Sentenza n. 1068/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento -del decreto di rigetto dell'istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5.2.92 n. 81 (prot. uscita -OMISSIS- del 01.04.2022) emesso dal Prefetto di Catanzaro e notificato in data 04.05.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio della concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, fondato su precedenti condanne penali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana adottato in ragione di due condanne definitive, riportate nel 2010 e nel 2011, rispettivamente per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità e omessa esibizione del titolo di soggiorno, nonché per concorso in invasione di edifici. Ha dedotto la lieve entità e la risalenza nel tempo dei reati, l'assenza di automatica ostatività delle condanne ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 91/1992, il difetto di adeguati accertamenti sulla personalità, sulla condotta di vita e sull'inserimento nella comunità nazionale, nonché la presentazione di un'istanza di riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. Ha inoltre valorizzato il proprio matrimonio con una cittadina italiana. Il Ministero si è costituito depositando documentazione; la domanda cautelare era stata respinta con precedente ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto ostativa alla concessione della cittadinanza la condanna per il delitto di cui all'art. 495 c.p., punito con la reclusione da uno a sei anni: poiché la pena edittale massima supera tre anni, ricorre la preclusione prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992. Il giudice ha rilevato che le condanne erano passate in giudicato e che il ricorrente non aveva dimostrato l'intervenuta riabilitazione, essendo insufficiente la mera presentazione dell'istanza di riabilitazione. Ha inoltre affermato che il matrimonio con una cittadina italiana non dimostrava, da solo, il pieno inserimento nella comunità nazionale, non essendo state fornite prove oltre ad affermazioni apodittiche. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 l. 91/1992
Costituisce la base normativa dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992
“Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: …b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione”.
La condanna per un delitto non colposo con pena edittale massima almeno pari a tre anni preclude l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5; la condanna ex art. 495 c.p., con pena massima di sei anni, rientra nella preclusione.
art. 495 c.p.
La falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità è punita con la reclusione da uno a sei anni e costituisce, per tale cornice edittale, condanna ostativa alla cittadinanza.
art. 178 c.p.
Disciplina la riabilitazione; la sola presentazione dell'istanza non equivale alla dimostrazione dell'intervenuta riabilitazione.
Massime di principio
- La condanna per un delitto non colposo la cui pena edittale massima sia almeno pari a tre anni di reclusione preclude l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992, anche quando la condanna riguardi il delitto di falsa attestazione sulla propria identità previsto dall'art. 495 c.p.
- La risalenza nel tempo della condanna e la sua asserita lieve entità non superano la preclusione derivante dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, quando la cornice edittale del delitto rientra nella previsione ostativa.
- La mera presentazione di un'istanza di riabilitazione non dimostra l'intervenuta riabilitazione e non elimina, in assenza del relativo provvedimento, l'effetto ostativo della condanna.
- Il matrimonio con una cittadina italiana non prova di per sé il pieno inserimento del richiedente nella comunità nazionale; tale inserimento deve essere dimostrato con elementi concreti e non con mere affermazioni apodittiche.
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