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Ordinanza

Ordinanza n. 262/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della delibera del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria n. 467 del 24.4.2026, portante aggiudicazione della “procedura aperta per la somministrazione regolata da presupposizione di dispositivi di protezione nella manipolazione di farmaci antiblastici occorrenti all’ASL AL, all’ASL AT e all’AOU di Alessandria per una durata di 48 mesi con opzione di prosecuzione di ulteriori 24 mesi”, limitatamente al lotto 8 (CIG B60A468F7C) – sistema chiuso per la preparazione di farmaci antiblastici con camera contenimento vapori; - del verbale di gara del 10.4.2026, portante rivalutazione del lotto 8; - di ogni altro atto connesso, ivi compresi i verbali delle sedute riservate n. 1 del 9.9.2025 e del 16.9.2025, n. 2 del 3.12.2025 e l’allegato al verbale n. 2/2025, nella parte relativa al lotto 8.

Giustizia amministrativa202600922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 8 di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi di protezione nella manipolazione di farmaci antiblastici, unitamente agli atti di rivalutazione e ai verbali di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa concorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 8, la rivalutazione del lotto e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione riguardava, in particolare, il mancato riconoscimento del punteggio previsto per il sottocriterio A-4, relativo alla certificazione di un ente terzo attestante la caratterizzazione tecnico-funzionale e prestazionale del dispositivo a barriera quale reale sistema chiuso. La ricorrente prospettava inoltre un pregiudizio cautelare connesso all’interesse pubblico alla disponibilità di un prodotto dotato delle caratteristiche di sicurezza richieste.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto non immediatamente percepibile il fumus boni iuris, poiché l’offerta della ricorrente sembrava priva della certificazione richiesta dal capitolato speciale di gara. Di conseguenza, il mancato attribuzione del punteggio per il sottocriterio A-4 appariva, allo stato, legittimamente giustificata dalla carenza documentale. Il Tribunale ha inoltre ritenuto non dimostrato il periculum in mora: non risultava provata l’insufficienza dell’offerta dell’aggiudicataria quanto alle caratteristiche di sicurezza e quest’ultima aveva prodotto una verificazione già espletata in altro giudizio, di contenuto sfavorevole alla ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l’11 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    “domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato”

    La tutela cautelare richiede una valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti non sufficientemente dimostrati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando l’offerta del concorrente non risulti corredata da una certificazione espressamente richiesta dalla lex specialis e tale carenza giustifichi, prima facie, il mancato attribuzione del punteggio previsto dal criterio di valutazione.
  • Il mancato riconoscimento di un punteggio per un sottocriterio tecnico è assistito da un favorevole giudizio sommario di legittimità quando la documentazione richiesta dal capitolato non risulti prodotta dall’offerente.
  • Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera allegazione dell’interesse pubblico alla sicurezza del prodotto, se non è provata l’insufficienza dell’offerta dell’aggiudicatario rispetto alle caratteristiche tecniche richieste dalla gara.
  • La produzione, da parte dell’aggiudicatario, di una verificazione già espletata in altro giudizio e sfavorevole al ricorrente può concorrere, nella fase cautelare, a escludere la dimostrazione del periculum in mora e dell’inadeguatezza tecnica dell’offerta aggiudicataria.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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