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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6520/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (minore straniero)

La controversia

Il Tribunale per i minorenni, su istanza della Procura della Repubblica, aveva attribuito al ricorrente la minore età e indicato quale data di nascita il 25 agosto 2000, sulla base di accertamenti medici dai quali risultava che al 25 agosto 2017 egli poteva avere 17 anni, con un margine di più o meno due anni. Il ricorrente e il tutore avevano reclamato il provvedimento, ma la Corte d’Appello di Torino, Sezione per i minorenni, con decreto del 14 dicembre 2018 aveva dichiarato inammissibile il reclamo per difetto di interesse: il ricorrente era già stato collocato in una struttura idonea e, secondo la Corte territoriale, aveva ottenuto ogni utilità concretamente conseguibile dal riconoscimento della minore età, senza indicare ulteriori forme di tutela. Con un unico motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. (indicato nel ricorso come art. 110) e dell’art. 19-bis del D.Lgs. n. 142/2015. Hanno sostenuto che il procedimento non si limita ad accertare se l’interessato abbia o meno diciotto anni, ma attribuisce una specifica età e una data di nascita, con effetti definitivi che incidono sull’identità personale e su ulteriori ambiti della vita e dell’ordinamento, compresa l’esposizione a conseguenze penali in caso di dichiarazioni discordanti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il provvedimento del Tribunale per i minorenni ha una duplice funzione: accerta la condizione di minore e attribuisce una determinata età, destinata a produrre effetti non soltanto sull’accesso alle misure di accoglienza e protezione, ma anche nei procedimenti amministrativi e penali e negli altri rapporti giuridici nei quali l’età determina un trattamento differenziato. La previsione dell’art. 19-bis, comma 9, secondo cui i procedimenti conseguenti all’identificazione come maggiorenne sono sospesi fino alla decisione, e quella del comma 8 sulla presunzione di minore età in caso di persistenti dubbi, confermano tale portata. La Corte d’Appello aveva quindi escluso erroneamente l’interesse al reclamo sulla base della sola avvenuta collocazione del ricorrente in una struttura, assumendo che l’attribuzione dell’età rilevasse esclusivamente ai fini dell’accoglienza. La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato il decreto e rinviato alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Il ragionamento che lo sorregge si rivela all’esito delle considerazioni sopra esposte palesemente viziato dall’errato preconcetto che l’attribuzione dell’età a cui perviene il Tribunale per i minorenni all’esito dello speciale procedimento disciplinato dalla legge sia efficace solo ai fini dell’accesso al regime speciale di accoglienza previsto in favore de minori stranieri non accompagnati.

    L’interesse ad agire sussiste anche quando il riconoscimento della minore età abbia già consentito l’accesso all’accoglienza, poiché la determinazione della specifica età produce ulteriori effetti giuridici e personali.

  • art. 19-bis del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    In tal modo si è inteso rendere esplicito il proponimento che il provvedimento di attribuzione dell’età a cui il decidente perviene all’esito del procedimento multidisciplinare che sovraintende alla sua determinazione non è funzionale solo all’attivazione delle misure di protezione previste dalla L. n. 142 del 2015 in favore dei minori non accompagnati, ma è destinato a riverberare i suoi effetti anche in altri rami dell’ordinamento giuridico che fanno dell’età il presupposto discriminatorio per l’applicazione di un trattamento differenziato rispetto a quello normalmente praticato.

    Il provvedimento adottato all’esito del procedimento di identificazione attribuisce una specifica età con efficacia ultrattiva, rilevante anche al di fuori del sistema di accoglienza, nei procedimenti e rapporti giuridici in cui l’età determina il trattamento applicabile.

  • art. 19-bis, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Significativo in un logica di sistema che riconosce al provvedimento di attribuzione dell’età una valenza che si estende al di là dei limiti propri del regime dell’accoglienza è ancora il fatto che, a riprova di questa sua ultrattività, il comma 8 sempre del medesimo art. 19-bis si dia premura di avvisare l’interprete – per mezzo di una norma di chiusura che è difficile credere che non abbia anche il compito di raccordare la determinazione in punto di età che ha luogo nell’ambito di questo procedimento con il resto dell’ordinamento che “qualora, anche dopo l’accertamento socio-sanitario, permangono dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge”.

    Se, anche dopo gli accertamenti socio-sanitari, permangono dubbi sulla minore età, essa deve presumersi a ogni effetto di legge; la previsione raccorda l’accertamento svolto nel procedimento con il restante ordinamento.

  • art. 19-bis, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    E’ un dato normativo che vale ad orientare l’interpretazione della norma nel senso preconizzato dalla parte il fatto che al citato art. 19-bis, comma 9 dopo aver affermato che il provvedimento adottato dal Tribunale comporta l'”attribuzione dell’età”, il legislatore abbia avvertito il dovere di precisare che “ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione”.

    Il provvedimento del Tribunale comporta l’attribuzione di una specifica età; la sospensione dei procedimenti amministrativi e penali conseguenti all’identificazione come maggiorenne conferma che la determinazione rileva oltre la sola organizzazione dell’accoglienza.

Massime di principio

  • Il decreto che attribuisce l’età a una persona straniera non accompagnata non si limita a stabilire l’accesso al sistema di protezione: determina una specifica età destinata a incidere anche sugli altri procedimenti e rapporti giuridici nei quali l’età costituisce presupposto per un trattamento differenziato.
  • L’interessato conserva interesse a impugnare il provvedimento di attribuzione dell’età anche quando sia già stato collocato in una struttura adeguata, poiché tale collocamento non esaurisce le utilità conseguibili mediante una corretta determinazione dell’età.
  • Quando, anche dopo l’accertamento socio-sanitario, permangono dubbi sulla minore età, questa si presume a ogni effetto di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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