Cassazione Penale, Sentenza n. 820/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in Cassazione, con censure differenziate, la conferma di condanne per reati di cessione di stupefacenti. Le doglianze principali riguardavano: l'eccessiva valorizzazione di intercettazioni ambientali prive di riscontri oggettivi; l'insufficiente motivazione della Corte di appello nel rispondere a rilievi specifici sull'interpretazione delle conversazioni intercettate; la mancata riqualificazione o l'assorbimento di capi di imputazione (in particolare per Marco Pesce, che contestava la sussistenza di due autonome cessioni riferibili alla stessa partita di droga); contestazioni sulla determinazione della pena e sulla mancata concessione della sospensione condizionale (per Maria Macchia); inoltre difese di generica assenza di specificità nell'atto di appello (per Pierdomenico e Gianluca).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Maria Macchia, Pierdomenico Macchia e Gianluca Battista (con condanna al pagamento delle spese processuali e sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende). Il ricorso di Marco Pesce è stato invece ritenuto fondato: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti limitatamente ai capi 47) e 48) per carenze motivazionali della Corte d'appello e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tali capi ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 (art. 73)
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90
La Corte richiama la necessità di individuare correttamente la fattispecie applicabile (diverse ipotesi di cessione) alla luce di elementi quali provenienza, qualità e quantità della sostanza; l'incertezza su questi punti incide sulla qualificazione dell'illecito.
Codice penale (art. 110)
Riferito al concorso di persone nel reato: la decisione considera la necessità di motivare l'apporto concreto di ciascun concorrente, non potendo basarsi su generiche affermazioni di mera presenza o adempimento a ordini.
Codice di procedura penale (art. 609, commi 1 e 2)
art. 609, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti della cognizione della Cassazione, che può esaminare solo i motivi proposti e le questioni rilevabili d'ufficio o non proponibili precedentemente; la Corte usa questa norma per escludere censure non svolte in appello.
Codice di procedura penale (art. 606, comma 3)
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita la deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate in appello; la Corte la applica per escludere motivi nuovi o non specifici introdotti in Cassazione.
Codice penale (art. 133)
Riferito ai criteri di determinazione della pena: la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nella scelta della pena entro i limiti edittali, purché motivata.
Codice penale (art. 163)
Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ricorda che la richiesta del beneficio deve essere formulata nel corso del giudizio di merito e che il mancato interesse a chiederla preclude la doglianza in Cassazione.
Codice di procedura penale (art. 616)
Prevede che l'inammissibilità del ricorso comporti condanna alle spese e può comportare sanzione pecuniaria; la Corte ha applicato tale disposizione per i ricorrenti ritenuti inammissibili.
Giurisprudenza sulla valutazione delle intercettazioni
massima consolidata della Cassazione secondo cui le intercettazioni possono costituire prova diretta senza ulteriori riscontri, purché il giudice ne interpreti il significato secondo criteri di linearità logica e fornisca adeguata motivazione
La Corte ribadisce che le conversazioni intercettate possono essere fonte di prova diretta, ma richiede che il giudice di merito risponda puntualmente a critiche specifiche sull'interpretazione e dia un percorso motivazionale esaustivo.
Massime di principio
- Intercettazioni: possono essere utilizzate come fonte di prova diretta anche senza riscontri esterni, ma il giudice deve motivare logicamente il significato attribuito alle conversazioni e rispondere puntualmente a deduzioni difensive specifiche che ne contestino l'interpretazione.
- Specificità dei motivi in appello e in Cassazione: questioni non sollevate in appello, o motivate in modo generico, sono inammissibili in Cassazione per i limiti previsti dagli artt. 606 e 609 c.p.p.; pertanto la difesa deve sviluppare argomentazioni concrete e circostanziate già nel giudizio di appello.
- Onere motivazionale della Corte d'appello: quando l'appello solleva rilievi specifici e decisivi rispetto alla prova su cui si fonda la condanna, la Corte d'appello è tenuta a rispondere in modo compiuto; la mancanza di una risposta adeguata può determinare l'annullamento con rinvio.
- Rinvio parziale: la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a capi specifici se individua carenze motivazionali su quegli elementi, disponendo il rinvio per nuovo giudizio solo su tali capi.
- Determinazione della pena e benefici: la determinazione della pena entro i limiti edittali è discrezionale del giudice di merito se adeguatamente motivata; la richiesta di benefici (es. sospensione condizionale) deve essere formulata tempestivamente nel merito per poter essere valutata e per poter essere impugnata in Cassazione.
- Rischio di duplicazione di capi: se dal compendio probatorio emerge che più capi si riferiscono allo stesso fatto materiale, la difesa deve evidenziarlo con precisione già in appello perché la Cassazione non riesamina questioni di fatto nuove non prospettate prima.
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