Cassazione Penale, Sentenza n. 1677/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. L'imputata contestava, con plurime censure, il vizio di motivazione della sentenza d'appello (contestando in particolare che la Corte si fosse limitata a motivare "per relationem" rispetto al primo grado senza rispondere alle deduzioni specifiche della difesa), la qualificazione e il riconoscimento del "collegamento" o "gruppo societario" tra le società coinvolte, la mancata considerazione dell'effetto del sequestro disposto dal Tribunale di Pisa (e successivamente revocato) sullo stato di decozione, e la carenza probatoria in relazione alle singole operazioni distrattive — in particolare: la cessione del terreno alla "FERFIN s.r.l." per euro 24.686,64 (senza accertamento del valore reale del bene), i versamenti di euro 45.000 e 38.000 alla stessa "FERFIN s.r.l.", la cessione dell'intero capitale sociale della "NAUTICA SUD S.p.a." e la mancata riscossione/valutazione dei crediti verso la "Centro Massoterapico ed Estetico Sanibel di Ferrara Lucia & C." nonché la somma di euro 1.012.165,77 spesa per lavori sull'immobile di proprietà della "FERFIN s.r.l.". La difesa chiedeva che ciascuna di queste censure fosse adeguatamente esaminata e motivata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondati il primo e il terzo motivo di ricorso: ha rilevato che la Corte d'appello si era in gran parte limitata a rinviare alla motivazione di primo grado senza fornire proprie risposte alle specifiche deduzioni difensive relative a diverse operazioni distrattive (in particolare la cessione del terreno e la cessione del capitale della NAUTICA SUD). Per tale ragione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame che dia risposta puntuale alle censure sulle singole operazioni. Il secondo motivo (riguardante il sequestro/ dissequestro) è stato ritenuto infondato: la Cassazione ha condiviso la valutazione che il giudice d'appello potesse decidere sulla base degli atti e che, secondo la giurisprudenza, non è necessario un nesso causale diretto tra la distrazione e il fallimento, essendo sufficiente il depauperamento dell'impresa.
Norme richiamate
Giurisprudenza Sezioni Unite, Passarelli
Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804
Per la configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario dimostrare un nesso causale diretto tra le distrazioni e il successivo fallimento: è sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse a impieghi estranei all'attività aziendale.
Giurisprudenza sul "motivare per relationem" in appello
Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024 (Lo Coco); Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019 (Marano)
La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem" rispetto al primo grado solo se il complessivo quadro argomentativo del giudice d'appello fornisce una giustificazione autonoma e risponde specificamente alle deduzioni difensive; in mancanza la motivazione è insufficiente e può giustificare annullamento e rinvio.
Massime di principio
- La Corte d'appello non può limitarsi a richiamare la motivazione di primo grado quando in sede di appello sono state sollevate deduzioni specifiche: deve fornire risposte puntuali o spiegare perché le censure sono generiche o infondate.
- In casi di presunta distrazione patrimoniale è essenziale che il giudice valuti e dia conto delle prove riguardanti il valore degli elementi patrimoniali trasferiti (es. accertamenti sul valore di un terreno) quando la quesitone del prezzo congruo/incostante è centrale per la qualificazione della distrazione.
- La qualificazione di operazioni tra società collegate o facenti parte di un gruppo richiede che il giudice espliciti le conseguenze patrimoniali di tale collegamento: il riconoscimento del collegamento non esclude automaticamente la natura distrattiva, ma impone una motivazione sulla rilevanza patrimoniale delle operazioni per la società fallita.
- Un sequestro successivamente revocato non necessariamente impedisce l'accertamento della responsabilità per bancarotta: la giurisprudenza ritiene non indispensabile un nesso causale temporale stretto tra atto di distrazione e fallimento, poiché conta il depauperamento aziendale.
- Quando gli imputati sono soci illimitatamente responsabili o titolari di imprese diverse, il giudice deve distinguere chiaramente se le operazioni contestate hanno inciso sul patrimonio delle società fallite ovvero sul patrimonio personale dei soci; la mancata chiarificazione può determinare vizio di motivazione.
- Se in appello si richiede il rinnovamento dell'istruttoria per acquisire atti esterni, il giudice deve motivare perché ciò sia o non sia necessario: la rinnovazione è istituto eccezionale e va disposta solo se, senza i nuovi atti, il giudice non può decidere.
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