Sentenza del 20/01/2020 n. 134 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - domicilio fiscale - onere contribuente - assenza - notifica atto di accertamento - ultimo domicilio conosciuto - è corretta. Cartella di pagamento - mancata sottoscrizione funzionario - nessun dubbio riferibilità - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava la notifica di avviso di accertamento effettuata nell'ultimo domicilio a lui conosciuto e la successiva cartella di pagamento per la mancata sottoscrizione da parte del funzionario competente. Il tema è se la notifica a domicilio non aggiornato sia valida e se l'assenza di sottoscrizione renda nulla la cartella.
La decisione
Il giudice ha ritenuto corretta la notifica dell'avviso di accertamento nell'ultimo domicilio conosciuto, richiamando l'onere del contribuente di comunicare preventivamente e aggiornare il proprio domicilio fiscale. Ha inoltre stabilito che la mancata sottoscrizione della cartella da parte del funzionario non comporta nullità quando non sussistono dubbi sulla riferibilità dell'atto all'Autorità emittente; l'autografia della sottoscrizione è essenziale solo nei casi espressamente previsti dalla legge. In sostanza l'impugnazione è stata respinta e l'atto dichiarato valido.
Norme richiamate
Norme generali sulla notifica degli atti tributari
La giurisprudenza interpreta che la validità della notifica presso l'ultimo domicilio conosciuto è ammessa quando il contribuente non ha comunicato variazioni, essendo l'onere della comunicazione a carico del contribuente.
Norme sulla validità formale della cartella di pagamento
La mancata sottoscrizione del funzionario non determina nullità dell'atto se non vi è dubbio sulla sua riferibilità all'Autorità emanante; l'autografia è requisito essenziale solo ove la legge lo richiami espressamente.
Massime di principio
- Il contribuente ha l'onere preventivo di comunicare il proprio domicilio fiscale e aggiornare l'Ufficio; in mancanza la notifica all'ultimo domicilio conosciuto è valida.
- La mancata sottoscrizione di un atto amministrativo-lattributivo non comporta automaticamente nullità se l'atto è chiaramente riconducibile all'ente che lo ha emesso.
- Per impugnare con successo una notifica occorre provare che la comunicazione non è pervenuta per inadempienza dell'amministrazione o che sussiste errore nella riferibilità dell'atto.
- L'autografia della sottoscrizione è requisito formale rilevante solo nei casi espressamente previsti dalla legge; altrimenti prevale la valutazione complessiva dell'attribuibilità dell'atto.
- Prassi consigliata per il contribuente: comunicare tempestivamente il domicilio fiscale, conservare ricevute/attestazioni di comunicazione, e in caso di notifica contestata dimostrare concretamente la mancata conoscenza o l'erronea attribuzione dell'atto.
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