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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6839/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società agricola impugnava l’ingiunzione con cui l’agente della riscossione, per conto dell’ente locale, le aveva richiesto i contributi di bonifica per l’anno 2009. La Commissione tributaria provinciale di Siena aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 1664/2014 depositata il 10 settembre 2014, aveva confermato la decisione. In appello la CTR aveva ritenuto generiche le contestazioni relative alla notifica, irrilevanti ai fini della validità dell’atto alcune omissioni formali e posto a carico della contribuente la prova dell’assenza di benefici fondiari, in ragione dell’approvazione nel 2006 del piano di classifica degli immobili del comprensorio. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: (1) violazione dell’art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 per l’omessa pronuncia sui primi due motivi d’appello, ritenuti non specifici; (2) violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che la notifica della cartella eseguita direttamente dall’agente della riscossione per posta, senza relata, fosse inesistente; (3) nullità dell’avviso e della cartella per mancanza di data, indicazioni sui termini e sulle modalità d’impugnazione, indicazione del giudice competente e adeguata motivazione; (4) violazione delle norme sui contributi di bonifica e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il piano di classifica non fosse sufficiente senza la dimostrazione e l’approvazione del perimetro di contribuenza e dei benefici diretti e specifici; (5) omesso esame di documenti e di una relazione tecnica che, secondo la società, dimostravano l’assenza di benefici derivanti dalle opere di bonifica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato: la questione riguardava un profilo processuale e la decisione della CTR sul merito dell’appello implicava il rigetto della censura. Il secondo motivo è stato respinto: le difformità nelle modalità di notifica, quando l’attività è comunque riconoscibile come notificazione, determinano nullità e non inesistenza; la nullità è sanata con efficacia ex tunc dal raggiungimento dello scopo mediante tempestiva impugnazione. Inoltre, l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 consente la notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento senza necessità di relata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla contestazione della motivazione degli atti, perché la ricorrente non ne aveva trascritto le parti rilevanti né depositato la documentazione necessaria; la censura sui vizi formali è stata comunque giudicata infondata, poiché le omissioni indicate non comportano di per sé la caducazione dell’atto e la cartella conteneva elementi sufficienti a rendere comprensibili le ragioni della pretesa e a consentire la difesa. Il quarto motivo è stato respinto: in presenza di un piano di classifica approvato e non specificamente contestato, il beneficio fondiario si presume e spetta al contribuente provare che esso manchi; la società si era limitata a negare in concreto i vantaggi senza contestare specificamente il piano. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata riproduzione e specifica indicazione dei documenti e della relazione tecnica invocati, nonché per mancata illustrazione della loro decisività. La società è stata condannata a pagare le spese di legittimità, liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori e spese generali del 15%, a ciascuna delle due parti controricorrenti; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 1

    L’adesione ai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali comporta il rigetto della prima censura, poichè è evidente che di questione processuale si tratta e che la stessa è stata comunque implicitamente risolta in senso sfavorevole all’appellante dalla CTR Toscana, posto che la medesima si è pronunciata sul merito dell’appello.

    La decisione sul merito dell’appello può comportare una statuizione implicita di rigetto della questione processuale, senza che ricorra omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale.. non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni rli merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte

    L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito; il mancato esame di una questione processuale può eventualmente integrare la violazione di altre norme, se la soluzione implicita risulta erronea e utilmente censurata.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    Comunque ben poteva il concessionario in applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, eseguire la notificazione mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, penultimo comma, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirle su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione

    La cartella può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale modalità la notifica si perfeziona alla data risultante dall’avviso e non è necessaria una relata separata.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60

    Non pertinente alla ratio decidendi: la disposizione è richiamata nell’esposizione del secondo motivo, ma la Corte risolve la questione sulla base dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dei principi sulla distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione.

    La norma è menzionata tra quelle invocate dalla ricorrente, ma non risulta autonomamente applicata o interpretata dalla Corte.

  • L. n. 890/1982, art. 14

    Non pertinente alla ratio decidendi: la disposizione è richiamata nell’esposizione del secondo motivo, ma la Corte risolve la questione sulla base dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dei principi sulla distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione.

    La norma è menzionata tra quelle invocate dalla ricorrente, ma non risulta autonomamente applicata o interpretata dalla Corte.

  • art. 156 c.p.c.

    In particolare, i vizi relativi alle modalità celia notifica (nel caso avvenuta mediante il servizio postale e cioè una modalità generale di notifica) ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della tempestiva impugnativa dell’atto notificato come nel caso in esame.

    La nullità della notificazione per vizi delle modalità è sanata, con efficacia retroattiva, quando l’atto ha raggiunto il suo scopo, come dimostra la sua tempestiva impugnazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Sul punto, questa Corte ha infatti chiarito da tempo come non ogni vizio formale dell’atto tributario impugnato sia iconeo a provocarne la caducazione (Sez. U, Sentenza n. 16293 del 24/07/2007) poichè sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell’atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile

    È impugnabile l’atto che comunica una pretesa tributaria definita anche se non reca una specifica denominazione o una formale intimazione. La mancanza delle indicazioni sulle modalità o sul giudice dell’impugnazione non determina automaticamente la caducazione dell’atto, potendo incidere sul decorso del termine o giustificare la rimessione in termini.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    Per quanto attiene alla cartella la stessa contiene, come rilevato dalla CTR, contiene indicazioni sufficienti a dare conto delle ragioni della pretesa che hanno consentito alla società contribuente di predisporre una adeguata linea difensiva.

    La motivazione della cartella è sufficiente quando espone gli elementi necessari a comprendere le ragioni della pretesa e a predisporre un’adeguata difesa.

  • art. 97 Cost.

    La disposizione è menzionata nell’esposizione del terzo motivo, ma la Corte non fonda su di essa la decisione.

    Nessuna interpretazione autonoma è desumibile dalla decisione.

  • art. 24 Cost.

    La disposizione è menzionata nell’esposizione del terzo motivo, ma la Corte non fonda su di essa la decisione.

    Nessuna interpretazione autonoma è desumibile dalla decisione.

  • R.D. n. 215/1933, art. 10

    La disposizione è richiamata nell’esposizione del quarto motivo, ma la decisione sul riparto dell’onere probatorio è fondata sui principi giurisprudenziali in materia di piano di classifica e beneficio fondiario.

    Nessuna interpretazione autonoma della disposizione è formulata dalla Corte.

  • L.R. Toscana n. 34/1994, artt. 3, 15 e 16

    La disposizione è richiamata nell’esposizione del quarto motivo, ma la decisione sul riparto dell’onere probatorio è fondata sui principi giurisprudenziali in materia di piano di classifica e beneficio fondiario.

    Nessuna interpretazione autonoma delle disposizioni è formulata dalla Corte.

  • art. 2697 c.c.

    La decisione qui impugnata è conforme con i principi così affermati, poichè la Commissione tributaria regionale ha deciso la lite ponendo l’onere probatorio in questione a carico della società consorziata, rilevando che la Comunità Montana aveva approvato sin dal 28 dicembre 2006 il piano classifica degli immobili del comprensorio, nel cui ambito ricadono quelli della contribuente.

    Quando la pretesa contributiva si fonda su un piano di classifica approvato e non specificamente contestato, il beneficio fondiario si presume e grava sul contribuente l’onere di provare l’assenza del vantaggio.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 5

    La Corte (cfr. Cass. n. 17066/2010) ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica l’insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente spetterà al giudice tributario di disapplicare, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo.

    Il giudice tributario può disapplicare il piano di classifica se il contribuente prova l’insussistenza del beneficio fondiario o l’illegittimità dei criteri applicati per determinare il contributo.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, infatti il ricorrente deve, quindi, indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; per denunciare l’omesso esame occorre identificare il fatto storico, la sua risultanza, la discussione processuale e la decisività. La mancata menzione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque esaminato.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, infatti il ricorrente deve, quindi, indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

    Il ricorrente deve depositare e specificamente individuare gli atti e documenti rilevanti su cui fonda il ricorso; l’omissione preclude l’esame delle relative censure.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte rigetta il ricorso; condanna la società Banfì Agricola s.r.l. al pagamento in favore di Equitalia Centro s.p.a. e dell’Unione dei Comuni Amiata Vai D’Orda delle spese di legittimità che si liquidano in Euro 3500,00 oltre accessori ed al 15% per spese generali per ciascuna parte dà atto sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

    In caso di rigetto, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di contributi di bonifica, se la cartella richiama un piano di classifica approvato e il contribuente non ne contesta specificamente la legittimità o il contenuto, il beneficio fondiario è presunto in ragione dell’inclusione degli immobili nel comprensorio e dell’approvazione del piano; spetta al contribuente provare l’assenza di un beneficio diretto e specifico.
  • Il contribuente può contestare nel giudizio tributario sulla cartella l’insussistenza del beneficio fondiario anche senza avere impugnato in via amministrativa o davanti al giudice amministrativo gli atti generali presupposti. Se la prova è fornita, il giudice tributario può disapplicare il piano di classifica ritenuto illegittimo.
  • La notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento è consentita dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e non richiede una relata separata; i vizi delle modalità di notificazione, quando l’attività è riconoscibile come notifica, ne determinano la nullità e non l’inesistenza, con sanatoria retroattiva per raggiungimento dello scopo.
  • Le omissioni formali relative alla denominazione dell’atto o alle indicazioni sul termine, sulle forme e sull’autorità competente per l’impugnazione non determinano automaticamente la caducazione dell’atto tributario; possono incidere sul decorso del termine d’impugnazione o giustificare la rimessione in termini per errore scusabile.
  • La censura in cassazione sulla motivazione di una cartella o di altro atto amministrativo tributario è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive le parti essenziali e non indica o deposita gli atti necessari alla verifica; il ricorso deve inoltre individuare il fatto storico asseritamente omesso, la sua risultanza, la discussione processuale e la decisività.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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