Cassazione Penale, Sentenza n. 36018/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura della motivazione relativa all'attendibilita' del testimone Blenx, ritenuto potenzialmente correo e perciò bisognoso di riscontri ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; 2) doglianza sulla errata qualificazione giuridica del fatto, con richiesta di riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 393 c.p.; 3) e 4) censure sul trattamento sanzionatorio: mancata motivazione rispetto alla richiesta di non menzione della condanna, diniego delle circostanze attenuanti generiche e conferma di una pena in misura superiore al minimo senza considerare elementi favorevoli rilevati dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati: (i) il primo motivo perché i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la piena attendibilita' del teste Blenx e non sussistono vizi di motivazione tali da essere sindacabili in sede di legittimita'; (ii) il secondo motivo perché manca l'elemento psicologico richiesto per la configurabilita' dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (la convinzione ragionevole di un diritto), essendo l'azione dell'imputato basata su un mero sospetto; (iii) gli ultimi due motivi relativi alla pena e alla non menzione, in quanto le valutazioni sulla commisurazione della pena e sulle circostanze attenuanti sono valutazioni di merito adeguatamente motivate e il diniego del beneficio della non menzione puo' risultare implicitamente dalla motivazione che ha rigettato attenuanti e giustificato l'entita' della pena. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Norma che richiede valutazione critica dei testi sospetti di essere corresponsabili e, se necessario, riscontri; la Corte ha ritenuto che nel caso non sussistesse prova del coinvolgimento di Blenx e che pertanto la sua deposizione potesse essere valutata come attendibile senza applicare i limiti invocati dalla difesa.
art. 392 cod. pen. / art. 393 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte evidenzia che per tale reato e' necessario, oltre al dolo generico, lo specifico elemento psicologico rappresentato dalla convinzione ragionevole di avere un diritto; qui tale convinzione ragionevole e' assente e la riqualificazione invocata dalla difesa e' esclusa.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte osserva che la commisurazione operata dai giudici di merito, essendo vicina al minimo edittale, non richiede una motivazione particolarmente analitica oltre al richiamo ai criteri di adeguatezza.
art. 175 cod. pen.
Norma sul beneficio della non menzione della condanna: la Corte ricorda che il diniego del beneficio puo' risultare implicitamente dalla motivazione che nega attenuanti o applica aggravanti, stante la relazione tra valutazione delle attenuanti (art. 133) e concessione del beneficio.
art. 23, comma 8, dl 28/10/2020 n. 137
Norma emergenziale citata in relazione alla celebrazione dell'udienza; indica la possibilita' di svolgere l'udienza secondo le disposizioni emergenziali (es. procedimenti a distanza).
Massime di principio
- In Cassazione non e' possibile rivalutare liberamente la prova e l'attendibilita' dei testimoni: sono sindacabili solo vizi di motivazione gravi (mancanza, manifesta illogicita', contraddittorieta' su punti essenziali).
- La qualita' di 'potenziale correo' attribuita a un testimone impone attenzione e, se provata, puo' richiedere riscontri ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; tuttavia se il giudice di merito esamina e scarta l'ipotesi di coinvolgimento, la Cassazione non sostituira' la propria valutazione a quella del merito.
- Per riqualificare un fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e' necessario provare l'elemento psicologico specifico: la 'convinzione ragionevole' di avere un diritto. Una mera supposizione o timore non e' sufficiente.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena rientrano nell'apprezzamento di merito; se la pena e' fissata vicino al minimo edittale la motivazione richiesta puo' essere sintetica, richiedendo motivazioni piu' ampie solo se la pena e' pari o sopra il medio edittale.
- Il diniego del beneficio della non menzione puo' risultare implicitamente dalla motivazione che ha rigettato attenuanti o applicato aggravanti: la mancata menzione esplicita non sempre costituisce vizio quando risulti dalla motivazione complessiva.
- In ipotesi di rigetto del ricorso, il ricorrente e' normalmente condannato al pagamento delle spese processuali.
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