Cassazione Civile, Ordinanza n. 28032/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda proposta da una professionista per ottenere il pagamento di euro 3.875,72, somma che assumeva dovuta da una società in relazione all'attività svolta per la proposizione di una domanda davanti al Tribunale amministrativo regionale della Calabria. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Lecce ha rigettato tale domanda, ritenendo non applicabile ai compensi richiesti la convenzione stipulata dalla professionista con un'associazione di strutture socio-sanitarie accreditate. Inoltre ha confermato e incrementato la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, valorizzando comportamenti ritenuti contrari a buona fede: negazione consapevole dell'applicazione della convenzione, smentita della partecipazione a un incontro in cui sarebbero state rassicurate le strutture sull'applicazione delle tariffe concordate, e richiesta di parere di conformità al consiglio dell'Ordine degli avvocati tacendo l'esistenza della convenzione. Con il ricorso per cassazione è stata censurata solo la condanna per responsabilità aggravata, deducendo violazione dell'art. 96, comma 1, c.p.c. e sostenendo che la controparte non avesse allegato e provato gli elementi costitutivi del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la ricorrente non si confrontava con la reale ratio della condanna ex art. 96 c.p.c., fondata su specifici comportamenti processuali e sostanziali già accertati dalla Corte d'appello, limitandosi a contestare questioni diverse, in particolare l'applicabilità della convenzione ai compensi oggetto del giudizio, senza impugnare il capo di rigetto della domanda, e formulando in modo generico la censura sulla prova del danno senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva individuato anche un danno non patrimoniale. Quanto alle spese, la Corte ha escluso il diritto al rimborso in favore degli avvocati della società, costituiti come controricorrenti solo in quanto destinatari della notifica del ricorso quale litis denuntiatio e non contraddittori sul capo oggetto di impugnazione; ha inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 96 c.p.c.
La condanna per lite temeraria può fondarsi su specifici comportamenti contrari a buona fede e mala fede processuale; la censura in cassazione è inammissibile se non si confronta con tali specifiche rationes decidendi.
art. 13, d.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater; comma 1-bis
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La censura per cassazione è inammissibile quando non attinge la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare questioni diverse o generiche.
- La condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. può essere sorretta dall'accertamento di comportamenti processuali o extraprocessuali connotati da mala fede o violazione della buona fede, senza che sia sufficiente una contestazione astratta e non specifica.
- Chi impugna una statuizione sul risarcimento per lite temeraria deve confrontarsi puntualmente sia con i fatti posti a fondamento della condanna sia con la motivazione relativa al danno, pena l'inammissibilità del motivo.
- La notifica del ricorso per cassazione a un difensore destinatario della distrazione delle spese non lo rende automaticamente contraddittore sostanziale sul capo impugnato, quando la soccombenza riguarda altra parte rimasta intimata.
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