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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37283/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso quanto al primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Roma, diversa sezione, per un nuovo giudizio d'appello, a causa della nullità consistente nell'omessa trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale alla difesa e della conseguente violazione del contraddittorio cartolare.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso di cassazione deduceva molteplici censure contro la sentenza d'appello che, in rito abbreviato, aveva riformato l'assoluzione di primo grado e dichiarato Lucci responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 per il possesso di circa 100 g di hashish (fatto del 27/05/2017). I motivi enunciati dal difensore ricomprendevano: (I) violazione dell'art. 23-bis (legge n.176/2020) per mancata trasmissione, da parte della cancelleria alla difesa, delle conclusioni scritte del Procuratore generale, con conseguente violazione del contraddittorio cartolare; (II) vizio di motivazione per mancata logica nella prevalenza di alcuni elementi probatori; (III) mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; (IV) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; (V) omessa riduzione di pena per il rito abbreviato. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: l'omessa comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa nel procedimento d'appello, nel contesto della disciplina emergenziale, integra una nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.), attinente alla lesione del diritto di intervento della difesa al contraddittorio cartolare, e resta deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 181, comma 4 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4

    Norma sostanziale del codice degli stupefacenti contestata per la detenzione ai fini di spaccio; la Corte d'appello aveva ritenuto integrata la fattispecie per il possesso di circa 100 g di hashish.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Richiamata nel ricorso come possibile diversa qualificazione della condotta (comma 5 prevede ipotesi attenuate o diverse), la Corte di cassazione non ha deciso nel merito perché ha ritenuto assorbente la nullità procedurale.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Richiesta dal ricorrente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la questione non è stata esaminata in modo definitivo dalla Cassazione avendo annullato la sentenza per vizio procedurale.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n.176 (art. 23-bis)

    la norma impone alla cancelleria di trasmettere alla difesa le conclusioni scritte del pubblico ministero; i difensori, entro il quinto giorno dall'udienza, "possono presentare conclusioni scritte"

    La mancata trasmissione delle conclusioni del Pubblico Ministero alla difesa, prevista dalla disciplina emergenziale, integra una nullità generale a regime intermedio poichè viola il contraddittorio cartolare (diritto di "intervento" della difesa).

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    La Cassazione ha qualificato l'omessa comunicazione delle conclusioni del P.M. come nullità generale a regime intermedio soggetta alle previste conseguenze, rientrando nella fattispecie di nullità prevista da questa norma.

  • Codice di procedura penale, art. 181, comma 4

    La nullità relativa alla mancata trasmissione delle conclusioni del P.M., essendosi verificata nel corso del giudizio d'appello, resta deducibile in cassazione nei termini previsti da questa disposizione.

  • Disposizioni di attuazione codice proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiamata come regola procedurale che disciplina i motivi di ricorso in cassazione; qui utilizzata per introdurre le censure formulate dal difensore.

Massime di principio

  • Nel procedimento d'appello, durante la vigenza della disciplina emergenziale (art. 23-bis D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020), la mancata trasmissione delle conclusioni scritte del pubblico ministero alla difesa integra una nullità che incide sul contraddittorio cartolare e può determinare l'annullamento della sentenza impugnata.
  • La nozione di "intervento" della difesa nel giudizio cartolare non va intesa solo come presenza fisica: l'intervento scritto (ricezione delle conclusioni avversarie e possibilità di replica cartolare) è essenziale per garantire il contraddittorio e la partecipazione consapevole della difesa.
  • Tale nullità è qualificata come nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.) e, se verificatasi nel corso del giudizio d'appello, resta deducibile in cassazione nei termini dell'art. 181, comma 4 c.p.p.
  • Quando una nullità procedurale è ritenuta assorbente rispetto alle altre censure, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio o con trasmissione ad altra sezione per nuovo giudizio, evitando l'esame nel merito delle altre questioni (es. valutazione della prova, riconoscimento di attenuanti).
  • Per la difesa è importante vigilare sulla corretta trasmissione degli atti processuali (inclusi gli atti telematici/Conclusioni del P.M.) e, in caso di omissione, eccepirla tempestivamente; tale vizio può costituire motivo efficace di cassazione.

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