Provvedimento AGCM C12744 n. 31660 del 05/08/2025
ANIMAL WELLNESS INVESTMENTS/FATRO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnimal Wellness Investments S.p.A., veicolo del Gruppo Investindustrial, acquisisce il controllo esclusivo di Fatro S.p.A. e delle società da essa controllate, operanti nella produzione e distribuzione di farmaci e vaccini per animali. L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, ne verifica la soggezione all’obbligo di notifica ex art. 16 e conclude che non vi sono sovrapposizioni orizzontali né integrazioni verticali rilevanti. L’operazione è quindi considerata non idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza; non viene avviata l’istruttoria. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sono ritenuti accessori solo entro limiti temporali e geografici precisati dall’Autorità.
Animal Wellness Investments/Fatro: acquisizione del controllo esclusivo di Fatro S.p.A. da parte del Gruppo Investindustrial, autorizzata senza avvio di istruttoria
Animal Wellness Investments/Fatro
L’AGCM esamina l’acquisizione del controllo esclusivo di Fatro S.p.A. da parte di Animal Wellness Investments S.p.A., veicolo del Gruppo Investindustrial, mediante compravendita del 100% della target e successiva riorganizzazione societaria con fusione inversa. L’operazione è notificata ai sensi dell’art. 16 L. 287/1990 e viene chiusa in fase preliminare, senza avvio di istruttoria.
Le parti e l’operazione
Animal Wellness è una società di investimento appartenente al gruppo Investindustrial, attivo in più aree di investimento, tra cui industria manifatturiera, consumo, salute e servizi. Fatro è una società italiana attiva nella produzione e distribuzione di farmaci e vaccini per animali e controlla varie società collegate a distribuzione, ricerca e vendita di farmaci veterinari.
L’operazione prevede:
- l’acquisizione del 100% del capitale di Fatro da parte di Animal Wellness;
- il reinvestimento della venditrice CZ per il 20% in LuxHoldCo;
- la disciplina dei diritti di governance tramite accordo quadro e patto parasociale;
- una fusione inversa di Animal Wellness in Fatro, che diverrà l’entità superstite.
L’Autorità osserva che il diritto di veto attribuito al rappresentante designato da CZ riguarda materie tipiche di protezione del socio di minoranza e non è idoneo, nel caso concreto, a configurare un controllo congiunto in capo al venditore.
Qualificazione giuridica e profili procedurali
L’operazione è qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 287/1990, trattandosi di acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. L’AGCM precisa che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004 e che, pertanto, la fattispecie è sottoposta esclusivamente alla disciplina nazionale.
Il provvedimento afferma la sussistenza dell’obbligo di notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, in ragione del superamento delle soglie di fatturato: il fatturato complessivo nazionale dell’insieme delle imprese interessate è superiore a 582 milioni di euro e almeno due imprese interessate superano 35 milioni di euro in Italia.
Mercato rilevante
L’operazione riguarda il settore della produzione e commercializzazione dei medicinali veterinari, intesi come sostanze e composizioni con funzione terapeutica per la prevenzione e cura delle malattie degli animali. L’Autorità ricorda che le principali materie prime includono principi attivi farmaceutici e antibiotici e che la produzione e la vendita sono soggette ad autorizzazione ministeriale.
Sul piano merceologico, l’AGCM richiama la propria prassi secondo cui, pur potendosi distinguere alcune classi terapeutiche di medicinali veterinari, non procede a un’ulteriore segmentazione del mercato. Sul piano geografico, il mercato è considerato tendenzialmente nazionale per la disciplina di registrazione e immissione in commercio, senza che sia necessario arrivare a una delimitazione più precisa per la valutazione del caso.
Valutazione concorrenziale
L’Autorità esclude innanzitutto effetti orizzontali: nessuna società in portafoglio dei fondi gestiti dal Gruppo Investindustrial opera nel mercato dei medicinali veterinari. Esclude inoltre effetti verticali, poiché né Animal Wellness né altre società del gruppo operano in mercati a monte o a valle rispetto a quello della target.
Alla luce di tali elementi, l’AGCM ritiene che l’operazione non sia idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non determini la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, in applicazione dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990.
Restrizioni accessorie
Il provvedimento esamina anche i patti di non concorrenza e di non sollecitazione previsti nell’operazione. Tali clausole sono considerate accessorie e necessarie nei limiti in cui:
- abbiano durata di due anni;
- siano circoscritte geograficamente all’area di attività dell’impresa acquisita;
- non impediscano al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario.
L’Autorità precisa che oltre tali limiti si riserva di valutare autonomamente la restrizione eventualmente realizzata.
Esito
Con provvedimento del 5 agosto 2025, l’AGCM delibera di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, L. 287/1990. L’operazione è quindi autorizzata senza condizioni, con la sola precisazione circa il perimetro delle restrizioni accessorie ritenute direttamente connesse e necessarie all’operazione.
Punti principali
Parti e assetto proprietario
L’acquirente è Animal Wellness Investments S.p.A., società di investimento integralmente controllata dal gruppo Investindustrial tramite una catena lussemburghese. La target è Fatro S.p.A., attiva nella produzione e distribuzione di medicinali veterinari e controllata dalla Corrado Zaini & C. S.a.s., a sua volta riferibile a persone fisiche venditrici. Fatro controlla anche altre società operanti in ambiti collegati, tra cui distribuzione, ricerca farmaceutica veterinaria, ingrosso/dettaglio di farmaci veterinari e agenzia di vendita.
Struttura dell’operazione
L’operazione consiste nell’acquisizione del 100% di Fatro da parte di Animal Wellness, con contestuale reinvestimento dei venditori per il 20% in LuxHoldCo e regolazione dei rapporti di governance tramite un accordo quadro e patto parasociale. È inoltre prevista una fusione inversa di Animal Wellness in Fatro, che resterà entità superstite. L’AGCM attribuisce rilievo al fatto che le clausole di governance non integrano un controllo congiunto dei venditori, ma solo una tutela tipica del socio di minoranza.
Qualificazione giuridica e notifica
L’operazione è qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990. Non ricorrono le condizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004, per cui il caso rientra nella disciplina nazionale. L’operazione è soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché il fatturato complessivo nazionale supera 582 milioni di euro e almeno due imprese interessate superano 35 milioni di euro di fatturato in Italia.
Mercato interessato
L’Autorità individua il mercato della produzione e commercializzazione dei medicinali veterinari, senza procedere a una ulteriore segmentazione merceologica, pur ricordando la distinzione teorica per classi terapeutiche. Sotto il profilo geografico, il mercato è tendenzialmente nazionale in ragione della disciplina su registrazione e immissione in commercio, ma non è ritenuta necessaria una delimitazione più precisa ai fini della decisione.
Valutazione concorrenziale ed esito
L’AGCM esclude sovrapposizioni orizzontali, poiché nessuna società in portafoglio del Gruppo Investindustrial opera nel mercato dei medicinali veterinari. Esclude inoltre effetti verticali, perché né l’acquirente né altre partecipate operano in mercati a monte o a valle rispetto alla target. L’operazione non appare quindi idonea a ostacolare la concorrenza né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante; l’istruttoria ex art. 16, comma 4, non viene avviata.
Restrizioni accessorie
I patti di non concorrenza e di non sollecitazione sono considerati accessori e necessari solo se limitati all’area di attività dell’impresa acquisita, per due anni e senza impedire al venditore l’acquisto o detenzione di azioni a fini meramente finanziari. Il provvedimento precisa che, oltre tali limiti, l’Autorità si riserva di valutarne autonomamente la liceità.
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