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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33328/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena per guida in stato di ebbrezza. Con il primo motivo ha dedotto nullità e/o inutilizzabilità dei risultati dell'etilometro; con il secondo ha censurato la motivazione sulla regolarità del test e della taratura dello strumento; con il terzo ha contestato il diniego della parziale rinnovazione dibattimentale, in relazione al parere del consulente di parte e alla richiesta di perizia tecnico-tossicologica d'ufficio; con il quarto ha denunciato la mancata assunzione di una prova decisiva; con il quinto ha lamentato vizi di legge e motivazione sulla prova della responsabilità penale. Con memoria aggiuntiva ha chiesto, in via subordinata, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., assumendo la possibilità di una derubricazione nel reato di minore gravità ex art. 186, comma 2, C.d.S., nonché il vizio di motivazione sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili perché meramente reiterativi di doglianze già affrontate e disattese in appello con motivazione ritenuta logica ed esaustiva, in particolare sulla regolare sottoposizione dell'etilometro ai controlli periodici di legge. Ha considerato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, poiché riproponevano profili già vagliati dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto non attendibile la tesi difensiva del consulente di parte sulla base del tempo trascorso tra il sinistro e le misurazioni alcolemiche, inferendo che l'assunzione di alcol fosse avvenuta poco prima del sinistro. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. Il motivo aggiunto sull'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché subordinato a una derubricazione nel diverso illecito di cui all'art. 186, comma 2, C.d.S., ipotesi non accolta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Individua la fattispecie di guida in stato di ebbrezza contestata e la base della condanna, con applicazione della fascia più grave e della disciplina aggravata del comma 2-bis.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Invocato per censurare la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e, più in generale, violazioni di legge dedotte in ricorso.

  • art. 606 lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato per dedurre la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva dalla difesa.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per denunciare il vizio di motivazione, sia in relazione alla prova della responsabilità sia in relazione alla richiesta subordinata di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La sua applicazione è stata esclusa perché richiesta solo in via subordinata rispetto a una derubricazione non accolta, sicché la domanda è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 186, comma 2, C.d.S.

    Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione del fatto, ma la Corte ha rilevato che la derubricazione non è stata accolta.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza specifiche censure nuove, le stesse doglianze già affrontate e motivatamente disattese dal giudice di appello.
  • La contestazione dei risultati dell'etilometro non può essere accolta se il giudice di merito accerta in modo non illogico che lo strumento è stato sottoposto ai controlli periodici previsti dalla legge e che la motivazione sul punto è completa.
  • Le richieste di rinnovazione dibattimentale e di assunzione di prova decisiva non sono ammissibili in cassazione se si risolvono nella riproposizione di valutazioni di merito già esaminate e respinte con motivazione congrua.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere scrutinata favorevolmente quando la relativa richiesta sia subordinata a una diversa qualificazione giuridica del fatto che non viene accolta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniRiti alternativiCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

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