Cassazione Penale, Sentenza n. 46065/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sette motivi: 1) censura di genericità dell'imputazione e mancata individualizzazione del contributo dell'imputato relativamente al capo A) (art. 416 c.p.); 2) assenza dei requisiti dell'associazione a delinquere e insufficienza degli indizi (intercettazioni, pedinamenti, basi operative, mezzi e armi) a dimostrare la capacità di durata e il numero indeterminato di reati programmati; 3) inidoneità delle conversazioni intercettate a provare la partecipazione dello Iaculli all'associazione; 4) apparente contraddittorietà tra l'assoluzione per i reati-fine e la condanna per il reato associativo; 5) mancata motivazione in ordine all'individuazione dello Iaculli quale interlocutore nelle intercettazioni; 6) vizio della motivazione nella applicazione della recidiva reiterata; 7) vizio nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: il capo d'imputazione non è generico; la giurisprudenza consente di configurare l'associazione anche in assenza della prova della commissione dei reati-fine; la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'associazione sulla base di intercettazioni, pedinamenti, basi operative, mezzi e armi e del monitoraggio prolungato; la valutazione probatoria delle intercettazioni e dei pedinamenti rientra nel merito e non è sindacabile in Cassazione se non vi è manifesta illogicità; l'identificazione dello Iaculli come parlante è stata basata su attività della polizia giudiziaria e non è stata contestata in modo concreto nel rito abbreviato; la recidiva reiterata è stata correttamente applicata secondo i principi delle Sezioni Unite (applicabilità quando al momento del reato vi siano sentenze definitive che evidenzino maggiore pericolosità, senza necessità di una precedente dichiarazione di recidiva semplice); la negazione delle attenuanti generiche è motivata con richiamo alla gravità del fatto e ai precedenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Il reato di associazione a delinquere può essere configurato e provato anche in assenza della consumazione dei cosiddetti reati-fine; il giudice può basare la valutazione su elementi indiziari molteplici quali intercettazioni, basi operative, mezzi, armi, sopralluoghi e rapporti tra associati
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla responsabilità concorrente; la Corte ha rigettato i rilievi che chiedevano una specificazione diversa dei contributi individuali, confermando che la ricostruzione dei singoli apporti rientra nella valutazione di merito
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e non affetta da manifesta contraddittorietà o illogicità
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente la censura per vizio della motivazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate poiché le argomentazioni di merito non mostrano la gravità richiesta per l'intervento di legittimità
art. 99 cod. pen.
Rimesso al tema della recidiva e dell'individuazione delle circostanze che incidono sulla pena; usato nel contesto della valutazione della recidiva reiterata
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice del merito può motivare il diniego richiamando gli elementi ritenuti decisivi, quali gravità del reato e precedenti
art. 62-bis cod. pen.
Riferita in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha escluso le attenuanti tenuto conto della gravità e dei precedenti
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese per il ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e una somma a titolo di responsabilità per inammissibilità
Massime di principio
- La configurabilità del reato associativo (art. 416 c.p.) non richiede la prova della consumazione dei reati-fine: intercettazioni, sopralluoghi, basi operative, mezzi e comportamento unitario possono essere elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza e la stabilità del vincolo associativo
- La valutazione della rilevanza probatoria delle intercettazioni e dei pedinamenti è compito del giudice di merito; la Cassazione non rientra nel merito delle valutazioni probatorie se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria
- Nel rito abbreviato, essendo la prova 'contratta', l'identificazione come interlocutore delle intercettazioni attribuita alla polizia giudiziaria e fatta propria dal primo giudice è difficile da contestare in Cassazione se non erano state sollevate censure concrete in grado di mettere in dubbio l'identificazione
- La recidiva reiterata può essere applicata quando al momento del nuovo reato l'imputato è gravato da più sentenze definitive per reati antecedenti idonei a dimostrare maggiore pericolosità sociale; non è necessaria una precedente formale dichiarazione di recidiva semplice
- La negazione delle attenuanti generiche rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito: è sufficiente che la motivazione indichi gli elementi ritenuti decisivi (es. gravità dell'offesa, disponibilità di armi, precedenti) per rendere la decisione non sindacabile in Cassazione
- Censure generiche o aspecifiche in sede di appello e in cassazione (ad esempio sulla identificazione nelle intercettazioni o su presunti vizi probatori) sono destinate a essere ritenute inammissibili o infondate; è necessario articolare contestazioni concrete e circostanziate
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