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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46065/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sette motivi: 1) censura di genericità dell'imputazione e mancata individualizzazione del contributo dell'imputato relativamente al capo A) (art. 416 c.p.); 2) assenza dei requisiti dell'associazione a delinquere e insufficienza degli indizi (intercettazioni, pedinamenti, basi operative, mezzi e armi) a dimostrare la capacità di durata e il numero indeterminato di reati programmati; 3) inidoneità delle conversazioni intercettate a provare la partecipazione dello Iaculli all'associazione; 4) apparente contraddittorietà tra l'assoluzione per i reati-fine e la condanna per il reato associativo; 5) mancata motivazione in ordine all'individuazione dello Iaculli quale interlocutore nelle intercettazioni; 6) vizio della motivazione nella applicazione della recidiva reiterata; 7) vizio nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: il capo d'imputazione non è generico; la giurisprudenza consente di configurare l'associazione anche in assenza della prova della commissione dei reati-fine; la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'associazione sulla base di intercettazioni, pedinamenti, basi operative, mezzi e armi e del monitoraggio prolungato; la valutazione probatoria delle intercettazioni e dei pedinamenti rientra nel merito e non è sindacabile in Cassazione se non vi è manifesta illogicità; l'identificazione dello Iaculli come parlante è stata basata su attività della polizia giudiziaria e non è stata contestata in modo concreto nel rito abbreviato; la recidiva reiterata è stata correttamente applicata secondo i principi delle Sezioni Unite (applicabilità quando al momento del reato vi siano sentenze definitive che evidenzino maggiore pericolosità, senza necessità di una precedente dichiarazione di recidiva semplice); la negazione delle attenuanti generiche è motivata con richiamo alla gravità del fatto e ai precedenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Il reato di associazione a delinquere può essere configurato e provato anche in assenza della consumazione dei cosiddetti reati-fine; il giudice può basare la valutazione su elementi indiziari molteplici quali intercettazioni, basi operative, mezzi, armi, sopralluoghi e rapporti tra associati

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla responsabilità concorrente; la Corte ha rigettato i rilievi che chiedevano una specificazione diversa dei contributi individuali, confermando che la ricostruzione dei singoli apporti rientra nella valutazione di merito

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e non affetta da manifesta contraddittorietà o illogicità

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente la censura per vizio della motivazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate poiché le argomentazioni di merito non mostrano la gravità richiesta per l'intervento di legittimità

  • art. 99 cod. pen.

    Rimesso al tema della recidiva e dell'individuazione delle circostanze che incidono sulla pena; usato nel contesto della valutazione della recidiva reiterata

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice del merito può motivare il diniego richiamando gli elementi ritenuti decisivi, quali gravità del reato e precedenti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferita in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha escluso le attenuanti tenuto conto della gravità e dei precedenti

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese per il ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e una somma a titolo di responsabilità per inammissibilità

Massime di principio

  • La configurabilità del reato associativo (art. 416 c.p.) non richiede la prova della consumazione dei reati-fine: intercettazioni, sopralluoghi, basi operative, mezzi e comportamento unitario possono essere elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza e la stabilità del vincolo associativo
  • La valutazione della rilevanza probatoria delle intercettazioni e dei pedinamenti è compito del giudice di merito; la Cassazione non rientra nel merito delle valutazioni probatorie se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria
  • Nel rito abbreviato, essendo la prova 'contratta', l'identificazione come interlocutore delle intercettazioni attribuita alla polizia giudiziaria e fatta propria dal primo giudice è difficile da contestare in Cassazione se non erano state sollevate censure concrete in grado di mettere in dubbio l'identificazione
  • La recidiva reiterata può essere applicata quando al momento del nuovo reato l'imputato è gravato da più sentenze definitive per reati antecedenti idonei a dimostrare maggiore pericolosità sociale; non è necessaria una precedente formale dichiarazione di recidiva semplice
  • La negazione delle attenuanti generiche rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito: è sufficiente che la motivazione indichi gli elementi ritenuti decisivi (es. gravità dell'offesa, disponibilità di armi, precedenti) per rendere la decisione non sindacabile in Cassazione
  • Censure generiche o aspecifiche in sede di appello e in cassazione (ad esempio sulla identificazione nelle intercettazioni o su presunti vizi probatori) sono destinate a essere ritenute inammissibili o infondate; è necessario articolare contestazioni concrete e circostanziate

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