Cassazione Civile, Ordinanza n. 00467/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., essendo la sentenza d'appello pubblicata il 14/05/2021 e il ricorso notificato soltanto il 20/12/2021. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un ricorso monitorio con cui una creditrice otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto indicato come socio di una s.n.c., per il pagamento di euro 60.822,00 risultanti da due scritture private sottoscritte dall'altro socio. L'opposizione al decreto veniva respinta in primo grado e la sentenza era confermata in appello, ritenendosi le scritture come ricognizione di debito, idonee a dispensare la creditrice dalla prova del rapporto fondamentale e osservandosi, inoltre, la genericità dell'opposizione e la mancata prova della restituzione del prestito. In cassazione il soccombente proponeva un unico motivo, formulato in modo generico come omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, senza però riferirlo ad alcuno dei parametri dell'art. 360, comma 1, c.p.c. La Corte ha tuttavia rilevato d'ufficio che il ricorso era stato notificato il 20/12/2021, mentre la sentenza di appello risultava pubblicata il 14/05/2021, con conseguente scadenza del termine lungo semestrale per impugnare il 15/12/2021; pertanto, al momento dell'avvio della notifica il termine era già spirato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, c.p.c.
senza il riferimento a alcuno dei parametri
Il motivo di ricorso era formulato in modo non ancorato ad alcuno dei parametri legali di impugnazione, ma la decisione si è poi fondata assorbentemente sulla tardività del ricorso.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza; nel caso concreto, essendo la sentenza d'appello pubblicata il 14/05/2021, esso è scaduto il 15/12/2021, rendendo tardiva la notifica del ricorso avvenuta il 20/12/2021.
artt. 375 e 380 bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito previsto per la declaratoria di manifesta inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro del contributo unificato dovuto anche ai fini dell'ulteriore importo previsto dal comma 1 quater.
Massime di principio
- Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata e la sua scadenza rende inammissibile il ricorso notificato oltre il termine, anche se la parte ricorrente contesti una diversa data non risultante dagli atti ufficiali.
- Ai fini del rispetto del termine d'impugnazione, rileva la data ufficiale di pubblicazione della sentenza riportata negli atti e nelle stampe informatiche, non una data diversa allegata dalla parte ma priva di riscontro documentale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuto all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
- Un motivo di ricorso formulato in modo generico e non ricondotto ai parametri tipici dell'art. 360 c.p.c. è processualmente vulnerabile, ma nel caso concreto l'esame di tale profilo è stato superato dalla rilevata tardività dell'impugnazione.
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