Cassazione Penale, Sentenza n. 6244/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per porto e detenzione di arma clandestina (art. 23, commi 3 e 4, L. n. 110/1975) e per ricettazione. I motivi principali erano: (1) vizio di qualificazione tra porto e detenzione, sostenendo che l'arma era occultata nel cruscotto dietro lo stereo e l'interruttore del climatizzatore e quindi non nella immediata disponibilità dell'imputato, configurandosi così solo la detenzione e non il porto in luogo pubblico; (2) richiesta di assorbimento della detenzione nel porto per contestualità delle condotte e per mancata prova di una detenzione anteriore; (3) riconoscimento della continuazione con il delitto associativo del processo c.d. Artemisia, per presunta unità del disegno criminoso e sovrapponibilità delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato le valutazioni della Corte territoriale. Motivazione principale: (1) le modalità di occultamento non impedivano la pronta disponibilità dell'arma, per cui il fatto integra il porto illegale in luogo pubblico; (2) la giurisprudenza afferma che il porto assorbe la detenzione solo se la detenzione è iniziata contestualmente al porto e risulta provato che non vi sia stata precedente detenzione, e in mancanza di specifiche allegazioni dell'imputato il giudice di merito non è tenuto a svolgere ulteriori verifiche; (3) l'accertamento sulla continuazione è questione di fatto e la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'esclusione della continuazione rilevando il lungo intervallo temporale (circa dieci anni) tra i fatti. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (euro 3.000). La condanna di merito indicata in precedenza (pena rideterminata in anni 3 e mesi 8 di reclusione e euro 4.400,00 di multa) resta operante.
Norme richiamate
art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110 del 1975
Norma sulle armi: il giudice ha ritenuto integrato il reato di porto di arma clandestina quando l'arma, sebbene occultata nel cruscotto, era comunque prontamente e agevolmente disponibile per l'uso
artt. 546 e 192 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e ai mezzi di impugnazione: la Corte ha ritenuto i motivi reiterativi/aspecifici e privi di efficacia per rimettere in discussione le valutazioni di merito adeguatamente motivate
artt. 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974
Norme richiamate in materia di armi citate dal ricorrente; la Cassazione non ha accolto l'interpretazione difensiva che mirava a far prevalere la nozione di detenzione rispetto al porto
art. 614 cod. pen. (concetto di privata dimora)
La Corte ha ribadito che l'autovettura non è equiparabile alla privata dimora salvo che sia effettivamente destinata ed utilizzata come abitazione; pertanto l'arma nel veicolo in pubblica via non rientra nella tutela della privata dimora
Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021 (giurisprudenza di legittimità richiamata)
Principio secondo cui il porto assorbe la detenzione solo se la detenzione è iniziata contestualmente al porto e risulta provato che non vi sia stata precedente detenzione
art. 23 del d.l. n. 137 del 2020
Richiesto il procedimento di trattazione scritta: la trattazione a norma di tale disposizione è stata disposta nel procedimento
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità e la facoltà di infliggere sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una multa di euro 3.000
Massime di principio
- L'automobile, in linea di principio, non è considerata luogo di privata dimora: un'arma rinvenuta in un veicolo in luogo pubblico integra il porto quando sia prontamente utilizzabile, anche se non portata addosso
- La distinzione tra detenzione e porto dipende dall'immediata disponibilità per l'uso: occultamenti che non impediscono tale disponibilità sono qualificati come porto
- Il porto assorbe la detenzione solo se la detenzione ha inizio contestualmente al porto e risulti provato che non vi sia stata precedente detenzione; l'onere di allegazione della contestualità grava sull'imputato
- La configurazione della continuazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere sindacata dalla Cassazione solo se la motivazione è assente o manifestamente illogica; intervalli temporali rilevanti tra i reati indeboliscono la tesi della unicità del disegno criminoso
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario proporre motivi specifici e ben fondati; argomentazioni generiche o mera esposizione di tesi alternative sono spesso dichiarate inammissibili
- La mancata specifica allegazione difensiva su punti essenziali (es. contemporaneità detenzione/porto) può comportare il mancato obbligo del giudice di merito di approfondire quella questione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6040/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6041/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6042/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6044/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6047/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6048/2022 del 22/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →