi di prova (es. testimonianze) deve essere logicamente motivata e non basata su argomentazioni meramente formali. Se la difesa dimostra che le dichiarazioni richieste sono pertinenti al capo d'imputazione (ad esempio l'origine o la titolarita della occupazione in un processo per invasione), l'esclusione può costituire vizio rilevante e decisivo.
- La Corte di cassazione applica un approccio sostanzialista quando la rigorosa applicazione formale dei termini procedurali impedisce l'effettivo esercizio dei diritti di difesa; in caso di errore su questi punti la sentenza di merito può essere annullata e rinviata.
- In ipotesi di annullamento per vizi procedurali relativi all'assunzione di prove, il rinvio per nuovo giudizio viene disposto a favore di un giudice diverso da quello che ha emesso la decisione impugnata.
- Nelle difese che riguardano l'occupazione di beni altrui, è rilevante la prova circa l'origine del possesso o l'avvenuto subentro nella titolarita: dichiarazioni che attestino il subentro da parte di un ascendente o simili possono escludere la sussistenza del delitto di invasione e pertanto sono potenzialmente decisive.
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