Cassazione Penale, Ordinanza n. 20202/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre a lasciare ferma la condanna già confermata in appello per il furto in abitazione pluriaggravato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione pluriaggravato, commesso in un'abitazione a Montepaone il 23 novembre 2018. Il motivo dedotto era unico e consisteva nella denuncia di vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente inammissibile per genericità: le deduzioni erano indeterminate, perché non veniva chiarito quali passaggi della decisione di appello fossero censurati, e aspecifiche, perché non si confrontavano concretamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denunci un vizio di motivazione deve indicare con precisione i passaggi della sentenza impugnata effettivamente censurati e spiegare il concreto contrasto con la motivazione adottata dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestazioni generiche o astratte, prive di specifico collegamento con la decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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