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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39544/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente per l'anno d'imposta 2010, in materia di IRPEF, IRAP e IVA, fondato su indagini bancarie. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulle indagini finanziarie, sostenendo che l'eventuale mancanza dell'autorizzazione non determina automaticamente la nullità dell'accertamento se il contribuente non prova un concreto pregiudizio; con il secondo ha censurato la decisione per avere ritenuto inammissibile la produzione in appello dell'autorizzazione alle indagini finanziarie, depositata dall'Ufficio con memoria ex art. 32 d.lgs. 546/1992. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria, eccependo anche tardività e inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo e ammissibile il ricorso, ha accolto il secondo motivo ritenendo legittima la produzione in appello dell'autorizzazione alle indagini finanziarie ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, purché nei termini di cui all'art. 32 dello stesso decreto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia tenendo conto del documento prodotto e provveda anche sulle spese. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata e la comunicazione della proposta del relatore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del primo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del secondo motivo, formulato per violazione processuale.

  • art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973

    norma sulle autorizzazioni alle indagini finanziarie richiamata dall'Ufficio come base del potere istruttorio.

  • art. 51, secondo comma, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    norma corrispondente in materia IVA sulle indagini finanziarie e relative autorizzazioni.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    la limitazione della "doppia conforme" è stata ritenuta riferibile solo al vizio di cui all'art. 360, n. 5, e non ai motivi dedotti dall'Agenzia.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    consente la produzione in appello di nuovi documenti nel processo tributario, senza i limiti dell'art. 345 c.p.c.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per l'applicazione al giudizio di appello delle norme del giudizio di primo grado, inclusi i termini di produzione documentale.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    termine entro cui devono essere prodotti i documenti anche in appello, ritenuto perentorio dalla Corte.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione alle formalità di deposito e al rispetto del contraddittorio.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato come parametro non pienamente applicabile nel processo tributario, in quanto l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente un regime più ampio per i nuovi documenti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti anche in appello, senza i limiti propri dell'art. 345 c.p.c., purché il deposito avvenga nel termine previsto dall'art. 32 del medesimo decreto e nel rispetto del contraddittorio.
  • Il termine di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992 per il deposito documentale in appello ha natura perentoria e la sua inosservanza determina decadenza.
  • La produzione in appello di un documento non integra, di per sé, una mutatio libelli né un nuovo motivo di ricorso se il documento si inserisce nella medesima pretesa impositiva già in contestazione e non altera i fatti costitutivi dell'accertamento.
  • La censura di nullità dell'accertamento per presunta mancanza di autorizzazione alle indagini finanziarie non può essere esaminata se il giudice di merito ha erroneamente escluso, in rito, il documento che prova l'esistenza dell'autorizzazione; in tal caso la questione di merito resta assorbita e va riesaminata dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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