Sentenza del 08/07/2015 n. 14199 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. La CTR aveva ritenuto perfezionato il condono relativo a ritenute alla fonte degli anni 2000 e 2001 e all'IVA 2001 con il solo pagamento della prima rata, disponendo che le rate successive fossero riscosse con interessi e sanzioni. Secondo l'Agenzia, invece, il condono rateale si perfeziona soltanto con l'integrale pagamento di tutte le somme dovute alle scadenze previste.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando la domanda della S. s.r.l. Ha affermato che la definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, relativa a omessi o tardivi versamenti risultanti dalle dichiarazioni, è condizionata al pagamento integrale dell'importo dovuto, anche quando il pagamento è effettuato a rate. Il solo versamento della prima rata non perfeziona il condono. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.900 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei due gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono è quindi condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto
La norma disciplina la sanatoria degli omessi o tardivi versamenti di imposte e ritenute risultanti dalle dichiarazioni. In caso di pagamento rateale, la definizione si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale delle somme dovute entro le scadenze previste; il versamento della sola prima rata non è sufficiente.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 45
Ha modificato la disciplina del pagamento rateale prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, senza modificare il principio per cui il condono richiede il pagamento integrale dell'importo dovuto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È stata invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione della normativa sul condono.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Riguarda la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati dichiarati, nell'ambito della quale era stata notificata la cartella oggetto della controversia.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Riguarda il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, collegato alla cartella relativa all'IVA dell'anno 2001.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata o un condono prevede il pagamento rateale, occorre verificare se la legge subordina espressamente il perfezionamento all'integrale pagamento: in tal caso, il mancato versamento anche di una sola rata impedisce il perfezionamento della sanatoria.
- Il pagamento della prima rata, di regola, non consolida autonomamente il beneficio se la disciplina considera l'integrale pagamento una condizione della definizione; l'amministrazione può quindi non riconoscere il condono e richiedere il debito secondo le regole ordinarie.
- Va distinta la sanatoria di omessi o tardivi versamenti, qualificata come condono clemenziale, dalle forme di condono premiale che incidono sulla determinazione straordinaria del rapporto tributario: le diverse discipline non possono essere automaticamente sovrapposte.
- Le norme sui condoni sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente; non è possibile estendere a una specifica procedura effetti favorevoli previsti per altre forme di definizione.
- Prima di aderire a una definizione rateale è necessario rispettare rigorosamente importi, scadenze e modalità di pagamento, conservando la documentazione dei versamenti.
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