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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6244/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per porto e detenzione di arma clandestina (art. 23, commi 3 e 4, L. n. 110/1975) e per ricettazione. I motivi principali erano: (1) vizio di qualificazione tra porto e detenzione, sostenendo che l'arma era occultata nel cruscotto dietro lo stereo e l'interruttore del climatizzatore e quindi non nella immediata disponibilità dell'imputato, configurandosi così solo la detenzione e non il porto in luogo pubblico; (2) richiesta di assorbimento della detenzione nel porto per contestualità delle condotte e per mancata prova di una detenzione anteriore; (3) riconoscimento della continuazione con il delitto associativo del processo c.d. Artemisia, per presunta unità del disegno criminoso e sovrapponibilità delle condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato le valutazioni della Corte territoriale. Motivazione principale: (1) le modalità di occultamento non impedivano la pronta disponibilità dell'arma, per cui il fatto integra il porto illegale in luogo pubblico; (2) la giurisprudenza afferma che il porto assorbe la detenzione solo se la detenzione è iniziata contestualmente al porto e risulta provato che non vi sia stata precedente detenzione, e in mancanza di specifiche allegazioni dell'imputato il giudice di merito non è tenuto a svolgere ulteriori verifiche; (3) l'accertamento sulla continuazione è questione di fatto e la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'esclusione della continuazione rilevando il lungo intervallo temporale (circa dieci anni) tra i fatti. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (euro 3.000). La condanna di merito indicata in precedenza (pena rideterminata in anni 3 e mesi 8 di reclusione e euro 4.400,00 di multa) resta operante.

Norme richiamate

  • art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110 del 1975

    Norma sulle armi: il giudice ha ritenuto integrato il reato di porto di arma clandestina quando l'arma, sebbene occultata nel cruscotto, era comunque prontamente e agevolmente disponibile per l'uso

  • artt. 546 e 192 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e ai mezzi di impugnazione: la Corte ha ritenuto i motivi reiterativi/aspecifici e privi di efficacia per rimettere in discussione le valutazioni di merito adeguatamente motivate

  • artt. 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974

    Norme richiamate in materia di armi citate dal ricorrente; la Cassazione non ha accolto l'interpretazione difensiva che mirava a far prevalere la nozione di detenzione rispetto al porto

  • art. 614 cod. pen. (concetto di privata dimora)

    La Corte ha ribadito che l'autovettura non è equiparabile alla privata dimora salvo che sia effettivamente destinata ed utilizzata come abitazione; pertanto l'arma nel veicolo in pubblica via non rientra nella tutela della privata dimora

  • Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021 (giurisprudenza di legittimità richiamata)

    Principio secondo cui il porto assorbe la detenzione solo se la detenzione è iniziata contestualmente al porto e risulta provato che non vi sia stata precedente detenzione

  • art. 23 del d.l. n. 137 del 2020

    Richiesto il procedimento di trattazione scritta: la trattazione a norma di tale disposizione è stata disposta nel procedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità e la facoltà di infliggere sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una multa di euro 3.000

Massime di principio

  • L'automobile, in linea di principio, non è considerata luogo di privata dimora: un'arma rinvenuta in un veicolo in luogo pubblico integra il porto quando sia prontamente utilizzabile, anche se non portata addosso
  • La distinzione tra detenzione e porto dipende dall'immediata disponibilità per l'uso: occultamenti che non impediscono tale disponibilità sono qualificati come porto
  • Il porto assorbe la detenzione solo se la detenzione ha inizio contestualmente al porto e risulti provato che non vi sia stata precedente detenzione; l'onere di allegazione della contestualità grava sull'imputato
  • La configurazione della continuazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere sindacata dalla Cassazione solo se la motivazione è assente o manifestamente illogica; intervalli temporali rilevanti tra i reati indeboliscono la tesi della unicità del disegno criminoso
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario proporre motivi specifici e ben fondati; argomentazioni generiche o mera esposizione di tesi alternative sono spesso dichiarate inammissibili
  • La mancata specifica allegazione difensiva su punti essenziali (es. contemporaneità detenzione/porto) può comportare il mancato obbligo del giudice di merito di approfondire quella questione

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