Cassazione Penale, Sentenza n. 3901/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rimessione nei termini per proporre appello avverso la sentenza n.1716/19.06.2014 del Tribunale di Padova. Il ricorrente sostiene di avere avuto conoscenza della sentenza solo il 22/01/2022, in occasione della notifica di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, e contesta una precedente notificazione (01/10/2019) avvenuta presso la sua residenza in Novara a persona che si era dichiarata "capace e convivente" ma che egli dichiara di non conoscere; deduce dunque la mancata effettiva conoscenza dell'atto e la mancata decorrenza del termine per la rimessione. Aggiunge che il provvedimento notificato non avrebbe consentito la piena conoscenza della sentenza di Padova, essendo indicata in modo generico.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto prevalente l'attestazione del pubblico ufficiale nella relata di notifica che documenta la consegna presso la residenza anagrafica e l'avvenuto ritiro da parte di persona dichiaratasi capace e convivente. Poiché il ricorrente non ha negato la propria residenza indicata e non ha fornito elementi idonei a confutare la relata, non ha assolto l'onere di allegazione circa la mancata conoscenza. Inoltre la Corte ha osservato che l'ordinanza notificata specificava la revoca della sospensione condizionale, fatto idoneo a far conoscere l'esistenza della condanna. Conseguentemente è stata respinta la richiesta di rimessione nei termini e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come motivazione di cassazione per errata applicazione della legge penale in relazione alla notifica e alla conoscenza dell'atto; la Corte di legittimità ha esaminato il motivo ma lo ha ritenuto infondato alla luce della relata di notifica e dell'onere di allegazione del ricorrente.
art. 175 c.p.p.
Riferito dal ricorrente in relazione alla validità della notificazione presso la residenza e alla consegna a convivente. La Corte ha ritenuto che la relata del pubblico ufficiale, che attesta la consegna a persona dichiaratasi capace e convivente nella residenza anagrafica del destinatario, soddisfa i requisiti di notifica previsti e fa decorrere i termini.
art. 611 cod.proc.pen.
Norma processuale richiamata per la trattazione dell'atto in Cassazione; indica la modalità di trattazione orale adottata nel procedimento di legittimità.
Massime di principio
- La relata di notifica redatta da un pubblico ufficiale fa presumere la regolarità e l'efficacia della notificazione: il destinatario che la contesta deve fornire elementi specifici e provanti la mancata conoscenza, non semplici affermazioni generiche.
- La notificazione effettuata presso la residenza anagrafica produce i suoi effetti anche se la residenza è in un campo nomadi o in circostanze particolari: l'ubicazione non neutralizza l'attestazione del pubblico ufficiale.
- La consegna a una persona che si dichiara capace e convivente è valida ai fini della notifica; il contestatore deve dimostrare concretamente che quella consegna non ha avuto effettivo esito informativo.
- Se il provvedimento notificato contiene indicazioni (es. revoca della sospensione condizionale) idonee a far conoscere l'esistenza di una condanna, ciò può essere sufficiente a far decorrere i termini per impugnare, anche se il documento non riporta la dizione formale della sentenza.
- Per chiedere la rimessione in termini è necessario allegare con precisione le ragioni per cui il termine non è decorso (es. assenza materiale della notificazione, difformità della relata, prova di irreperibilità), poiché il mero diniego di conoscenza senza elementi probatori non è sufficiente.
- Il rigetto dell'istanza di rimessione può comportare la condanna alle spese processuali per il ricorrente qualora le allegazioni risultino inadeguate a scalfire la presunzione derivante dalla relata.
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