Sentenza n. 642/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sardegna, Sezione I, n. -OMISSIS- resa inter partes, concernente un trasferimento ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di trasferimento temporaneo presso la sede di La Maddalena ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva accolto la sua istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 disponendo il trasferimento presso La Maddalena, sede distante oltre 220 km dalla provincia di Oristano, ove lavorava l’altro genitore. Il ricorrente sosteneva che l’assegnazione avrebbe dovuto avvenire presso una sede prossima alla famiglia, in considerazione della presenza di due figli in tenera età e di problematiche familiari e sanitarie, e contestava l’insufficiente motivazione del provvedimento, ritenuto solo apparentemente favorevole. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione avesse verificato l’intero territorio regionale e individuato nella sede di Santo Stefano-La Maddalena l’unica sede compatibile con il profilo professionale e la posizione organica del militare. In appello sono stati dedotti sei motivi: motivazione della sentenza asseritamente meramente adesiva alla memoria dell’Avvocatura; extrapetizione; violazione dell’art. 1493 d.lgs. 66/2010 e del principio di comparazione tra le sedi di Oristano e Cagliari; omessa considerazione delle vacanze organiche e delle mansioni effettivamente svolte; violazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, nonché erronea applicazione di precedenti giurisprudenziali; violazione dell’art. 3 l. 241/1990, eccesso di potere, difetto e incongruità della motivazione, carenza istruttoria, contraddittorietà e illogicità. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, evidenziando che l’istanza era stata accolta e che il militare avrebbe potuto rinunciarvi per rientrare nella sede di Cagliari.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi d’appello. In udienza l’appellante ha dichiarato, con istanza espressamente motivata, di non avere più interesse alla prosecuzione del gravame, precisando che residuava soltanto un interesse a un’eventuale valutazione della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto che tale dichiarazione facesse venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione, ai sensi degli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., e ha quindi dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. È stata confermata la sentenza del TAR esclusivamente quale conseguenza processuale della declaratoria di improcedibilità, senza alcuna pronuncia sulla fondatezza dei motivi sostanziali. Le spese del grado sono state compensate, valorizzando il carattere processuale della decisione e la complessità delle questioni; ai fini del contributo unificato è stata considerata soccombente l’appellante.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Disciplina l’assegnazione temporanea del dipendente, anche militare secondo la fattispecie esaminata, a una sede ubicata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa; nel caso concreto il provvedimento amministrativo aveva accolto l’istanza disponendo il trasferimento a La Maddalena.
art. 1493 d.lgs. 66/2010
Richiamato dall’appellante in relazione alla contestata comparazione tra le sedi e alle condizioni di impiego del personale militare; la questione non è stata esaminata nel merito per l’improcedibilità dell’appello.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
Richiamato dall’appellante unitamente all’art. 42-bis d.lgs. 151/2001; la censura non è stata scrutinata nel merito.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato per contestare il difetto, l’incongruità e l’apparenza della motivazione del provvedimento; la relativa censura non è stata decisa.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato tra le norme che disciplinano gli effetti della sopravvenuta carenza di interesse e la possibile valutazione della soccombenza virtuale; la dichiarazione motivata dell’appellante è stata ritenuta idonea a escludere l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale ulteriore norma di riferimento per gli effetti processuali della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa e motivata della parte di non avere più interesse alla prosecuzione dell’appello determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la declaratoria di improcedibilità del gravame, quando non residui un interesse concreto e attuale alla decisione.
- Il mero interesse a ottenere una valutazione della soccombenza virtuale non è sufficiente, di regola, a mantenere l’interesse alla coltivazione dell’impugnazione, una volta venuto meno l’interesse sostanziale alla decisione sul rapporto controverso.
- Quando l’appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare i motivi di merito e la sentenza impugnata può essere confermata quale conseguenza della definizione processuale, senza accertamento della fondatezza delle censure sostanziali.
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