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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41001/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dalla parte civile articolato in due motivi principali: (1) violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (escussione del teste Morelli) ai sensi dell'art. 495, comma 2 c.p.p. e comunque richiamando la disciplina dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; si lamenta che la Corte di appello ha rifiutato la rinnovazione ritenendo che l'obbligo sussista solo in ipotesi di ribaltamento in condanna basato su diversa valutazione della prova dichiarativa, mentre nel caso concreto si sarebbe trattato di mera rivalutazione di prova documentale e di sommarie informazioni già acquisite (con riferimento anche a supporto magnetico parzialmente distrutto contenente dichiarazioni rilevanti); (2) vizio di motivazione per mancata, contraddittoria o manifestamente illogica motivazione: si denunciano contraddizioni tra le deposizioni e la sentenza, l'assenza di valutazione di elementi contenuti nel supporto distrutto e la necessità dell'escussione di Morelli per confermare la versione della parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha correttamente valutato che l'obbligo di rinnovazione previsto dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. opera in rapporto al ribaltamento in senso di condanna basato su diversa valutazione della prova dichiarativa ("in peius") e non quando la sentenza di primo grado viene confermata; inoltre le dichiarazioni del teste Morelli già acquisite avevano riscontri in altre prove e il ricorrente non ha indicato specifiche ragioni della decisività della rinnovazione. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e meramente riespositivo/di rivalutazione del merito, non consentito in sede di legittimità; non è stato dimostrato un travisamento della prova in termini tali da poter essere esaminato dalla Corte. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 611 cod. pen.

    Norma penale richiamata come uno dei reati per i quali l'imputato era stato assolto in primo grado; la sentenza di cassazione non entra nel merito della fattispecie penale sostanziale.

  • art. 612 cod. pen.

    Altro reato per cui era stata disposta assoluzione in primo grado; citato nell'intestazione della vicenda processuale.

  • art. 323 cod. pen.

    Ulteriore capo di imputazione per il quale l'imputato era stato assolto; presente nella ricostruzione dei precedenti processuali.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i limiti dell'enunciazione dei motivi di ricorso alla Corte di cassazione; indica i vincoli formali della terza impugnazione.

  • art. 495, comma 2 c.p.p.

    Norma evocata dal ricorrente relativa alla assunzione di prove decisive; la Corte di cassazione non ha ritenuto che la fattispecie concreta imponesse la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi della disciplina invocata.

  • art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria per prove dichiarative opera prevalentemente quando la sentenza di appello ribalta l'assoluzione in condanna (ribaltamento "in peius") fondandosi su nuova valutazione delle prove dichiarative; non si applica automaticamente quando la conferma dell'assoluzione è mantenuta o quando la diversa valutazione riguarda il complessivo compendio probatorio o prove documentali.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (convertito) e art. 94 d.lgs. n. 150/22

    Norme procedurali richiamate per giustificare il trattamento del ricorso senza intervento delle parti e per la continuità di applicazione delle disposizioni emergenziali relative alla trattazione dei ricorsi in Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; è stata anche disposta la corresponsione della somma a titolo di ammenda in favore della cassa delle ammende.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato nella giurisprudenza citata circa i limiti delle censure in sede di legittimità; indica i presupposti per i motivi di ricorso relativi al travisamento della prova (sebbene nel caso concreto non sia stata riconosciuta la sussistenza del vizio).

Massime di principio

  • L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria per prove dichiarative previsto dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. si applica principalmente quando la Corte d'appello ribalta un'assoluzione in condanna (ribaltamento "in peius") basandosi su una diversa valutazione delle prove dichiarative; non obbliga automaticamente il giudice d'appello quando la sentenza di primo grado viene confermata o quando la diversa valutazione riguarda documenti o il complessivo compendio probatorio.
  • Se si chiede la rinnovazione di una prova dichiarativa in appello (es. escussione di un teste), il richiedente deve specificare le ragioni della decisività della prova e perché le dichiarazioni già acquisite non siano sufficienti o non riscontrate da altri elementi; richieste generiche o non motivate sono facilmente respinte.
  • In sede di cassazione non è consentito un libero riesame del merito o della valutazione della prova: le censure che mirano solo a una diversa valutazione della credibilità o della costruzione dei fatti sono inammissibili. È possibile censurare il travisamento della prova solo se emerge in modo macroscopicamente evidente (ictu oculi) che il fatto è stato erroneamente rappresentato o che la prova valutata non esiste.
  • La distruzione di materiale probatorio (es. registrazioni) non comporta automaticamente l'obbligo di rinnovare l'istruttoria; va dimostrato in che misura la parte residua del materiale era decisiva e non sostituibile da altri riscontri processuali.
  • Le richieste di riesame in cassazione devono essere formulate con precisione indicando gli atti e i passaggi decisivi che si assume siano stati travisati; altrimenti la Corte dichiara il ricorso inammissibile e può infliggere sanzioni pecuniarie.
  • In caso di inammissibilità determinata da profili di colpa nell'atto di impugnazione, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento alla cassa delle ammende.

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