Cassazione Civile, Ordinanza n. 33496/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice delegato e poi del tribunale, della domanda di insinuazione al passivo proposta da una ex dipendente per il credito da indennità di mancato preavviso conseguente al licenziamento intimato dalla curatela fallimentare. La domanda era stata ritenuta tardiva perché depositata oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo previsto dall'art. 101 l. fall. La ricorrente ha sostenuto che, poiché la sentenza dichiarativa di fallimento fissava l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo oltre il termine ordinario di centoventi giorni di cui all'art. 16 l. fall., ciò implicasse la particolare complessità della procedura e quindi una proroga automatica a diciotto mesi anche del termine per le domande tardive. Con il secondo motivo ha censurato la mancata compensazione delle spese di lite, invocando la novità della questione trattata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, affermando che il termine di dodici mesi per le domande tardive non si proroga automaticamente per il solo fatto che l'adunanza dei creditori sia fissata oltre il termine ordinario di centoventi giorni. La proroga fino a diciotto mesi richiede invece un'espressa previsione nella sentenza dichiarativa di fallimento, sorretta da motivazione sulla particolare complessità della procedura. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la valutazione sulla compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile nei limiti prospettati. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 101 l. fall.
Le domande tardive di insinuazione al passivo sono tali se trasmesse oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza di verifica e non oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; la proroga fino a diciotto mesi richiede una previsione espressa nella sentenza dichiarativa di fallimento, motivata dalla particolare complessità della procedura.
art. 16 l. fall.
Con la sentenza di fallimento il tribunale deve stabilire luogo, giorno e ora dell'adunanza per l'esame dello stato passivo entro centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero entro centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura; il superamento del termine ordinario non comporta automaticamente la proroga del termine per le domande tardive.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo il limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 95 l. fall.
Richiamato per indicare l'adunanza dei creditori destinata all'esame delle insinuazioni tempestive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il riferimento per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel sistema dell'accertamento del passivo fallimentare, il termine per le domande tardive decorre dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e può essere prorogato fino a diciotto mesi solo se il tribunale lo dispone espressamente nella sentenza dichiarativa di fallimento, con motivazione sulla particolare complessità della procedura.
- La fissazione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo oltre il termine ordinario di centoventi giorni non equivale, di per sé, a una proroga implicita del termine per le insinuazioni tardive.
- Le disposizioni che disciplinano l'adunanza dei creditori e quelle che regolano le domande tardive operano su piani procedimentali differenti e non sono automaticamente coordinabili in senso estensivo contro il dato letterale dell'art. 101 l. fall.
- La compensazione delle spese processuali è valutazione rimessa al giudice di merito e, in cassazione, non può essere sindacata se non nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33285/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33287/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33288/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33289/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33290/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33291/2021 del 11/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →