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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/821

Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)

Normativa europea32021R0821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rifonde e sostituisce il previgente regime UE sui prodotti a duplice uso, rafforzando il coordinamento tra Stati membri, Commissione e autorità doganali. Introduce un sistema armonizzato di autorizzazioni, controlli, notifiche e scambio di informazioni per esportazioni, trasferimenti intra-UE, intermediazione, assistenza tecnica e transito, con particolare attenzione ai prodotti di sorveglianza informatica e alle tecnologie crittografiche. L’atto aggiorna gli elenchi di controllo e disciplina autorizzazioni generali dell’Unione, procedure consultive, obblighi documentali, sanzioni nazionali e cooperazione con paesi terzi. La disciplina è direttamente applicabile e si inserisce nel quadro della politica commerciale comune e degli obblighi internazionali di non proliferazione.

Istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori residenti o stabiliti nel territorio doganale dell’Unione che esportano, trasferiscono, forniscono servizi di intermediazione o assistenza tecnica, pongono in transito o trasferiscono prodotti a duplice uso, inclusi software e tecnologie, verso destinazioni al di fuori dell’UE o, per alcuni prodotti sensibili, all’interno dell’Unione. Il regime copre i prodotti elencati nell’allegato I e, in certi casi, anche prodotti non elencati quando vi sia rischio di impiego in programmi di proliferazione, usi militari in paesi soggetti a embargo, repressione interna o gravi violazioni dei diritti umani, o altri rischi per pubblica sicurezza, ordine pubblico e sicurezza nazionale. Sono previste esclusioni e regimi specifici per talune categorie, tra cui le esenzioni collegate alle autorizzazioni generali dell’Unione, i prodotti di massa ove ricorrano le condizioni della nota di crittografia, e le deroghe settoriali o territoriali indicate negli allegati, con disciplina speciale per l’Irlanda del Nord e per il programma Galileo.

Regime dell’Unione di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso

Il regolamento rifonde il precedente regime UE sui prodotti a duplice uso, con l’obiettivo di assicurare un controllo uniforme di esportazioni, trasferimenti intra-UE, intermediazione, assistenza tecnica e transito. La disciplina è costruita in chiave di non proliferazione, sicurezza internazionale, tutela dei diritti umani e prevenzione della diversione verso usi militari o repressivi.

Finalità e contesto

La logica dell’atto è quella di combinare l’esigenza di sicurezza con quella di chiarezza e competitività per gli operatori, in particolare PMI, università e centri di ricerca. I considerando richiamano gli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri, la posizione comune 2008/944/PESC, la risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza ONU, la CWC, la BWC e i regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. Viene inoltre dato rilievo specifico ai prodotti di sorveglianza informatica, al rischio di repressione interna e alle gravi violazioni dei diritti umani.

Oggetto, definizioni e architettura del regime

L’articolo 1 istituisce un regime comune di controllo su esportazioni, intermediazione, assistenza tecnica, transito e trasferimento di prodotti a duplice uso. L’articolo 2 introduce definizioni molto dettagliate, fondamentali per l’interpretazione pratica del regolamento: tra le altre, quelle di "prodotti a duplice uso", "esportazione", "esportatore", "intermediario", "fornitore di assistenza tecnica", "transito", "autorizzazione specifica", "autorizzazione globale", "autorizzazione generale UE", "programmi interni di conformità" e "prodotti di sorveglianza informatica".

Campo di applicazione e controlli catch-all

L’articolo 3 subordina ad autorizzazione l’esportazione dei prodotti compresi nell’allegato I. Gli articoli 4 e 5 estendono il controllo anche a beni non elencati quando vi siano informazioni o sospetti su impieghi per ADM, missili, usi militari in paesi soggetti a embargo, esportazioni illecite di parti di materiali militari o, per gli strumenti di sorveglianza informatica, repressione interna e gravi violazioni di diritti umani o diritto umanitario internazionale.

Per i prodotti non elencati, gli obblighi di informazione dell’esportatore e le decisioni dell’autorità competente sono centrali; gli Stati membri possono adottare o mantenere misure nazionali ulteriori nei casi di sospetto. Gli scambi informativi devono avvenire con mezzi elettronici sicuri e nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati.

Intermediazione, assistenza tecnica e transito

Gli articoli 6, 7 e 8 costruiscono un analogo sistema di controllo per servizi di intermediazione, assistenza tecnica e transito. Il regime è riferito soprattutto ai prodotti elencati, ma gli Stati membri possono estenderlo ai prodotti non elencati o adottare misure nazionali più restrittive nei casi di sospetto. Per il transito, l’autorità competente può vietare o subordinare a licenza il movimento di prodotti non unionali verso destinazioni a rischio.

Sono previste esenzioni puntuali, in particolare per alcune destinazioni dell’allegato II, per attività ufficiali, per le eccezioni relative alla ricerca scientifica di base, al pubblico dominio e ad altri casi tecnicamente delimitati nel testo normativo.

Misure nazionali ulteriori e raccolta delle informazioni

Gli articoli 9 e 10 consentono agli Stati membri di imporre divieti o obblighi di autorizzazione per prodotti non elencati per motivi di pubblica sicurezza, prevenzione del terrorismo o rispetto dei diritti umani. Le misure nazionali devono essere notificate alla Commissione e agli altri Stati membri; la Commissione pubblica le notifiche e una raccolta aggiornata degli elenchi nazionali di controllo.

L’articolo 10 introduce un meccanismo di estensione orizzontale: se un altro Stato membro ha adottato un elenco nazionale di controllo pubblicato dalla Commissione e l’esportatore è stato informato del rischio, l’esportazione è soggetta ad autorizzazione nel proprio Stato membro.

Trasferimenti intra-UE di prodotti sensibili

L’articolo 11 impone un’autorizzazione per il trasferimento all’interno dell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato IV. Gli Stati membri possono inoltre prevedere autorizzazioni per altri trasferimenti intra-UE in casi specifici, a condizione che non si instaurino controlli alle frontiere interne e che i trasferimenti non siano trattati in modo più restrittivo delle esportazioni verso paesi terzi. I documenti commerciali relativi ai trasferimenti devono indicare chiaramente che i beni restano soggetti a controllo in caso di esportazione dal territorio doganale dell’Unione.

Sistema delle autorizzazioni

L’articolo 12 distingue quattro tipi di autorizzazione: specifica, globale, generale nazionale e generale UE. Le autorizzazioni specifiche e globali sono rilasciate dallo Stato membro di residenza o stabilimento dell’esportatore; la validità massima è di due anni, salvo diversa decisione dell’autorità. Le autorizzazioni per grandi progetti possono arrivare fino a quattro anni. Gli esportatori devono fornire informazioni complete, incluse quelle sull’utilizzatore finale, il paese di destinazione e l’uso finale; le autorizzazioni specifiche sono di regola subordinate a dichiarazione di uso finale.

Chi utilizza autorizzazioni globali deve normalmente disporre di un programma interno di conformità, salvo che l’autorità lo ritenga superfluo per circostanze già valutate in sede di rilascio. Gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nazionali, che devono essere notificate alla Commissione e pubblicate. È inoltre previsto che gli Stati membri possano vietare a singoli esportatori l’uso di un’autorizzazione generale UE per ragioni di affidabilità o conformità.

Autorizzazioni per intermediazione e assistenza tecnica

L’articolo 13 disciplina il rilascio delle autorizzazioni per i servizi di intermediazione e assistenza tecnica. Le autorizzazioni devono indicare quantità, ubicazione dei prodotti, destinatario, utilizzatore finale e altri dati essenziali. Le domande sono trattate nei tempi previsti dalla disciplina nazionale e, per quanto possibile, per via elettronica.

Consultazioni fra Stati membri e tutela di interessi essenziali

L’articolo 14 prevede consultazioni immediate quando i beni oggetto della domanda si trovano o si troveranno in più Stati membri. Gli Stati membri consultati hanno 10 giorni lavorativi per formulare eventuali obiezioni, prorogabili eccezionalmente fino a 30 giorni. Se un’esportazione può ledere interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro, quest’ultimo può chiedere a un altro di non rilasciare l’autorizzazione o, se già rilasciata, di annullarla, sospenderla, modificarla o revocarla.

Criteri di valutazione, dinieghi e riesame

L’articolo 15 elenca i fattori che le autorità devono considerare: obblighi e impegni internazionali, sanzioni internazionali, politica estera, sicurezza nazionale, uso finale e rischio di diversione. Per le autorizzazioni globali, va considerato anche l’ICP dell’esportatore.

L’articolo 16 attribuisce all’autorità competente il potere di rifiutare, sospendere, modificare o revocare autorizzazioni. I dinieghi devono essere notificati agli altri Stati membri e alla Commissione e riesaminati ogni tre anni; al terzo riesame lo Stato membro deve motivare il mantenimento del rifiuto. Lo stesso articolo disciplina anche il divieto di transito e l’estensione dei medesimi meccanismi alle autorizzazioni per intermediazione e assistenza tecnica.

Modifica degli allegati e poteri delegati

Gli articoli 17, 18 e 19 conferiscono alla Commissione il potere di aggiornare gli allegati I, II e IV tramite atti delegati, in coerenza con gli impegni internazionali, le modifiche agli elenchi multilaterali e gli sviluppi geopolitici. La delega dura cinque anni dal 9 settembre 2021, è tacitamente prorogabile e può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio. In caso di urgenza, gli atti delegati entrano in vigore immediatamente, salvo obiezione entro il termine previsto.

L’articolo 20 collega l’allegato IV all’articolo 36 TFUE, cioè agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza.

Dogane e controlli all’esportazione

L’articolo 21 richiede all’esportatore di provare che tutte le autorizzazioni necessarie sono state ottenute in sede doganale. L’autorità doganale può sospendere la procedura di esportazione o impedire l’uscita dei prodotti se emergono dubbi sulla completezza delle informazioni considerate in sede autorizzatoria o se sorgono nuovi elementi rilevanti ai sensi dell’articolo 4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, può sviluppare orientamenti per rafforzare la cooperazione tra licenze e dogane.

L’articolo 22 consente agli Stati membri di concentrare le formalità doganali su uffici doganali specifici, con obbligo di comunicazione alla Commissione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Cooperazione amministrativa, sistema elettronico e gruppo di coordinamento

L’articolo 23 impone la notifica alla Commissione delle misure nazionali di attuazione e dell’elenco delle autorità competenti. È previsto un sistema elettronico sicuro e criptato per scambio diretto di informazioni, inclusi dati su licenze, audit, violazioni, sequestri, sanzioni, esportatori privati dell’uso di autorizzazioni generali e utilizzatori finali sensibili. Il trattamento dei dati personali deve rispettare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

L’articolo 24 istituisce il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, presieduto dalla Commissione e composto da un rappresentante per Stato membro. Il gruppo può consultare gli operatori interessati e istituire gruppi di esperti tecnici. La Commissione sostiene anche programmi di sviluppo delle capacità e formazione comune.

Sanzioni, applicazione e meccanismo di coordinamento

L’articolo 25 richiede agli Stati membri di fissare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e delle norme nazionali di attuazione. Viene istituito un meccanismo di coordinamento dell’applicazione per condividere informazioni, migliori pratiche, risultati di audit e dati sulle esportazioni non autorizzate o sulle violazioni; lo scambio è riservato.

Trasparenza, relazione annuale e valutazione

L’articolo 26 prevede orientamenti e raccomandazioni di buone prassi, con attenzione alle esigenze informative delle PMI. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale pubblica sul funzionamento del regime, comprensiva di dati su licenze, dinieghi, controlli, risorse amministrative, infrazioni e sanzioni. Per i prodotti di sorveglianza informatica la relazione contiene informazioni specifiche su domande, Stati membri di rilascio e destinazioni.

È prevista una valutazione complessiva del regolamento tra il 10 settembre 2026 e il 10 settembre 2028; l’articolo 5 è oggetto di una valutazione dedicata dopo il 10 settembre 2024.

Obblighi documentali e poteri di ispezione

L’articolo 27 obbliga esportatori, intermediari e fornitori di assistenza tecnica a tenere registri commerciali e documentazione per almeno cinque anni; per i trasferimenti intra-UE di prodotti dell’allegato I la conservazione minima è di tre anni. L’articolo 28 conferisce alle autorità competenti poteri di raccolta informazioni e di verifica, inclusa l’ispezione dei locali degli operatori coinvolti.

Cooperazione con paesi terzi

L’articolo 29 incoraggia dialoghi con paesi terzi per favorire la convergenza globale dei controlli e, previo mandato del Consiglio, la negoziazione di accordi di riconoscimento reciproco dei controlli all’esportazione. La dimensione esterna è quindi intesa come complemento del regime interno dell’Unione.

Clausole finali e abrogazione del vecchio regime

L’articolo 31 abroga il regolamento (CE) n. 428/2009, ma conserva l’applicazione del vecchio regime alle domande di autorizzazione presentate prima del 9 settembre 2021. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI. L’articolo 32 prevede l’entrata in vigore al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione e la piena applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.

Allegati: elenchi di controllo e autorizzazioni generali

Gli allegati I e IV contengono gli elenchi dei prodotti soggetti a controllo, con distinzione fra prodotti elencati ai fini dell’esportazione verso paesi terzi e prodotti che possono essere oggetto di controlli intra-UE. Gli allegati II e III disciplinano, rispettivamente, le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione e i modelli di formulario. L’allegato II elenca le EU General Export Authorisations (EU001-EU008) con destinazioni, prodotti e condizioni specifiche; l’allegato IV indica invece i prodotti soggetti ai controlli intraunionali, tra cui una parte dei beni nucleari, MTCR, CWC, GFN, stealth, crittoanalisi e altri beni strategici.

Profili pratici di interesse per avvocati e commercialisti

Per la prassi professionale, il regolamento richiede innanzitutto una corretta classificazione doganale/strategica del bene e la verifica della presenza o meno negli allegati I e IV. In secondo luogo, occorre accertare se l’operazione rientri in una delle autorizzazioni generali o se sia necessario un titolo specifico o globale, tenendo conto delle clausole di esclusione, delle destinazioni e degli eventuali segnali di rischio. Infine, assumono rilievo gli obblighi di registrazione, notifica, conservazione documentale, ICP, cooperazione con le autorità e presidio delle sanzioni nazionali, che possono incidere direttamente sui processi export compliance delle imprese.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 istituisce un regime dell’Unione per controllo di esportazione, intermediazione, assistenza tecnica, transito e trasferimento di prodotti a duplice uso. L’articolo 2 contiene definizioni centrali, tra cui prodotti a duplice uso, esportazione, esportatore, intermediario, assistenza tecnica, transito, autorizzazioni specifiche, globali, generali UE e nazionali, prodotti di sorveglianza informatica, ICP e operazione sostanzialmente identica.

Obbligo di autorizzazione per i prodotti elencati e controlli catch-all

L’articolo 3 subordina ad autorizzazione l’esportazione dei prodotti elencati nell’allegato I. Gli articoli 4 e 5 estendono il controllo a prodotti non elencati, rispettivamente per usi connessi a ADM, missili, embargo sugli armamenti, impieghi militari illeciti o violazioni dei diritti umani, e per i prodotti di sorveglianza informatica destinati a repressione interna o gravi violazioni di diritti umani/diritto umanitario internazionale.

Intermediazione, assistenza tecnica e transito

Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano autorizzazione, divieti o obblighi di licenza per servizi di intermediazione, assistenza tecnica e transito di prodotti a duplice uso, con facoltà degli Stati membri di estendere i controlli a beni non elencati e di vietare il transito in presenza di motivi fondati di rischio militare o di proliferazione. Sono previste esenzioni per specifiche destinazioni e attività elencate e scambi informativi obbligatori tra autorità.

Misure nazionali aggiuntive e coordinamento europeo

Gli articoli 9 e 10 consentono agli Stati membri di imporre controlli nazionali su prodotti non elencati per ragioni di pubblica sicurezza, prevenzione del terrorismo, ordine pubblico e diritti umani, con obbligo di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. Se un altro Stato membro ha pubblicato un elenco nazionale di controllo, l’articolo 10 impone l’autorizzazione per esportazioni di prodotti interessati dopo informazione all’esportatore.

Trasferimenti intra-UE di prodotti sensibili

L’articolo 11 prevede autorizzazione per il trasferimento intra-Unione dei prodotti dell’allegato IV e consente agli Stati membri di imporre licenze per ulteriori trasferimenti in casi specifici, senza istituire controlli alle frontiere interne. I documenti commerciali devono indicare chiaramente che i prodotti restano soggetti a controllo se esportati fuori dall’UE.

Regime delle autorizzazioni di esportazione

L’articolo 12 disciplina autorizzazioni specifiche, globali, generali nazionali e UE. Le autorizzazioni specifiche e globali sono rilasciate dallo Stato membro di residenza o stabilimento dell’esportatore, hanno validità massima di due anni, salvo diversa decisione, e possono richiedere dichiarazione di uso finale e ICP. Le autorizzazioni generali nazionali devono escludere i prodotti della sezione I dell’allegato II e sono notificate alla Commissione. Gli Stati membri possono vietare l’uso di un’autorizzazione generale UE a esportatori ritenuti non conformi.

Autorizzazioni per intermediazione e assistenza tecnica

L’articolo 13 stabilisce che le autorizzazioni per servizi di intermediazione e assistenza tecnica sono rilasciate dallo Stato membro di residenza/stabilimento del prestatore, o dallo Stato membro dal quale i servizi sono forniti se il soggetto è stabilito fuori UE. Le autorizzazioni indicano quantità, ubicazione dei prodotti, utilizzatore finale e altri dati essenziali.

Consultazioni tra Stati membri e tutela degli interessi essenziali

L’articolo 14 prevede consultazioni obbligatorie quando i prodotti oggetto di autorizzazione si trovano o transiteranno in più Stati membri. Gli Stati consultati dispongono di 10 giorni lavorativi per obiezioni, prorogabili fino a 30. In presenza di interessi essenziali di sicurezza, uno Stato membro può chiedere a un altro di non concedere o di revocare un’autorizzazione.

Criteri di valutazione e dinieghi

L’articolo 15 impone di considerare obblighi internazionali, sanzioni, politica estera, sicurezza nazionale e uso finale/rischio di diversione. Per le autorizzazioni globali è rilevante anche l’ICP dell’esportatore. L’articolo 16 consente rifiuto, sospensione, modifica o revoca delle autorizzazioni, con notifica agli altri Stati membri e riesame dei dinieghi ogni tre anni; disciplina anche il divieto di transito e l’estensione del regime alle autorizzazioni per intermediazione e assistenza tecnica.

Aggiornamento degli allegati e atti delegati

Gli articoli 17-20 attribuiscono alla Commissione il potere di modificare, mediante atti delegati, gli allegati I, II e IV, in coerenza con gli obblighi internazionali e i mutamenti tecnologici e geopolitici. La delega ha durata quinquennale dal 9 settembre 2021, tacitamente prorogabile, ed è soggetta a revoca da Parlamento e Consiglio; è prevista anche una procedura d’urgenza. L’allegato IV è aggiornato in funzione dell’articolo 36 TFUE e degli interessi di ordine pubblico e pubblica sicurezza.

Procedure doganali e cooperazione con le dogane

Gli articoli 21 e 22 impongono all’esportatore di dimostrare il possesso delle autorizzazioni necessarie al momento delle formalità doganali e consentono la sospensione della procedura da parte dello Stato membro in caso di dubbi sulla valutazione originaria o su nuovi elementi. Gli Stati membri possono limitare le formalità a specifici uffici doganali e devono comunicarli alla Commissione.

Cooperazione amministrativa, gruppo di coordinamento e attuazione

L’articolo 23 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione le misure nazionali di attuazione e l’elenco delle autorità competenti. È istituito un sistema elettronico sicuro per lo scambio di informazioni, con regole specifiche su dati di licenza, controlli, audit, violazioni e utilizzatori finali sensibili. L’articolo 24 istituisce il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e gruppi di esperti tecnici, nonché programmi di capacity building e formazione. L’articolo 25 richiede sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive e istituisce un meccanismo di coordinamento dell’applicazione.

Trasparenza, sensibilizzazione, monitoraggio e valutazione

L’articolo 26 prevede orientamenti e raccomandazioni di migliori pratiche, una relazione annuale pubblica della Commissione sul funzionamento del regime e una valutazione periodica del regolamento tra il 10 settembre 2026 e il 10 settembre 2028; l’articolo 5 è oggetto di una valutazione specifica dopo il 10 settembre 2024. La relazione annuale deve includere dati su licenze, dinieghi, controlli, sanzioni e, per i prodotti di sorveglianza informatica, informazioni specifiche sulle domande e decisioni.

Obblighi documentali e poteri ispettivi

Gli articoli 27 e 28 impongono la tenuta di registri commerciali e documentazione per almeno cinque anni per esportazioni, intermediazione e assistenza tecnica, e per almeno tre anni per i trasferimenti intra-UE dei prodotti dell’allegato I. Le autorità devono poter raccogliere informazioni su commesse e operazioni e ispezionare i locali degli operatori nelle circostanze previste.

Cooperazione con paesi terzi e clausole finali

L’articolo 29 promuove dialoghi con paesi terzi e, se autorizzato dal Consiglio, negoziati per il riconoscimento reciproco dei controlli. L’articolo 30 fa salva la decisione delegata sul programma Galileo. L’articolo 31 abroga il regolamento (CE) n. 428/2009, mantenendo però applicabili le norme precedenti alle domande presentate prima del 9 settembre 2021. L’articolo 32 fissa l’entrata in vigore al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionalecontrollo esportazioninon proliferazionediritti umanidogane

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