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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19361/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere ai sensi dell'art. 270-bis c.p. per il presunto ruolo del ricorrente nella raccolta di fondi tramite l'Associazione A.B.S.P.P.-ODV destinati, in realtà, in parte al finanziamento di Hamas. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) ritenuta illegittima la mancata acquisizione della consulenza storica della d.ssa Paola Caridi sul movimento Hamas e sulle charities; 2) censura dell'utilizzabilità e della patologica genericità delle "fonti aperte" (documenti e materiale reperito in rete, video e foto da Facebook, documenti NBCTF e AVI); 3) insufficienza e genericità degli indizi in ordine alla sua partecipazione rilevante all'associazione terroristica ex art. 270-bis c.p., e carenza di prova del dolo specifico (consapevolezza che i fondi fossero destinati a finalità terroristiche); 4) mancata prova che la sua attività avesse effettivamente rafforzato Hamas o sostanzialmente finanziato atti terroristici.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo: la consulenza storica della d.ssa Caridi è stata considerata non ammissibile come consulenza di parte perché priva del necessario rigore metodologico, introduceva valutazioni in fatto e di diritto riservate al giudice e non si limitava a un parere tecnico su elementi già in atti. Ha invece accolto il secondo motivo: le "fonti aperte" richiamate dal Tribunale del riesame erano evocate in modo generico e non specificato (mancanza di indicazione di provenienza, link, data/ora, modalità di estrazione e valutazione di attendibilità), per cui non potevano formare la base decisoria per la misura cautelare. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, con indicazioni precise: i giudici del rinvio devono selezionare e verificare provenienza, portata e attendibilità delle fonti aperte; valutare se, abbandonate tali fonti, permangano altri elementi indiziari processualmente utilizzabili e sufficienti; pronunciarsi sulla corrispondenza delle attività delle associazioni agli elementi del reato contestato; accertare, con riferimento al ruolo del ricorrente, la sussistenza di elementi che dimostrino la sua consapevolezza delle finalità terroristiche dei finanziamenti e se le charities costituiscano copertura o canalizzazione di risorse a fini terroristici. L'ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    Il primo comma punisce con la reclusione da sette a quindici anni "Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"; il secondo comma sanziona con la reclusione da cinque a dieci anni "Chiunque partecipa a tali associazioni".

    La norma punisce sia l'organizzazione/finanziamento sia la partecipazione all'associazione terroristica; richiede dolo specifico circa la finalità terroristica dell'ente, ma ammette forme di partecipazione sia interne sia esterne (concorso esterno) quando il contributo sia rilevante per la vitalità o il rafforzamento dell'associazione.

  • art. 270-quinquies.1 cod. pen.

    "Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo... indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi".

    Norma sussidiaria rispetto all'art. 270-bis; punisce il finanziamento specificamente diretto a condotte terroristiche anche in assenza di partecipazione ad una associazione, abbassando la soglia di punibilità alla semplice raccolta o messa a disposizione di risorse.

  • art. 270-sexies cod. pen.

    Descrive le "condotte con finalità di terrorismo" come quelle che "per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici...".

    La qualificazione terroristica si fonda su natura e contesto delle condotte e sul loro scopo di intimidazione o destabilizzazione; la norma è coordinata con le convenzioni internazionali per delineare gli atti terroristici.

  • art. 233 cod. proc. pen.

    Disciplina la consulenza tecnica di parte quando non sia stata disposta perizia: il consulente può esporre un parere ma non effettuare nuovi accertamenti; l'ausilio di parte non può introdurre prove o valutazioni che eludano il contraddittorio.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di acquisire documenti e dati informatici reperibili in rete, ma la utilizzabilità richiede verifica della provenienza e attendibilità nel contraddittorio.

  • art. 1 lett. d) d.lgs. 22 giugno 2007 n. 109

    "costituisce finanziamento del terrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, allafornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche... destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo... indipendentemente dall'effettivo utilizzo".

    Ampia nozione di finanziamento del terrorismo che comprende la raccolta e la messa a disposizione di risorse anche se non effettivamente impiegate; utile a distinguere finanziamento specifico dall'adesione associativa.

  • Direttiva UE 2017/541

    "Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se compiute intenzionalmente, la fornitura o la raccolta di capitali... con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere...".

    Conferma a livello europeo la punibilità del finanziamento del terrorismo anche in presenza di consapevolezza dell'uso dei fondi, e supporta un'interpretazione estensiva e preventiva della disciplina interna.

  • Convenzione di New York del 1999 (ratificata con L. n. 7/2003)

    "Commette un reato... chiunque con qualsiasi mezzo... fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati...".

    Fonte internazionale integrativa per la definizione di finanziamento del terrorismo, richiamata per interpretare il contenuto di art. 270-sexies e delle norme correlate.

Massime di principio

  • Una consulenza tecnica di parte non è ammissibile se introduce nuovi accertamenti o valutazioni giuridiche: deve limitarsi a un parere tecnico su dati già acquisiti e basato su metodo scientifico e professionalità comprovata.
  • Le "fonti aperte" (materiale reperito in rete, social, report non identificati) sono utilizzabili solo se specificamente indicate, con chiara indicazione della provenienza, data/ora, link o modalità di estrazione e con valutazione della loro attendibilità nel contraddittorio.
  • Per configurare il reato di associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis) è richiesto il dolo specifico circa le finalità terroristiche dell'organizzazione; il finanziamento può integrare partecipazione quando è idoneo a rafforzare o mantenere l'associazione.
  • Occorre distinguere il finanziamento autonomo (art. 270-quinquies.1) dalla partecipazione associativa (art. 270-bis): la fattispecie associativa prevale se ricorrono i suoi elementi, ma il finanziamento specifico è punibile anche a prescindere dall'appartenenza.
  • Materiale fotografico o video estratto da social network ha valore indiziario solo se documentato (data, ora, link, modalità di estrazione) e se la sua catena di acquisizione consente di verificarne l'attendibilità.
  • In sede di misure cautelari il giudice deve valutare l'insieme degli elementi, ma non può fondare la misura su indizi derivanti da fonti generiche; in difetto, il provvedimento è annullabile e la vicenda va rimessa al giudice che dovrà verificare se sussistono elementi processualmente utilizzabili e autonomi.

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