Cassazione Penale, Sentenza n. 24102/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame avverso la convalida del sequestro preventivo della somma di euro 5.135,00 disposta come profitto del reato di cessione di stupefacente (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). La difesa ha dedotto l'assenza del nesso di pertinenzialità tra il denaro rinvenuto e il reato contestato (sottolineando che 5.000 euro erano impacchettati fuori dal portamonete che conteneva 135 euro, e che la somma poteva riferirsi a pregresse condotte illecite non contestate), nonché l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, ritenendo che il ricorso non si sia confrontato con le ragioni espresse dal giudice del riesame e non abbia efficacemente confutato le motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Il giudice aveva infatti fondato la convalida del sequestro non sul nesso di pertinenzialità rispetto ad un singolo atto contestato, ma sulla prospettiva del sequestro preventivo finalizzato alla confisca "per sproporzione" (confisca allargata), alla luce delle modifiche normative recenti; risultava provata, secondo il Tribunale, la sproporzione tra i redditi dichiarati dalla ricorrente e la disponibilità della somma contante. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di riesame contro il provvedimento di convalida del sequestro preventivo; qui è il fondamento procedurale della richiesta originaria della difesa.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che sanziona determinate ipotesi di reato in materia di stupefacenti: la ricorrente era indagata per cessione di stupefacenti ai sensi di questa disposizione; la questione era se il denaro fosse pertinente a tale reato.
art. 85-bis (Ipotesi particolari di confisca)
Richiamato per segnalare che in presenza di condanna o applicazione della pena su richiesta per delitti previsti dall'art. 73 è applicabile l'istituto della confisca speciale/particolare, collegato alla disciplina della confisca allargata o per sproporzione.
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato in relazione alla confisca per sproporzione: la modifica normativa ha reso possibile applicare misure di confisca per sproporzione anche alle ipotesi dell'art. 73, comma 5.
art. 4, comma 3-bis, d.l. n. 123/2023, convertito con legge n. 159/2023
Modifica normativa entrata in vigore il 15/11/2023 che ha esteso la possibilità di disporre la confisca per sproporzione anche alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, venendo meno l'esclusione originaria.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che prevede l'inammissibilità per aspecificità dei motivi di impugnazione: la Corte l'ha invocata per dichiarare inammissibile il ricorso che non si è confrontato con le ragioni del giudice del riesame.
Massime di principio
- Per impugnare con successo un provvedimento di convalida del sequestro preventivo è necessario confrontarsi esplicitamente e in modo specifico con le ragioni del giudice che ha convalidato il sequestro; argomentazioni generiche o che ignorano le motivazioni portano all'inammissibilità per aspecificità.
- Quando il sequestro è finalizzato alla confisca "per sproporzione" (confisca allargata), il giudice può fondare la convalida su elementi di sproporzione tra redditi/beni dichiarati e la disponibilità patrimoniale ritrovata; la collocazione fisica del denaro (es. impacchettato fuori dal portamonete) non esclude automaticamente la rilevanza ai fini della confisca per sproporzione.
- Le modifiche normative (d.l. n.123/2023, conv. in l. n.159/2023) hanno ampliato la possibilità di ricorrere alla confisca per sproporzione anche per le ipotesi previste dall'art. 73 d.P.R. 309/90; pertanto, in casi simili va valutata la sussistenza di sproporzione e non solo il nesso temporale con un singolo episodio contestato.
- In presenza di prova di sproporzione (dichiarazioni dei redditi, assenza di beni immobili, ecc.) il tribunale può legittimare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche se non è provato il collegamento diretto del denaro a un singolo episodio criminoso.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e motivati rispetto ai punti decisivi della decisione impugnata; la mera riproposizione delle stesse censure senza confronto con le argomentazioni del giudice del merito è insufficient e porta all'inammissibilità.
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