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Sentenza

Sentenza n. 21/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione cautelare: - per quanto di ragione, del bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 nuove licenze taxi, indetto da Roma Capitale ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006; - della determina dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti n. 1201 del 30.08.2024, di approvazione del medesimo bando; - ove occorrer possa, della delibera di Assemblea Capitolina n. 51/2021, recante l’approvazione del Regolamento del servizio pubblico non di linea, successivamente integrato e modificato con delibere di Assemblea Capitolina nn. 100/2023 e 2/2024, anch’esse impugnate; - sempre ove occorre possa, della determinazione dirigenziale n. 1433 del 18.10.2024, avente ad oggetto “approvazione elenchi dei candidati ammessi e dei candidati ammessi con riserva” alla prova scritta di cui agli artt. 12 e 13 del Bando; - ancora ove occorre possa, della determinazione dirigenziale n. 1432 del 18.10.2024, avente ad oggetto “approvazione elenco candidati esclusi” dalla medesima prova scritta”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti, ivi comprese le deliberazioni di Giunta Capitolina nn. 253 del 16.07.2024 e 287 del 1.08.2024. Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: - della determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale prot. QG/50434/2025, rep QG/2343/2025 del 7.10.2025 avente ad oggetto: “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) licenze taxi – scorrimento graduatorie”, con cui si è determinato di procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 118 del 3.04.2025, per la completa assegnazione delle 1000 licenze taxi previste dalla procedura concorsuale in oggetto; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti; Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: previa sospensione cautelare: - per quanto di ragione, della deliberazione di Giunta Capitolina n. 58 del 25.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - Approvazione graduatorie idonei all'assegnazione delle licenze”, ivi compresi i relativi allegati A (graduatoria licenze di tipologia ordinaria) e B (graduatoria licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto dei disabili); - sempre per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale prot. n. QG/278/2025 del 21.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - presa d'atto degli esiti dell'istruttoria svolta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.”; - ancora per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale prot. n. QG/289/2025 del 24.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - approvazione elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale non in regola con i requisiti previsti dall'art. 2 del bando” ivi compreso il relativo allegato A (Elenco degli esclusi); - ancora per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale prot. n. QG/291/2025 del 24.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - attestazione della regolarità della formazione delle graduatorie definitive e della chiusura del procedimento di selezione”; - ancora, per quanto di ragione, della deliberazione di Giunta Capitolina n. 118 del 03.04.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - Approvazione graduatorie idonei all'assegnazione delle licenze in modifica della deliberazione di Giunta Capitolina n. 58/2025”; - ancora, per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale rep. n. QG/509/2025 del 02.04.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi – Rettifica determinazione dirigenziale n. 289 del 24 febbraio 2025 e approvazione nuovo elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale non in regola con i requisiti previsti dall’art. 2 del bando”; - ancora, per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale rep. n. QG/510/2025 del 02.04.2025, con la quale si è attestata la regolarità dell’ulteriore procedura istruttoria e della formazione delle nuove graduatorie; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti; Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti: - della determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale prot. QG/50434/2025, rep QG/2343/2025 del 7.10.2025 avente ad oggetto: “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) licenze taxi – scorrimento graduatorie”, con cui si è determinato di procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 118 del 3.04.2025, per la completa assegnazione delle 1000 licenze taxi previste dalla procedura concorsuale in oggetto; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202411341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando e atti applicativi del concorso straordinario per il rilascio a titolo oneroso di 1.000 nuove licenze taxi, comprese graduatorie, esclusioni e successivo scorrimento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il bando e gli atti della procedura concorsuale deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 8, comma 4, l. n. 21/1992 e dell’art. 7, comma 4, l.r. Lazio n. 58/1993, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e par condicio, per il modo in cui era stata valorizzata l’esperienza dei sostituti alla guida. Hanno inoltre contestato, ai sensi dell’art. 6 l. n. 248/2006 e delle disposizioni collegate, la previsione del rilascio oneroso delle licenze, il contributo richiesto e l’assenza di forme di rateazione, deducendo anche l’illegittimità costituzionale della disciplina per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost. Un ulteriore motivo censurava l’irragionevolezza e l’illogicità dei criteri di attribuzione del punteggio aggiuntivo per l’esperienza maturata come sostituto alla guida. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti di approvazione delle graduatorie non definitive e definitive, gli elenchi degli esclusi, le rettifiche delle graduatorie e il successivo scorrimento, deducendo l’illegittimità derivata dagli atti originari. Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità dei ricorsi collettivi per conflitto, anche potenziale, tra il Comitato, composto da numerosi sostituti alla guida con interessi eterogenei, e i singoli concorrenti, nonché tra gli stessi aderenti alla procedura. Ha inoltre rilevato la carenza di interesse rispetto ai primi motivi aggiunti, concernenti graduatorie non definitive, e l’improcedibilità del ricorso introduttivo per mancata valida impugnazione delle graduatorie finali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per difetto dei presupposti dell’azione collettiva. Il ricorso collettivo richiede identità delle posizioni sostanziali e processuali e assenza di conflitti, anche potenziali, tra i ricorrenti. Tali condizioni mancavano perché il Comitato rappresentava quasi ottocento sostituti alla guida, alcuni potenzialmente interessati alla caducazione del bando e altri, avendo partecipato ed essendo utilmente collocati in graduatoria, interessati alla conservazione della procedura e all’acquisizione della licenza. Il conflitto si rifletteva anche sui taxisti persone fisiche aderenti al ricorso. Il TAR ha inoltre ritenuto i primi motivi aggiunti inammissibili per carenza di interesse, poiché le graduatorie non definitive erano immediatamente lesive soltanto con riguardo agli esclusi, mentre non risultava che i ricorrenti persone fisiche fossero esclusi. Ha ritenuto che l’inammissibilità dei secondi motivi aggiunti, diretti contro le graduatorie definitive, determinasse anche l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: l’eventuale illegittimità del bando produce un’invalidità meramente viziante dell’atto finale e non un effetto caducante automatico, sicché la graduatoria deve essere validamente impugnata. I terzi motivi aggiunti sono stati anch’essi ricondotti al medesimo difetto di azione collettiva e, inoltre, all’assenza di autonoma lesività dello scorrimento. Ad abundantiam, il Collegio ha ritenuto infondate nel merito le censure. L’art. 8, comma 4, l. n. 21/1992 qualifica l’esperienza dei sostituti alla guida come titolo preferenziale, ma lascia al Comune la determinazione del suo peso nel bando e non impone né una preferenza assoluta né l’applicazione del criterio di cui all’art. 16 d.P.R. n. 487/1994. È stata ritenuta ragionevole l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo crescente e limitato, fino a un massimo di 5,3 punti per l’esperienza, nell’ambito di un peso massimo complessivo di 10 punti. Il rilascio oneroso delle licenze è stato ritenuto conforme al quadro normativo, che consente o impone tale modalità e prevede la destinazione di almeno l’80% dei proventi ai titolari di licenza quale compensazione per il deprezzamento dei titoli esistenti. La previsione non viola la libertà di iniziativa economica, poiché la licenza attribuisce un vantaggio economico differenziato in un settore soggetto a limitazione quantitativa e a controllo pubblico. Non è stata dimostrata l’irragionevolezza degli importi richiesti, anche in rapporto al valore commerciale medio della licenza, né l’obbligo di prevedere la rateazione rientra nei limiti del sindacato giudiziale sulla discrezionalità amministrativa. Le spese sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti in favore di Roma Capitale per euro 3.000, oltre accessori; nulla è stato disposto nei confronti delle controinteressate non costituite.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, l. n. 21/1992

    L’esperienza maturata come sostituto alla guida costituisce titolo preferenziale, ma la sua concreta valorizzazione nel bando è rimessa alla discrezionalità del Comune; la norma non impone una preferenza assoluta o necessariamente il criterio di prevalenza a parità di punteggio.

  • art. 7, comma 4, l.r. Lazio n. 58/1993

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro della disciplina della preferenza per l’esperienza dei sostituti alla guida; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 6 l. n. 248/2006

    Consente di bandire concorsi straordinari per licenze taxi a titolo gratuito o oneroso e disciplina la destinazione dei proventi, con finalità compensativa per i titolari delle licenze esistenti.

  • art. 37, comma 2, lett. m), n. 1, d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011

    Prevede l’alternativa tra rilascio gratuito e oneroso delle licenze e, in caso di onerosità, la destinazione dei proventi a compensazioni per gli attuali titolari, con redistribuzione non inferiore all’80%.

  • art. 3, commi 2 e 3, d.l. n. 104/2023, convertito dalla l. n. 136/2023

    Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea ... i comuni ... sono autorizzati ... a incrementare il numero delle licenze ... tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze ...

    Per i Comuni interessati autorizza l’incremento delle licenze entro il limite previsto e impone, in tale ipotesi, il rilascio oneroso, quale meccanismo diretto anche a compensare la perdita di valore delle licenze già esistenti.

  • art. 5, lett. a) e d), l. n. 21/1992

    Il servizio taxi resta soggetto a determinazione comunale del numero massimo di vetture e a un regime autorizzatorio, sicché l’assegnazione della licenza attribuisce una posizione economicamente differenziata e limitata.

  • art. 12 l. n. 241/1990

    La limitazione dei titoli rilasciabili giustifica il ricorso a una procedura concorsuale per l’individuazione dei beneficiari.

  • art. 16 d.P.R. n. 487/1994

    Il criterio di preferenza opera nei concorsi, secondo quanto ritenuto dal TAR, a parità di punteggio complessivo e non era imposto dalla disciplina dell’esperienza dei sostituti alla guida.

  • art. 73, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti i profili di rito rilevati d’ufficio prima della decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando ricorrono sia l’identità delle posizioni sostanziali e processuali e delle tesi difensive, sia l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, tra i ricorrenti. La presenza, all’interno di un’associazione, di aderenti con interessi divergenti rispetto alla conservazione o all’annullamento della procedura determina l’inammissibilità del ricorso collettivo.
  • L’impugnazione del bando di una procedura selettiva non produce automaticamente la caducazione dell’atto finale di approvazione della graduatoria: l’eventuale illegittimità del bando determina, di regola, un’invalidità meramente viziante dell’atto conclusivo, che deve essere autonomamente e tempestivamente impugnato.
  • La mancata o invalida impugnazione della graduatoria finale rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso contro il solo bando, poiché l’eventuale annullamento di quest’ultimo non procurerebbe un’utilità concreta se l’atto conclusivo della procedura si è ormai consolidato.
  • Quando una graduatoria non definitiva è immediatamente lesiva soltanto nei confronti dei candidati esclusi, il candidato che non risulti escluso non ha interesse attuale a impugnarla prima della sua approvazione definitiva.
  • La qualificazione legislativa di un’esperienza professionale come titolo preferenziale non impone necessariamente all’amministrazione di attribuirle una preferenza assoluta o il criterio di prevalenza a parità di punteggio; spetta al bando stabilire, nel rispetto della ragionevolezza, il peso concreto dell’esperienza.
  • Il rilascio oneroso di licenze taxi è legittimo quando previsto dalla disciplina vigente per l’incremento quantitativo delle licenze, poiché la licenza attribuisce un vantaggio economico differenziato in un settore quantitativamente regolato; la scelta dell’importo e dell’eventuale rateazione resta sindacabile solo se il ricorrente dimostri concretamente l’irragionevolezza o l’insostenibilità della misura.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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