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Sentenza

Sentenza del 20/01/2020 n. 134 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - domicilio fiscale - onere contribuente - assenza - notifica atto di accertamento - ultimo domicilio conosciuto - è corretta. Cartella di pagamento - mancata sottoscrizione funzionario - nessun dubbio riferibilità - non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava la notifica di avviso di accertamento effettuata nell'ultimo domicilio a lui conosciuto e la successiva cartella di pagamento per la mancata sottoscrizione da parte del funzionario competente. Il tema è se la notifica a domicilio non aggiornato sia valida e se l'assenza di sottoscrizione renda nulla la cartella.

La decisione

Il giudice ha ritenuto corretta la notifica dell'avviso di accertamento nell'ultimo domicilio conosciuto, richiamando l'onere del contribuente di comunicare preventivamente e aggiornare il proprio domicilio fiscale. Ha inoltre stabilito che la mancata sottoscrizione della cartella da parte del funzionario non comporta nullità quando non sussistono dubbi sulla riferibilità dell'atto all'Autorità emittente; l'autografia della sottoscrizione è essenziale solo nei casi espressamente previsti dalla legge. In sostanza l'impugnazione è stata respinta e l'atto dichiarato valido.

Norme richiamate

  • Norme generali sulla notifica degli atti tributari

    La giurisprudenza interpreta che la validità della notifica presso l'ultimo domicilio conosciuto è ammessa quando il contribuente non ha comunicato variazioni, essendo l'onere della comunicazione a carico del contribuente.

  • Norme sulla validità formale della cartella di pagamento

    La mancata sottoscrizione del funzionario non determina nullità dell'atto se non vi è dubbio sulla sua riferibilità all'Autorità emanante; l'autografia è requisito essenziale solo ove la legge lo richiami espressamente.

Massime di principio

  • Il contribuente ha l'onere preventivo di comunicare il proprio domicilio fiscale e aggiornare l'Ufficio; in mancanza la notifica all'ultimo domicilio conosciuto è valida.
  • La mancata sottoscrizione di un atto amministrativo-lattributivo non comporta automaticamente nullità se l'atto è chiaramente riconducibile all'ente che lo ha emesso.
  • Per impugnare con successo una notifica occorre provare che la comunicazione non è pervenuta per inadempienza dell'amministrazione o che sussiste errore nella riferibilità dell'atto.
  • L'autografia della sottoscrizione è requisito formale rilevante solo nei casi espressamente previsti dalla legge; altrimenti prevale la valutazione complessiva dell'attribuibilità dell'atto.
  • Prassi consigliata per il contribuente: comunicare tempestivamente il domicilio fiscale, conservare ricevute/attestazioni di comunicazione, e in caso di notifica contestata dimostrare concretamente la mancata conoscenza o l'erronea attribuzione dell'atto.

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